Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, una volta eseguite regolarmente la notifica al debitore del verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di tre mesi, soltanto l'intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 2, comma primo bis, del D.L. n. 463 del 1983, essendo irrilevante il motivo dell'omesso pagamento. (Nella specie gli imputati assumevano l'intervenuta interruzione del termine a seguito dell'ammissione alle procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata e del conseguente obbligo di rispettare la "par condicio creditorum").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38502 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2191
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 05283/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US OS, nato a [...] il 25.021957, e da US ZO, nato a [...] [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 20.11.2006 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 20.11.2006 la Corte d'Appello di Lecce confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a SE OS e a SE ZO perché colpevoli di avere omesso, quali legali rappresentanti, rispettivamente, della CO.RE.M.. s.r.l. e della SE SI e figli s.n.c., di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei periodi luglio-novembre 2001 e febbraio-ottobre 2002.
Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge sulla configurabilità del reato perché nei tre mesi dalla notifica dell'accertamento avvenuta il 27.12.2002, termine entro il quale il datore di lavoro può conseguire l'estinzione del reato mediante il versamento delle somme dovute, si erano instaurate nei loro confronti le procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata.
Era, quindi, intervenuta interruzione del termine per effettuare il pagamento delle somme dovute all'INPS dovendo i debitori ammessi alle procedure concorsuali rispettare la par condicio creditorum. Chiedevano l'annullamento della sentenza.
I ricorsi non sono puntuali.
Va preliminarmente osservato che è stato accertato in punto di fatto che gli imputati hanno omesso di versare all'INPS le ritenute operate sulla busta paga dei lavoratori dipendenti per i periodi indicati in epigrafe e che in data 27 dicembre 2002 è stato loro notificato il verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
I giudici di merito hanno ritenuto che la presentazione da parte degli imputati delle domande d'ammissione alle procedure dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo alla data del 5.03.2003 e dell'11.03.2003 non possa interrompere la decorrenza del termine sopraindicato e che, non avendo gli imputati versato tempestivamente e integralmente le somme dovute all'INPS, non operi la causa speciale d'estinzione del reato prevista dall'art. 2, comma 1 bis, delle suddetta legge.
Ciò perché il reato si è perfezionato alla scadenza del termine entro cui doveva essere effettuato il pagamento e, quindi, ancor prima della presentazione delle domande di ammissione alle procedure sopraindicate.
Va, però, precisato che "il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza di tre mesi dalla contestazione, entro i quali si può provvedere al pagamento del debito contributivo e non al momento dell'accertamento della violazione" (Cassazione Sezione 3, n. 10469/2005, Petrone, rv. 230980) e che l'art. 2, comma 1 bis, della legge citata, dispone che il datore di lavoro che abbia omesso il versamento dei contributi non è punibile se provvede al loro pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Il comma 1 ter, poi, dispone che la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 bis oppure decorso inutilmente il termine ivi previsto, con allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. Il comma 1 quater, infine, prescrive che durante il termine di cui al comma 1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso. Una volta eseguite regolarmente la notifica ai debitori del verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni soltanto il totale e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato essendo irrilevanti il motivo dell'omesso pagamento, e come correttamente rilevato dai giudici di merito, iniziative dei debitori che abbiano attivato le procedure sopraindicate nell'imminenza della scadenza del termine trimestrale.
Il rigetto dei ricorsi comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007