Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 1
L'inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabilita dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentita in veste di indagata non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante o ai terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 24/3/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 349
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 37315/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL GE n. il 7/4/1967
2) DE EL n. il 7/1/1964
3) UC LV n. il 9/11/1958
4) NO LV n. il 9/9/1972
5) ER IR n. il 22/1/1973
avverso sentenza del 30/3/1998 C.ASS.APP di Napoli visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Veneziano che ha concluso per rigetto ricorsi uditi i difensori Avv. Silvestro (foro Na) e Riboulet (foro Roma) per il ricorrente OL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado quanto alla declaratoria di responsabilità di OL NN per omicidio pluriaggravato in danno di ZI RE nonché dei connessi reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e di tutti gli imputati per tentata estorsione in danno dei coniugi OL ZO e ZI TR (nipote di ZI RE), modificando unicamente la misura delle pene in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 in relazione all'estorsione tentata.
I fatti criminosi per cui è processo sono stati dai giudici di merito ricondotti allo scontro in atto tra il clan camorristico NO, cui è risultato appartenere la vittima dell'omicidio, ed il gruppo malavitoso di recente formazione delle cosi dette "teste matte", cui sono risultati appartenere i prevenuti. Secondo la ricostruzione degli avvenimenti i cinque imputati, in data 21/10/1993, dopo la pubblicazione sul quotidiano "Roma" di un articolo contenente indiscrezioni circa un possibile attentato in danno dell'OL e della di lui moglie che avrebbe dovuto avvantaggiare ZI RE ed il nipote di costui ER, si recarono nell'abitazione dei predetti coniugi OL, aggredendo l'uomo ed avanzando la pretesa di percepire il 50% del ricavato della loro attività di commercianti ambulanti (autori materiali del reato sarebbero stati l'OL ed il DE mentre i complici sarebbero limasti all'esterno).
Il 25 ottobre successivo lo ZI veniva ucciso con due colpi di pistola, mentre circolava come passeggero a bordo di un ciclomotore, da un individuo viaggiante, anch'egli come trasportato, a bordo di una moto Honda Transalp, identificato per OL NN in base al riconoscimento effettuatone da tale RA ZO, il quale viaggiava sul medesimo ciclomotore che trasportava l'ucciso, stando seduto dietro di lui.
Fonti di prova decisive per l'accertamento delle responsabilità erano costituite, quanto all'omicidio, dalle dichiarazioni rese durante. le indagini preliminari dal citato ZO, poi da costui parzialmente ritrattate al dibattimento (vuolsi per effetto di intimidazioni subite da parte di membri del gruppo delle "teste matte") ma recuperate ed utilizzate attraverso le contestazioni, e, quanto al tentativo di estorsione, dal tenore di una informale conversazione svoltasi tra i coniugi OL ed ufficiali di p.g., registrata all'insaputa degli stessi OL, che, poi, rendevano diversa versione nelle sedi ufficiali in cui venivano esaminati, dapprima come persone informate dei fatti ed, in seguito, come testimoni ed offesi dal reato.
A carico dell'OL erano, peraltro, individuate e valorizzate anche altre fonti di prova (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra cui un NN OL detto RO, omonimo e cugino dell'imputato; testo di una lettera scritta dal prevenuto OL a NA RA - fratello di NA RO detto LL, proprietario ed asseritamente conducente della Honda Transalp utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio - interpretata come riferentesi ad incaute confidenze fatte dal LL al RO in ordine alla consumazione del delitto) mentre veniva ritenuto indimostrato l'alibi che l'imputato aveva tentato di accreditare con la testimonianza di numerose persone che avevano asserito di averlo visto, in orario incompatibile con la sua partecipazione all'omicidio, ad un banchetto di nozze tenutosi nei pressi di Torre Annunziata.
Avverso la sentenza di secondo grado tutti gli imputati hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori. L'OL denunzia carenza ed illogicità manifesta della motivazione per omessa disamina di altre possibili chiavi esplicative dell'omicidio - tra le quali quella desumibile dal tenore di una conversazione telefonica intercettata in cui tale IO RI, rivolto a certo IO SA, diceva all'interlocutore di "togliere di mezzo" quello delle borse, pacificamente identificato in ZI RE - nonché per il credito concesso alle primitive (e non univoche) dichiarazioni del ZO circa l'avvenuto riconoscimento dell'OL, nonostante condizioni ambientali asseritamente preclusive di una siffatta possibilità ed in violazione del disposto dell'art. 500, co. 5, c.p.p., non essendovi prova alcuna di violenze, minacce, intimidazioni od offerte di danaro fatte al teste. Il ricorrente lamenta, altresì, ex art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p., la mancata rinnovazione dell'esame del ZO in appello e la svalutazione della ritrattazione del primitivo riconoscimento effettuata dal medesimo nella confessione resa al sacerdote RO ZI, ingiustificatamente considerato in sentenza come strumentalmente usato dal testimone,, di cui si adombra anche la veste di persona imputabile di reato connesso quale indiziato di appartenenza al clan NO. Illogica sarebbe, inoltre, la motivazione svolta per screditare l'alibi, non risultando provato che l'imputato sapesse in anticipo che il giorno dell'omicidio sarebbe coinciso con quello della cerimonia nuziale e non potendo egli prevedere che quel giorno lo ZI occasionalmente avrebbe effettuato il tragitto lungo il quale venne ucciso, non risultando esso in alcun modo previamente comunicato all'OL. Con successiva memoria difensiva il ricorrente, ribadite le doglianze già formulate nell'atto di impugnazione, lamenta ulteriormente la mancata verifica dell'attendibilità del collaboratore OL detto RO ed il mancato accertamento dell'identità di quell'ED RO che, a detta dello stesso RO, il cugino imputato gli avrebbe indicato in carcere come autore materiale dell'omicidio. La memoria denuncia, infine, violazione di legge e Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione, asseritamente esclusa dalla comprovata occasionalità dell'azione omicidiaria, e del motivo abietto.
Lo AN deduce difetto di motivazione e violazione di legge con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei coniugi OL durante la conversazione intercettata (forse addirittura non a loro insaputa) asseritamente non conforme ai criteri prudenziali canonizzati in tema di apprezzamento della testimonianza delle persone offese, anche per la mancanza di riscontri estrinseci. Il DE ed il NA denunziano. con riferimento alle previsioni dell'art. 606, co. l, lett. c) ed e), c.p.p., il mancato esame dei motivi di gravame ed il credito ingiustificatamente accordato alle dichiarazioni registrate del OL nonché la scissione di quelle rese in sede ufficiale, ritenute attendibili solo nella parte pregiudizievole agli imputati, non senza eccepire la "nullità od inutilizzabilità" della conversazione registrata per la mancata consacrazione della stessa in un verbale e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli offesi in qualità di testi, in violazione dell'art. 210 c.p.p. per la loro sostanziale veste di imputati in procedimento connesso a causa dell'atteggiamento asseritamente reticente assunto in sede di formale verbalizzazione delle loro dichiarazioni innanzi alla p.g.
Illogica sarebbe, poi, l'omologazione delle posizioni di tutti gli imputati, senza distinguere quella di quanti restarono all'esterno dei quali non è provata la previa adesione al tentativo di estorsione da quella degli esecutori materiali.
I ricorrenti lamentano, infine, omessa motivazione circa il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per il riesame degli offesi e vizio motivazionale in punto di diniego delle attenuanti generiche, deciso sulla base di un'asserita ma inesistente gravità del reato e senza considerazione dell'incensuratezza del NA (il cui ruolo sarebbe, comunque, marginale) e della lontananza nel tempo dei precedenti del DE. Il Buccino denunzia, del pari, vizio di motivazione, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato, la cui esclusione risulterebbe dalle dichiarazioni degli stessi offesi e degli ufficiali di p.g. che ne raccolsero il racconto;
gli agenti non avrebbero, invero, perseguito alcun fine di profitto ma solo quello di provocare e "far uscire allo scoperto" ZI RE mediante l'offesa recata al suoi familiari. Il ricorrente lamenta, comunque, carenza e manifesta illogicità motivazionale quanto alla sua ritenuta partecipazione alla spedizione punitiva, in cui non avrebbe, in ogni caso, avuto ruolo alcuno, e censura ad egual titolo la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso dell'OL è infondato.
La sentenza impugnata ha, invero, congruamente esaminato tutte le problematiche evidenziate dal ricorrente, offrendone una soluzione incensurabile in sede di legittimità perché immune da vizi logico- giuridici e sorretta da valutazioni di merito non rivisitabili in questa sede: ciò vale, anzitutto, per la considerazione dell'ipotizzato ruolo nell'omicidio del IO, la cui conversazione con il IO è stata ritenuta, con non sindacabile apprezzamento di fatto, non univocamente espressiva di un mandato omicidiario, e del quale è stato evidenziato, comunque, un certo collegamento con la banda delle "teste matte", con conseguente piena compatibilità (e non alternatività) di un suo concorso morale nell'uccisione dello ZI materialmente ascritta all'OL. Altrettanto dicasi per la ritenuta possibilità di percezione delle fattezze dell'OL da parte del ZO e del credito privilegiato concesso alle primitive dichiarazioni del teste (tale qualificabile per la esaurientemente motivata esclusione di indizi di una sua partecipazione associativa), in puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 500, co. 5, c.p.p., la cui pertinenza al caso di specie è stata dimostrata con ricchezza di argomentazioni e di riferimenti fattuali (sufficiente sarebbe il riferimento - v. pag. 126 - alla convocazione del ZO da parte dello AN all'indomani dell'omicidio, con la intimazione al silenzio ed all'omertà, oltre che alla ritrattazione in confessione compiuta dal teste al sacerdote titolare di parrocchia diversa da quella del testimone medesimo e sintomaticamente coincidente con quella della famiglia OL). Incensurabile è pure, in relazione al disposto dell'art. 603, 1 co., c.p.p., la mancata rinnovazione in appello dell'esame del ZO, attesa la motivatamente ritenuta superfluità della stessa alla stregua di tutti gli elementi di giudizio disponibili (ivi incluso lo strumentale, coinvolgimento dello ZI) e la sostanziale prevedibilità delle sue eventuali nuove dichiarazioni, alla luce della, peraltro analiticamente valutata, ritrattazione del ZO in confessione, il cui contenuto è stato compiutamente attestato dal sacerdote. Esente da vizi logici è, inoltre, la svalutazione dell'alibi opposto dall'imputato, motivatamente ritenuto inattendibile o non probante quanto all'ora di arrivo dei coniugi OL nel ristorante sede del banchetto nuziale, prive di pregio essendo anche le obiezioni difensive circa l'occasionalità delle circostanze in cui venne commesso l'omicidio e la conseguente impossibilità di ritenere che il prevenuto avesse programmato di commetterlo proprio il giorno del matrimonio onde servirsene come prova di alibi: la sentenza ha, invero, ricostruito il delitto in termini di agguato premeditato, con conseguente possibilità di programmazione della sua data, ma, anche prescindendo da ciò, ben avrebbe l'esecutore potuto sfruttare, a delitto eseguito, l'invito ricevuto per far constare la sua presenza al banchetto, pur senza una previa elaborazione di tale versione difensiva.
Inammissibili sono, da ultimo, i motivi nuovi sostanzialmente svolti dal ricorrente, "sub specie" di memoria difensiva, circa l'attendibilità del collaborante OL detto RO (le cui dichiarazioni risultano, comunque, puntualmente analizzate e vagliate e la cui conoscenza dei fatti è stata ricondotta alle confidenze di NA RO, confermate dalla lettera dell'OL a NA RA con istruzioni sul comportamento che avrebbe dovuto tenere il fratello in seguito a quelle incaute rivelazioni, congruamente ritenute dalla corte di merito attinenti all'omicidio ZI e non al diverso episodio dell'estorsione in danno del OL) e circa la sussistenza delle contestate e ritenute aggravanti, non avendo tali punti formato oggetto del ricorso originario (v. Cass., ss.uu., 25/2/1998 n. 2, Bono ed altri). Quanto ai motivi di ricorso relativi all'imputazione di tentata estorsione, si osserva che l'accusa è sorretta non soltanto dalla registrazione del colloquio informale svoltosi tra le persone offese e gli ufficiali di p.g. ma anche dal tenore delle deposizioni da costoro rese in ordine al contenuto di quel colloquio (v. resoconto delle dichiarazioni testimoniali dell'ispettore LV e del commissario RI a pag. 18 della sentenza impugnata e motivazione relativa all'episodio svolta alle pagg. 189 ss. dell'elaborato) oltre che da altre fonti di prova costituite dalle stesse parziali ammissioni dell'OL circa l'effettuazione della visita ai coniugi e dalle tracce di lesioni riscontrate sul volto del OL: anche ritenendo l'inutilizzabilità o addirittura, la giuridica inesistenza (v. Cass., sez. 1, 12/10/1994 n. 4480, Savignano, Ced Cass., rv. 200.226 e sez. II, 18/2/1997, Cappello, id., rv. 208060) della registrazione, considerata come documentazione anomala di sommarie informazioni rese dalle persone informate dei fatti, alla cui verbalizzazione si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 357, co. 2, lettera c), e co. 3 nonché 373 e 134 c.p.p. (alla stregua dei quali unica forma possibile di documentazione sarebbe stata la redazione di verbale scritto, essendo la riproduzione fonografica prevista solo come integrativa della verbalizzazione effettuata in forma riassuntiva), il contenuto delle dichiarazioni accusatorie oralmente rese dagli offesi dovrebbe egualmente ritenersi validamente acquisito al processo attraverso le deposizioni dibattimentali del LV e della RI, consentite dall'art. 195 c.p.p., dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4 (che faceva divieto ad ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni nella specie in giudizio si è, altresì, proceduto all'esame delle fonti dirette OL e ZI, delle cui dichiarazioni dibattimentali non è neppure invocabile l'inutilizzabilità ex art. 63, II co., per inosservanza delle forme di cui all'art. 210 c.p.p., avendo gli stessi in quella sede reso versione sostanzialmente liberatoria per gli imputati e soccorrendo la sentenza delle ss.uu. penali 9/10/1996, Carpanelli, in Foro it., 1997, II, 328, secondo la quale la inutilizzabilità nei confronti dei terzi stabilita dall'art. 63, II co., cit. non concerne le dichiarazioni di segno favorevole al dichiarante od ai terzi (nel senso dell'ammissibilità della testimonianza "de relato" dell'ufficiale od agente di p.g. in ordine a dichiarazioni da costoro ricevute, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata come prova a carico del dichiarante, v. Cass., sez. I, 1/7/1994, Agostino, Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 11, 111).
L'unico problema residuo era, dunque, quello di valutare le contrapposte versioni dibattimentali del LV e della RI da un lato e del OL e della ZI dall'altro, ed a questo il giudice del merito ha provveduto con apprezzamento ampiamente e logicamente motivato, come tale esente da censure in sede di legittimità.
Quanto alla lamentata omologazione della posizione di tutti gli imputati della tentata estorsione, la sentenza impugnata ha, del pari, offerto congrua ed insindacabile motivazione, attesa l'evidenziata sintonia tra coloro che si introdussero nella casa e coloro che restarono all'esterno (con palesi funzioni di guardia e di copertura) e la rimarcata connotazione di azione collettiva del "commando", come tale postulante cosciente unità di intenti e partecipazione congiunta alla violenta iniziativa intimidatoria. Priva di pregio è anche la doglianza del Buccino in punto di configurabilità dell'elemento psicologico del reato, non essendo certamente questo escluso dal fatto che la pretesa estorsiva, inequivocabilmente formulata, sia stata avanzata nel contesto di un'azione intimidatoria di più vasta portata e come mezzo per provocare e "far uscire allo scoperto" la vittima designata del successivo omicidio.
Insindacabili stimansi il mancato accoglimento della richiesta di nuova audizione delle persone offese, attesa la sua palese meramente dilatoria per totale difetto dei presupposti di cui all'art. 603, I co., c.p.p., ed il generalizzato diniego delle attenuanti generiche, in considerazione del rilevato contesto camorristico in cui si inscrive l'intera vicenda.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999