Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 39192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39192 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
39192-25
Composta da AN De Amicis AN NZ
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
Sent. n. sez. 1743
ED NÒ US
- Relatore-
CC- 03/12/2025 R.G.N. 38191/2025
FA D'CA AN TA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IR RG, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di Appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere ED Paterno' US;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella de Masellis che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito, per il ricorrente, l'avvocato Urbani, che si è richiamato ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna allo Stato di AN di CI IR RG in esecuzione del mandato di arresto emesso dall'Autorità Giudiziaria rumena in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Sibiu del 3 aprile 2025, divenuta definitiva in data 2 luglio 2025, con la quale CI è stato condannato alla pena detentiva ivi indicata perché responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall'art. 2, paragrafi 1 e 2, della legge rumena n. 143 del 2000.
2. Propone ricorso la difesa del consegnando e, con un unico motivo di ricorso, prospetta diverse violazioni di legge riferite agli artt. 18, commi 2 e 2 bis, della legge n. 69 del 2005 nonché agli artt. 2,3,27,29,30 e 31 Cost. e art. 8 Cedu. In particolare, ad avviso della difesa, la Corte territoriale: -avrebbe escluso il radicamento del ricorrente nel territorio italiano, funzionale alla chiesta esecuzione, in Italia, della pena irrogata con la sentenza posta a fondamento del mandato di arresto europeo, limitando la relativa valutazione alle
sole risultanze anagrafiche e ancorando il relativo giudizio esclusivamente ad una prospettiva temporale - la residenza del ricorrente risalente al mese di maggio-, senza verificare invece gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione della effettiva natura e della durata complessiva dei legami del CI con il territorio italiano, in linea con le previsioni di cui al citato art 18 bis, comma 2 bis;
-avrebbe dato esecuzione alla consegna in violazione dell'art. 8 Cedu, senza considerare che tanto determinerebbe una drastica e traumatica recisione dei suoi legami familiari e in particolare di quelli con i due figli minori, perfettamente inseriti nel sistema scolastico e nella comunità italiani;
- avrebbe pretermesso ogni approfondimento in relazione alle condizioni delle carceri rumene, senza dare conto delle ragioni per le quali, a fronte delle criticità del sistema penitenziario rumeno, potrebbe nel caso escludersi il rischio di trattamenti inumani e degradanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto, oltre a riposare su una impostazione in diritto errata, non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte del merito nel negare il presupposto del radicamento funzionale ad una possibile esecuzione in Italia della pena detentiva irrogata al consegnando;
al contempo, lamenta un difetto di motivazione, correlato al tema delle condizioni delle strutture detentive rumene, rispetto al quale la difesa non ha mai prospettato in precedenza alcuna ragione di criticità e che comunque risulta devoluto in questa sede in termini di non consentita genericità.
2. Sul primo versante, vale ribadire, in punto di diritto, che con il decreto - legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall' agosto 2023, il legislatore, in primo luogo, ha disposto la modifica del comma 2 dell'art. 18-bis L. n. 69/2005, che oggi contempla la possibilità per la Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno. In secondo luogo, al citato disposto dell'art. 18 è stato aggiunto il comma 2- bis, il quale stabilisce che "ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la Corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale,
tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione".
2.1. Recuperando indicazioni interpretative già rese nella materia da questa Corte di legittimità, sono stati, dunque, normativamente tipizzati gli indici rivelatori utili a delimitare il perimetro dell'accertamento spettante alla Corte di merito nel verificare il radicamento funzionale alla previsione di cui al comma 2 del citato art. 18-bis; disposizione, quest'ultima, rimasta immutata, tuttavia, nel suo presupposto di fondo, ossia la necessaria sussistenza della residenza o della dimora in Italia per almeno cinque anni da parte della persona richiesta in consegna.
2.2. Del resto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il requisito della permanenza in Italia per almeno cinque anni non è stato messo in discussione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2023. Come precisato da questa Corte (da ultimo, Sezione 6, n. 33388 del 7/10/2025), sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023 (che ha stabilito l'incompatibilità con il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall'art. 20 della Carta europea dei diritti fondamentali, di una normativa che discrimini il cittadino extracomunitario dal cittadino di un paese dell'Unione, escludendo in modo assoluto e automatico che possa essere rifiutata l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo), la Corte costituzionale, con la citata pronuncia, ha dichiarato illegittimo il citato art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 "nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano", alle condizioni precisate dalla Corte di giustizia, affinché possa scontare la propria pena in Italia, per favorirne il reinserimento sociale. Con riferimento alla nuova normativa in vigore dal 2021, la Corte costituzionale ha limitato questa possibilità ai cittadini extracomunitari che risiedano da almeno cinque anni nel territorio italiano, dal momento che questa stessa condizione è oggi legittimamente prevista dal legislatore italiano per i cittadini di altro Stato dell'Unione.
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3. Ferme le superiori considerazioni, va evidenziato che, nel caso a mano, la Corte del merito, per un verso ha rimarcato che il ricorrente, come confermato dalla documentazione anagrafica acquisita, è residente in Italia dal maggio del 2025, epoca sostanzialmente coincidente alla formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato rivendicato dal ricorrente in occasione della udienza di convalida;
per altro verso, prescindendo da tali formali risultanze anagrafiche, ha sottolineato, alla luce delle stesse dichiarazioni del ricorrente, parimenti rese nel corso dell'udienza di convalida, che lo stesso si sarebbe trasferito in Italia con la famiglia qualche mese prima della richiesta volta ad ottenere la residenza e che in precedenza, solo saltuariamente, e per brevi periodi di lavoro, era stato presente sul territorio italiano.
3.1. Tali indicazioni fattuali non risultano contrastate, con la dovuta specificità dal ricorso, che, di contro, emargina circostanze (la presenza in Italia del CI come bracciante agricolo stagionale da più di sette anni) solo affermate e comunque non in grado di smentire l'assunto sotteso alla valutazione di merito resa dalla Corte territoriale, per la transitorietà tipica della prestazione lavorativa indicata.
3.2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, emerge l'inammissibilità della censura formulata con il primo motivo di ricorso, per quanto sopra evidenziato, manifestamente infondata e aspecifica, avendo la Corte di appello, alla luce delle emergenze acquisite, correttamente ritenuto ostativo al rifiuto di consegna, il difetto della residenza o comunque di dimora del ricorrente in Italia da almeno cinque anni. E tanto contribuisce a rendere inconferente l'ulteriore questione sollevata con riferimento all'art. 8 CEDU, già smentita nel suo presupposto in fatto, a prescindere dal rilievo giuridico della stessa.
4. Non risulta, infine, che nella fase di merito la difesa abbia mai evidenziato specifiche criticità riguardo alle condizioni detentive garantite dallo Stato richiedente.
4.1. Sul punto vale ribadire che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, [...], Rv. 280852-01). E', dunque, onere della parte interessata fornire elementi specifici e attuali in ordine al rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti durante il regime detentivo, risultanti da fonti internazionali e affidabili, tali da determinare, se necessario, lo svolgimento di iniziative istruttorie da parte
della Corte di appello al fine di verificare la condizione carceraria a cui la persona sarà in concreto sottoposta (tra le molte, Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, [...], Rv. 284002; Sez. 6, n. 23043 del 06/06/2024, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 29008 del 20/07/2022, [...], non massimata).
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti imponga ai giudici di merito di compiere accertamenti, anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive, solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio in relazione alla condizione delle carceri rumene, Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, [...], non massimata). Queste condizioni, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, in linea con quanto ribadito, di recente, da questa Sezione della Corte (in motivazione, sentenza n. 31860 del 23/09/2025) laddove si è precisato che "le più recenti pronunce di questa Corte hanno accertato il superamento da parte della AN delle strutturali criticità originarie (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, [...], Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, [...], non massimata). Infatti, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in quel Paese, segnalate anche da organismi internazionali, sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in AN (in questo senso Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata), di cui non vi è alcun cenno nell'atto di impugnazione in esame. La giurisprudenza di legittimità più recente, peraltro, attesta che la situazione carceraria nello Stato rumeno sia obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte EDU ES e altri
contro
AN del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU (ex plurimis: Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, [...], non massimata;
Sez. n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata;
Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, [...]).
4.3. Nel caso a mano, pur a fronte dell'inerzia deduttiva sul punto mostrata dalla difesa del ricorrente, la Corte del merito ha ugualmente ritenuto di sollecitare sul punto l'Autorità richiedente, chiedendo (in data 18 settembre del 2025) e acquisendo (con risposta pervenuta il 3 ottobre 2025) maggiori informazioni sulle condizioni carcerarie che verranno riservate al ricorrente.
Riguardo a siffatti chiarimenti, la difesa nulla ha osservato in sede di merito, pur avendo depositato, alla udienza del 10 ottobre 2025 e dunque in epoca successiva alla detta acquisizione, una nuova memoria, unicamente diretta a rimarcare la ragioni di radicamento qui ribadite con il primo motivo di ricorso;
al contempo, ha parimenti omesso di considerarne criticamente il portato in questa sede, limitandosi a rivendicare asserite ragioni sistemiche di inadeguatezza delle strutture detentive rumene, non altrimenti dettagliate.
5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così è deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Popat Ceca
Il Presidente GAETANO DE AMICIS
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 94 DIC 2025 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARI Dousse LU IR