Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59798 E N 6 O 8 / I 9 5 1 Z / 0 2 247 / 02 . A 4 N R / 6 - T 2 S I B . G .R . L E P L R O A T L A ME DEL POPOLO ITALIANO U B E J B A D I T E A R S T 1 I N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 3 E N P 1 S E E S E SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.7766.98 Composta dai Magistrati: 5424 Cron. Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE Ud.
5.11.01 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: accertamen - Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. to Dott. FRANCESCO TIRELLI CONSIGLIERE presupposti ha pronunciato la seguente processo SENTENZA motivi non dedotti sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze in persona. del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente contro srl. BERTINI in liquidazione, in persona del liquidatore dr. Arturo Beverina, con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maccone di Milano per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma viale Carso 51 presso avv. Francesco Rufini;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 7 7 1 N. 59798 2 intimato, controricorrente;
avversO la sentenza n. 161.60.97 in data 17.10.97 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, depositata in data 9.12.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.11.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. CARLO DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla 1. Guardia di Finanza, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano emetteva avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 presentata dalla società NI. L'ufficio accertava maggiori ricavi, in quanto la contribuente avrebbe venduto immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato.
2. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la srl. NI. Deduceva che, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, era inibito all'ufficio procedere con accertamento induttivo;
in ogni caso, difettava la prova dei presunti maggiori ricavi. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
3. Proponeva appello l'ufficio insistendo per la declaratoria di legittimità dell'accertamento. Resisteva la srl. NI. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello osservando 2 che, a sensi dell'art. 39 comma 2 D.P.R. n. 600.73, è possibile accertare il reddito di impresa prescindendo dalle scritture contabili, quando ricorrano determinati presupposti (sottrazione all'esame delle scritture, mancata indicazione del reddito nella dichiarazione, gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture) i quali nella fattispecie non sussistono. Difettando i presupposti per superare la risultanze delle scritture contabili, e' illegittimo il ricorso ad altre fonti di accertamento, quali le stime dell'Ufficio Tecnico Erariale Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria 4. articolato motivo. Resiste con dello Stato, deducendo unico, controricorso la sr. NI. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112,343 e 346 Codice di Procedura Civile Illegittimamente la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello sulla base di motivi non accolti dal giudice di primo grado e non riproposti in secondo grado. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo l'avviso di accertamento infondato nel merito, siccome basato su un < prezzo medio di mercato> ; inoltre detta Commissione riteneva illegittima la pena pecuniaria irrogata, perchè nulla era stato sottratto alla verifica della Guardia di Finanza L'appello dell'ufficio era diretto a contestare solo queste circostanze, nessuna impugnazione incidentale è stata ки proposta da controparte. Ne deriva che la Commissione Tributaria Regionale ha pronunciato al fuori dei motivi dell'impugnazione. Tra l'altro, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto dei presupposti di cui agli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600.73 non era stata dedotta col ricorso in primo grado, ma soltanto con la memoria integrativa.
6. Per vero, prosegue l'Amministrazione ricorrente, l'accertamento in questione è del tipo analitico con determinazione induttiva di una posta: tale rettifica è possibile, per costante giurisprudenza, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare La ricorrente cita Cass.
6.5.95 n. 4976 e 27.5.95 n. 5903. 7. Nel controricorso, la srl. NI deduce che non sussisteva alcun 1 per la stessa, di impugnare la decisione di primo grado, onere nella quale essa risultava completamente vittoriosa. Non ricorrevano quindi i presupposti per proporre appello incidentale;
peraltro essa NI aveva sempre contestato il potere dell'ufficio di procedere ad accertamento induttivo.
8. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è fondato nei limiti che infra> si illustrano. Con l'avviso di accertamento l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ha ritenuto che i dati registrati e dichiarati dalla NI srl. relativamente alla vendita di immobili fossero mendaci per difetto: la società vendeva immobili a prezzi sensibilmente inferiori а quelli del libero mercato e dichiarava un numero di vani inferiore al reale. L'accertamento non era precluso dal fatto che nè l'Ufficio Iva nè Kau l'Ufficio del Registro avessero rettificato in aumento i valori dichiarati, essendo tale rettifica in aumento non consentita loro.
9. L'accertamento è stato contestato in toto> dalla NI. La Commissione Tributaria di primo grado ha superato la questione circa l'ammissibilità di tale accertamento ed è scesa al merito, decidendo che il riferimento al prezzo di mercato> non poteva essere ritenuto sufficiente. Proposto appello da parte dell'ufficio e previo deposito di controdeduzioni della NI, vittoriosa in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, ma ha appuntato la sua motivazione sul presupposto dell'accertamento: vale a dire la contabilità formalmente regolare, che impediva il ricorso a presunzioni. 10. Devesi anzitutto esaminare se fosse onere della NI srl. proporre appello incidentale, onde sentir dichiarare illegittimo per carenza dei presupposti l'accertamento. Non ignora questo collegio la giurisprudenza secondo la quale la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre le domande ed eccezioni respinte o ritenute assorbite, onde sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 Codice di Procedura Civile ( Cass. 20.3.2001 n. 4009). Ma nella specie alcuna presunzione di rinuncia è ipotizzabile, perchè la contribuente era totalmente vittoriosa in primo grado e non avrebbe avuto interesse о titolo a proporre appello incidentale. delle imposte, l'art. 39 del D.P.R. n. 11. In tema di accertamento induttivo del reddito, pur in 600.73 consente l'accertamento ہ ی presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile ' in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza;
potendo il giudizio di non- affidabilità della documentazione essere determinato dall'abnormità dell'espressione finale: in tal senso Cass. 23.10.2000 n. 13976. 12. Nel caso in esame, la società NI ha contestato i presupposti dell'accertamento ed ha insistito sulla tesi dell'intangibilità dei prezzi dichiarati e fatturati, nonchè della consistenza degli immobili venduti;
ma non ha spiegato per quali ragioni le vendite fossero in ipotesi avvenute al di sotto dei prezzi di mercato, ponendo in dubbio che l'ufficio possa, anche con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Erariale, accertare quale sia, in un determinato momento ed in un determinato luogo, il prezzo di mercato degli immobili. 13. In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39 del D. P.R. n. 600.73: Cass. 17.9.2001 n. 11645. 14. Anche in presenza di contabilità regolare, l'ufficio ha il potere di accertare in via analitico-induttiva i ricavi effettivi, ponendo а raffronto i prezzi di vendita dichiarati dal contribuente e quelli del mercato, essendo onere dell'ufficio giustificare la propria pretesa con elementi certi, anche se presuntivi. Per contro, è onere del contribuente provare che i prezzi sono ku effettivi, ancorchè antieconomici, in ragione, ad esempio, della necessità di vendere sottoscoto per realizzare urgente liquidità, perchè il mercato è particolarmente depresso, perchè vi sono ragioni personali le quali hanno consigliato la stipula di un negozio mixtum cum/donatione>. 15. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale farà applicazione dei principi di cui ai paragrafi che precedono (in particolare par. 14) e provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per Tributaria Regionale le spese, ad altra sezione della Commissione della Lombardia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 5 NOVEMBRE 2001. CORT IL PRESIDENTE 1 POTT. PASQUALE REALE E IL CANCELLIERE N IO /1986 Arnaldo CasandArnaldo لها Z A R 5 T /4 IL CONSIGLIERE ESTENSORE . IS 26 N G . DR. VINCENZO DI NUBILAbunke E .P.R R B IA LL A D D R EL A A B. E D T T SI A N U T SEN E IB 1 S 3 R I 1 T A . IA N P DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Amigo CasanoAnwald