CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31245 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: NA IF (CUI 069FYT8) nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiari inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 31245 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1 aprile 2023, il Tribunale di Bologna, a seguito di presentazione dell'imputato FA AR in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha convalidato l'arresto e ha restituito gli atti. NA era stato arrestato dalla polizia giudiziaRI in flagranza di detenzione a fini di spaccio di n. 15 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 7, 20. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto, ritenendo che non fosse giustificato dalla gravità del fatto, per il modico quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, e dalla personalità dell'arrestato, incensurato e privo di segnalazioni di polizia. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato, come invece sarebbe stato necessario, tutti gli elementi della condotta e le caratteristiche della personalità dell'arrestato, descritte nel verbale di arresto. Il Pubblico Ministero osserva, sotto il primo profilo, che il quantitativo, sia pure modesto, di sostanza detenuta era suddiviso in quindici dosi pronte per lo smercio, nascoste da AR nel cavo orale e, sotto il secondo profilo, che AR era conosciuto agli agenti in quanto "assiduo frequentatore della zona universitaRI e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in mateRI di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti". Lo stesso AR - ricorda il Pubblico Ministero- aveva ammesso, in sede di udienza, di essere irregolare sul territorio nazionale e di essersi proposto per vendere qualche dose di droga in quanto, dopo aver litigato con la zia con cui abitava a Firenze, era venuto a Bologna e non aveva da mangiare. Il Tribunale, dunque, sarebbe incorso in errore nel non considerare tutte le circostanze evidenziate, emergenti dal verbale di arresto e di convalida, e fondanti il giudizio di pericolosità di AR. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. Ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. la facoltà di procedere da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaRI all'arresto facoltativo in flagranza (in relazione a determinati categorie di reati individuate sulla base dei limiti edittali di pena, ovvero sulla base del titolo del reato) è subordinata a due requisiti previsti fra di loro in forma alternativa: la gravità del fatto, ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in coerenza con il dato letterale, che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaRI e trovi quindi ragionevole motivo nella gravii:à del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). Si è affermato, inoltre, che la valutazione della legittimità dell'arresto «va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaRI e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. .21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 3. Il Tribunale di Bologna non è incorso nella lamentata violazione di legge, ma ha operato il controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaRI. Prendendo in esame entrambi i requisiti che legittimano l'arresto in flagranza, ovvero la gravità del reato e la personalità del soggetto agente ha ritenuto con apprezzamento insindacabile che nel caso di specie non ricorressero i presupposti su indicati. Di contro gli elementi indicati dal Pubblico Ministero ricorrente non valgono a intaccare la tenuta della argomentazione del provvedimento impugnato. Sotto il profilo della gravità del fatto, il numero di dosi di sostanza stupefacente trovate nella disponibilità dell'arrestato non è tale da rendere irragionevole l'apprezzamento del giudice. Sotto il profilo della pericolosità del soggetto 3 agente, le circostanze evidenziate, sono per un verso non documentate, e per altro verso non significative. Si osserva, a tale fine, che la dicitura di cui al verbale di arresto secondo cui l'indagato era "frequentatore della zona universitaRI e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in mateRI di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti", appare generica e non documentata;
lo stato di irregolarità sul territorio nazionale, inoltre, non può, di per sé, essere considerato indice di pericolosità, dovendo quest'ultima essere desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 22 gi no 2023 Il Cons .gli tensore Il Presidente A i i CE RI CI
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiari inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 31245 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1 aprile 2023, il Tribunale di Bologna, a seguito di presentazione dell'imputato FA AR in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha convalidato l'arresto e ha restituito gli atti. NA era stato arrestato dalla polizia giudiziaRI in flagranza di detenzione a fini di spaccio di n. 15 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 7, 20. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto, ritenendo che non fosse giustificato dalla gravità del fatto, per il modico quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, e dalla personalità dell'arrestato, incensurato e privo di segnalazioni di polizia. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato, come invece sarebbe stato necessario, tutti gli elementi della condotta e le caratteristiche della personalità dell'arrestato, descritte nel verbale di arresto. Il Pubblico Ministero osserva, sotto il primo profilo, che il quantitativo, sia pure modesto, di sostanza detenuta era suddiviso in quindici dosi pronte per lo smercio, nascoste da AR nel cavo orale e, sotto il secondo profilo, che AR era conosciuto agli agenti in quanto "assiduo frequentatore della zona universitaRI e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in mateRI di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti". Lo stesso AR - ricorda il Pubblico Ministero- aveva ammesso, in sede di udienza, di essere irregolare sul territorio nazionale e di essersi proposto per vendere qualche dose di droga in quanto, dopo aver litigato con la zia con cui abitava a Firenze, era venuto a Bologna e non aveva da mangiare. Il Tribunale, dunque, sarebbe incorso in errore nel non considerare tutte le circostanze evidenziate, emergenti dal verbale di arresto e di convalida, e fondanti il giudizio di pericolosità di AR. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. Ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. la facoltà di procedere da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaRI all'arresto facoltativo in flagranza (in relazione a determinati categorie di reati individuate sulla base dei limiti edittali di pena, ovvero sulla base del titolo del reato) è subordinata a due requisiti previsti fra di loro in forma alternativa: la gravità del fatto, ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in coerenza con il dato letterale, che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaRI e trovi quindi ragionevole motivo nella gravii:à del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). Si è affermato, inoltre, che la valutazione della legittimità dell'arresto «va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaRI e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. .21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 3. Il Tribunale di Bologna non è incorso nella lamentata violazione di legge, ma ha operato il controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaRI. Prendendo in esame entrambi i requisiti che legittimano l'arresto in flagranza, ovvero la gravità del reato e la personalità del soggetto agente ha ritenuto con apprezzamento insindacabile che nel caso di specie non ricorressero i presupposti su indicati. Di contro gli elementi indicati dal Pubblico Ministero ricorrente non valgono a intaccare la tenuta della argomentazione del provvedimento impugnato. Sotto il profilo della gravità del fatto, il numero di dosi di sostanza stupefacente trovate nella disponibilità dell'arrestato non è tale da rendere irragionevole l'apprezzamento del giudice. Sotto il profilo della pericolosità del soggetto 3 agente, le circostanze evidenziate, sono per un verso non documentate, e per altro verso non significative. Si osserva, a tale fine, che la dicitura di cui al verbale di arresto secondo cui l'indagato era "frequentatore della zona universitaRI e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in mateRI di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti", appare generica e non documentata;
lo stato di irregolarità sul territorio nazionale, inoltre, non può, di per sé, essere considerato indice di pericolosità, dovendo quest'ultima essere desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 22 gi no 2023 Il Cons .gli tensore Il Presidente A i i CE RI CI