Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
01-882 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIO LA CORTE Oggetto SEZIONE DECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 11790/00 cron 4629 -Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. 512 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Ud. 22/11/01 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti 3,10 1.1 FEB. 2002 SENTENZA IL CANCELMERE sul ricorso proposto da: NI RE, n.q. di legale rappresentante della €1,55 L3000 s.n.c. NI AO di NI RE & C., CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA DG724883 DETTORI MASALA, che lo difende unitamente all'avvocato DG724908 ALBERTO FERRARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BARATTIERI MECCANICA SRL, in persona dell'Amm.re delegato BARATTIERI GIANFRANCO di SAN PIETRO, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, 1577 -1- presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO RAFFAGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 258/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 01/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giovanna DETTORI MASALA, difensore s n l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto A ricorso;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -1- RICORSO N.11790/2000 NI-BARATTIERI APPALTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30 novembre 1988 la Srl RI Meccanica proponeva opposizione avverso il decreto del 3.1.1988 con il quale il Presidente del Tribunale di Brescia aveva ingiunto il pagamento, in favore della Trattamenti Termici di PA PE e LI snc, della somma di L 9.461.683. Deduceva l'opponente di non essere debitrice di alcunchè atteso che gli alberi meccanici lavorati dalla convenuta presentavano vizi e difetti che le avevano cagionato un danno maggiore della somma richiesta e del quale chiedeva di esser risarcita. La PE non aveva infatti provveduto ad indurire la perte interna degli alberi meccanici affidatile per tale operazione. Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in comparsa conclusionale eccepiva la tardività della denuncia dei pretesi vizi. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, l'opponente pagava alla controparte la somma complessiva di L. 12.548.397. Escussi alcuni testimoni ed espletata CTU il Tribunale, con sentenza 28.1-24.2.98, revocava il decreto e, determinato il danno subito dalla RI in L. 60.000.000, condannava la PE al pagamento, in suo favore , della predetta somma rivalutata al 31.3.1989 in L.88.184.100, con gli interessi legali da tale data al soddisfo e le spese di lite. Proposti gravami, principale dalla RI e, incidentale, dalla PE, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza 1.3-1.4.2000, li rigettava entrambi compensando integralmente tra le parti le spese del grado. Avverso ha proposto ricorso per tale decisione cassazione, sulla base di tre motivi, AN PE nella sua duplice qualità di legale rappresentante della -2- N O I Z A "PE PA di PE AN e C. SNC", così risultante dalla trasformazione della precedente "PE PA e LI NC ", nonchè della PE Srl, società conferitaria del ramo d'azienda facente capo alla prima. illustrats do memoria Resiste con controricorsovla RI Meccanica Srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e cpc, violazione dell'art. 1667 cc e/o contraddittoria motivazione sul punto. Osserva il ricorrente che con riguardo alle quattro fatture oggetto del decreto ingiuntivo e concernenti il ritrattamento esterno degli alberi, a parte la circostanza che erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che esse si riferissero a на soli interventi corrispondevadi ritempera, non a verità l'affermazione contenuta nella gravata sentenza secondo cui la ditta PE aveva rifatto quella parte del lavoro nella consapevolezza di dovervi provvedere per sua inadempienza e quindi riconosciuto i vizi del precedente intervento, impedendo così ogni decadenza della committente dall'azione di garanzia. Sul punto la Corte territoriale era incorsa in una "imperdonabile" svista travisando i su di essi, giacchè essafatti, contraddittoriamente motivando appaltatrice aveva prodotto con il suo primo scritto difensivo dinanzi al Tribunale precedenti fatture concernenti anche prestazioni di ri-tempera puntualmente pagate dalla Baratţieri. Quanto, poi, al difetto di trattamento interno degli alberi, che aveva provocato la restituzione degli stessi dalla LE alla RI,e che, in quanto vizio occulto, avrebbe determinato la decorrenza del termine per la denunzia dalla scoperta del vizio stesso, sebbene il "dies a quo" fosse stato identificato dal giudice del gravame di merito nella resa degli alberi medesimi avvenuta il 15 febbraio 1998 ,tal che il termine per la denunzia sarebbe scaduto di lì a 60 giorni, ben prima della -3- lettera 22.6.98 con la quale la committente aveva avvertito l'appaltatrice della contestazione della cliente LE circa l'esistenza di "scarti la cui causa sembra (va)da attribuire a errato trattamento termico", quel giudice aveva ritenuto di colmare il vuoto dal 15.2.98 (bolla di reso) al 22.6.1998 (lettera) affidandosi alla sola testimonianza, assunta in prime cure, di Dò FE , la quale aveva riferito di un interpello telefonico al PE, che avrebbe dichiarato di aver eseguito bene il proprio lavoro attribuendo la colpa alla LE "che non sapeva rettificare (gli alberi)", senza però tener conto della circostanza che difettava qualsiasi collocazione temporale di quella telefonata, rilevante invece per la corretta applicazione dell'art. 1667 cc e per la prova della tempestività della denunzia dei vizi rispetto alla loro scoperta. Le doglianze non possono essere accolte. dall'attualeNel disattendere l'omologa censura proposta ricorrente in sede di gravame di merito ha affermato la Corte bresciana: -La RI aveva appaltato alla PE il trattamento termico (consistente nell'indurimento esterno ed interno) di alberi meccanici destinati ad essere inseriti dalla ditta LE nei macchinari da questa commercializzati e cioè pompe per fluidi. -Il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso per il pagamento di quattro fatture del complessivo valore di L.
9.641.683 che avevano ad oggetto, in pratica, la ritempratura esterna dei suddetti alberi. -Nell'opporsi al suddetto decreto la RI aveva eccepito: 1) che nulla doveva in relazione alle fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto trattavasi di lavori che la PE aveva dovuto nuovamente eseguire (appunto la ritempratura esterna) stante la precedente esecuzione non a regola d'arte, vizi riconosciuti dalla stessa PE tant'è che aveva accettato in restituzione il suddetto materiale per porre rimedio ai difetti -4. E N O I Z A G tempestivamente denunciati;
2) che aveva subito notevoli danni in quanto la LE, alla quale essa aveva venduto i suddetti alberi meccanici, aveva scoperto, a seguito di un controllo a campione, che essi erano viziati giacchè, all'interno, non erano stati temprati a regola d'arte 3) che trattandosi di vizio occulto, lo stesso non poteva che essere denunciato dal momento della scoperta. Tanto premesso, ha osservato il giudice d'appello che sovrapporre due occorreva distinguere, onde evitare di distinte problematiche, tra il pagamento richiesto per la merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo e la merce restituita alla LE. Quanto alla merce di cui alle fatture era pacifico che trattavasi di merce restituita perchè la tempratura esterna non era stata eseguita a regola d'arte, tant'è che la PE l'aveva accettata in restituzione per porvi ritenersi, ad avviso di quel rimedio: fondata, quindi, doveva della RI giudice, l'opposizione la quale, giustamente, sosteneva di nulla dover pagare per quelle fatture. In tal caso, essendo stata la merce accettata in restituzione e quindi, sostanzialmente riconosciuti i vizi, non poteva parlarsi di alcuna decadenza dalla denuncia dei medesimi, il che trovava puntuale riscontro documentale, secondo il giudicante, nelle bolle di consegna in atti e nel riepilogo redatto dalle impiegate della RI (escusse testimonianza anche testimoni), nella di Dò come FE, nonchè nella significativa cicostanza che su questo punto la PE non aveva mai contestato alcunchè. Quanto poi ai vizi interni degli alberi meccanici scoperti dalla LE, precipuo oggetto del proposto gravame, se risultava documentalmente che la suindicata ditta aveva reso i suddetti alberi alla RI il 15 febbraio 1988 per aver riscontrato in essi difetti tali che li rendevano inutilizzabili, mentre la prima lettera di contestazione giunta alla PE da parte della committente recava la data del 22 giugno 1988, era agli atti la testimonianza di Dò -5- FE (assolutamente indifferente in quanto non più impiegata dell'attuale resistente) la quale, nel ricostruire puntualmente tutta la vicenda, aveva dichiarato che non appena la LE aveva comunicato di aver riscontrato quei difetti, sia lei che lo stesso RI avevano telefonato al PE il quale aveva replicato di aver eseguito bene il proprio lavoro e che la colpa era della nominata LE che non sapeva rettificare gli alberi in questione. E sulla base di tale testimonian Anza la Corte bresciana aveva ritenuto che in questione fosseroi vizi stati tempestivamente denunciati. riguardo alle quattroEbbene, ad avviso del Collegio, con fatture oggetto del decreto ingiuntivo e concernenti il ritrattamento esterno degli alberi,a parte la considerazione che il giudice d'appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa la fondatezza dell'opposizione proposta ы н della RI, la relativa doglianza del ricorrente appare а addirittura inammissibile deducendosi sostanzialmente con essa un travisamento dei fatti da parte del giudice del merito risolventesi, se esistente, nella inesatta percezione, da parte di questi, di circostanze presupposte, in contrasto con quanto risultante dagli atti del processo, e come tale sussumibile in un vizio della sentenza riparabile mediante istanza di revocazione ex art. 395 cpc (v. Cass. n. ri 5235/86,6922/86,5773/88,6086/91,4310/97, 6235/98,12089/98). Mentre, per quel che concerne il difetto di trattamento interno degli alberi,le considerazioni svolte dalla Corte bresciana costituiscono apprezzamento di fatto, in ordine alla tempestività della denuncia della RI (secondo la testimonianza Dò l'interpello telefonico al PE fu immediato rispetto alla comunicazione alla committente- 15.2.88-da parte della LE, del riscontro dei vizi agli alberi meccanici) non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici come da errori giuridici,e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità.
6- N O I Z A C Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 2697 CC ed errata valutazione delle risultanze della CTU, con conseguente carenza di prova a sostegno sia dell'opposizione al decreto ingiuntivo, sia della domanda riconvenzionale. Posto, infatti, che il consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione aveva dato atto che presumibilmente solo 1861 pezzi su un totale di 7837 non erano stati trattati "conformemente alla norma tecnica", che oltre alla carenza di istruzioni tecniche da parte della committente erano stata effettuate “ulteriori lavorazioni successivamente a quelle commissionate alla ditta PE" sì da rendere indecifrabile, quanto alle cause effettive, il supposto difetto dell'"opus", che dei 7837 pezzi in contestazione ben 2290 non erano stati lavorati dalla PE bensì da altra impresa, tale Intra, che anche del pezzo individuato con il codice 4.04 (ed estraneo al lotto Intra), "il 50%.....a(veva subito un trattamento PE", dovevatermico non effettuato dalla concludersi, ad avviso del ricorrente, che la RI non avesse assolto all'onere probatorio che le competeva, non avendo dimostrato l'identità e lo stato della "merce" in relazione all'azione di garanzia svolta e non avendo dato prova che l'appaltatrice si fosse discostata da specifiche tecniche impartite. La censura non ha pregio giacchè la Corte distrettuale, proprio a confutazione della doglianza espressa con la stessa identica formulazione nel quarto motivo del gravame di merito, con apprezzamenti di fatto sorretti da adeguata, incensurabile sede, ha motivazione in questa precisato: risultava dalla CTU, dell'intera partita -che , come contestata ed analizzata, su 7897 pezzi, 2209 non era stato possibile attribuirli con certezza alla lavorazione eseguita dalla PE, in quanto, in un determinato periodo, la RI aveva subappaltato il lavoro amche ad un'altra ditta;
E -7. N IO Z A C che il ctu aveva effettivamente concluso che il 76% dei pezzi lavorati risultava conforme alla norma tecnica, ma ciò scaturiva da esami eseguiti a campione, vale a dire non su tutta la partita in quanto, trattandosi di vizi occulti,gli stessi potevano essere accertati soltanto con la distruzione di ogni manufatto;
-che ciò significava che il problema, nei termini indicati dalla PE, era mal posto in quanto, come già chiarito dal primo giudice, "il mancato indurimento di centinaia di pezzi rendeva assolutamente inaffidabile e quindi non utilizzabile l'intera fornitura": il che si era puntualmente verificato essendo agli atti le bolle con le quali la LE aveva restituito la partita di merce alla RI. Non può parlarsi pertanto, nel caso di specie, di mancata prova dello stato e dell'identità della merce in discorso. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 1223 e 2697 insufficienza e/occ, nonchè contraddittorietà della motivazione sul punto. Ritiene il ricorrente, in ordine alla quantificazione del danno subito dalla RI, sforniti di prova entrambi i valori (L.68.548.000 e L.76.142.900) assunti dai giudici del merito a base del procedimento che li aveva condotti alla medesima liquidazione della somma di L. 60.000.000 in favore della committente. Osserva che la Corte del merito aveva completamente trascurato il rilievo, svolto nei motivi del gravame di merito, secondo cui le tre note di accredito, dalla cui sommatoria si era pervenuti all'importo di L. 68.548.000, non erano documenti sufficienti a dimostrare il danno , mancando agli atti le precedenti fatture che ne avrebbero costituito il presupposto. Oltre a non fornire in alcun modo dimostrazione del credito, il tenore letterale delle note avvalorava altresì l'argomento da esso ricorrente sostenuto circa la carenza di prova in ordine all'identità della merce restituita (o che si - 8- affermava restituita da restituire) rispetto a quella esaminata dal CTU presso la RI. avviso delAncor meno attendibile doveva ritenersi, ad PE, la somma di L.76.142.900 presa dalla Corte territoriale a riferimento per la definitiva quantificazione del danno la cui fonte probatoria era costituita dalla comparsa avversaria di primo grado ed in merito alla quale era stato dedotto da controparte un capitolo di prova su cui avevano deposto i testi ON,Dò e ER le cui deposizioni non erano state valutate dal giudice del gravame di merito, il quale aveva dato per pacifico il danno, che risultava invece solo dall'approssimativa valutazione del а н ER ed in totale assenza di analoghi riscontri nella А consulenza d'ufficio, che aveva analizzato i vizi solo sotto il profilo tecnico. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. Posto che in questa sede interessa soltanto il criterio di quantificazione del danno subito dalla RI seguito dal giudice d'appello, anche se conducente allo stesso ammontare (L.60.000.000), definito dal primo giudice, ha in punto liquidazione dello stesso statuito la qui gravata sentenza: -Nella stessa comparsa conclusionale di primo grado dell'attuale resistente erano riportati due elenchi:il primo relativo all'importo della merce restituita dalla LE (L.68.548.000 più IVA), il secondo relativo al materiale giacente costituito dai pezzi resi dalla LE e da quelli che la predetta si era rifiutata di accettare, e per il quale era stato esposto un prezzo complessivo di L.76.142.900 costituito dai prezzi "che avrebbero dovuto essere riscossi" dalla indicata ditta. In quest'ultimo elenco il numero dei pezzi, identificati con di codice, ammontava a 7897 e cioè lo stesso un numero quantitativo preso in considerazione essi dal ctu.Tra figuravano anche quelli identificati con i codici 4.08,4.14,4.17 (per un totale di 2485 corrispondenti a E -9-1 N O I Z A S L.26.958.250) e cioè quegli stessi pezzi per i quali l'ausiliare (relativamente a n.2209 pezzi) non era stato in grado di precisare se erano stati trattati dalla PE o da altra ditta. -Sebbene nè nella CTU, nè dalla documentazione prodotta dalle parti fosse possibile desumere il valore dei suddetti 2209 pezzi (non addebitabili, ripetesi, anche alla PE la prova che fossero stati da essamancando trattati), tuttavia l'importo si avvicinava certamente a circa 25 milioni considerato che per un quantitativo più o meno simile (n. 2485) la stessa RI aveva indicato la somma ну di L. 26.958.250. -Se quindi si prendeva come base di calcolo per computare il risarcimento del danno la somma di L.76.142.900, detraendo l'importo di L.25.000.000 si ottenevano L. 51.142.900, somma dalla quale doveva essere ancora detratto l'importo del valore dell'intera partita, quantomeno come rottame, e che si riteneva di quantificare, in via equitativa, in L. 1.142.900, con la conseguenza che il risarcimento spettante alla RI risultava ammontare a L.50.000.000. -Tenuto presente, però, che a seguito della vicenda processuale la LE, (come da testimonianze in atti) aveva cessato di essere cliente della RI, spettava alla predetta anche questa voce di danno e comunque quella derivante dal discredito commerciale valutabile, in via equitativa, in L. 10.000.000, in mancanza di più precisi riscontri probatori tal che, complessivamente, il danno liquidabile alla RI raggiungeva l'importo di L. 60.000.000, oltre rivalutazione interessi, secondo le modalità stabilite dal primo ed gudice, le cui statuizioni dovevano quindi confermarsi, sebbene con diversa motivazione. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme del codice civile che il ricorrente assume violate, costituiscono ancora una volta apprezzamento di fatto circa l'ammontare del danno subito dalla RI e sui criteri di calcolo che -10 hanno portato alla sua quantificazione,non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto incensurabile nella attuale sede. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del lf ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da A dispositivo.
P.Q.M.
alLa Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento, in favore della RI Meccanica SRL, delle spese del presente giudizio che liquida in E. 202.97 (pari at 393.000) oltre a . 1550,00. ..per onorari. pan £3.001-218)(pan Roma 22 novembre 2001. - Ving Baldassare, pres. With Maintie Alfach est. 109T 129.11 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 4507 30 PS TOP 160.10 DEPOSITATO FEB. 2002CANCELLERIA Roma11 IL CANCELLIERE CT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 26 APR. 2002 Serie 4. IL CANCELLIERE C1 160.10. of 17827 Recite Francesco Catania CENTOSESSANTAVIO Dirigento Area C (euro. (Dott.ssa Maria Grat IPPO) p. tiuziari Responsabile G (Dr. M. RACCI