Art. 4.
Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti debbono possedere:
a) se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) una delle lauree indicate nell' art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , quale risulta sostituito dati l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668 ;
se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall' art. 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936 n. 1546 , e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale;
b) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.
Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti debbono possedere:
a) se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) una delle lauree indicate nell' art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , quale risulta sostituito dati l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668 ;
se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall' art. 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936 n. 1546 , e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale;
b) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.