CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18574 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PG Corte di Appello L'Aquila avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonio Costantini ha chiesto il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - in data 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta da XXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata di un’ora). In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, ed inerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano (affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi di persona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PG territoriale. Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge. Secondo il PG impugnante la condizione del congiunto non può essere ritenuta fonte del permesso, mancando il carattere della eccezionalità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18574 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 Non vi è imminente pericolo di vita ma una condizione di fragilità correlata ad un quadro patologico in lenta evoluzione e ormai cronicizzato, né si è compiuta verifica concreta sulla possibilità del congiunto di viaggiare. Si evidenzia, inoltre, il livello di pericolosità sociale del XXXXXX, particolarmente elevato. Il provvedimento del Tribunale risulta sospeso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo di recente espresso (v. Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, [...], Rv. 289633 - 01) secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto). Dunque se da un lato non rileva l’assenza del pericolo di vita, dall’altro per integrare il parametro normativo degli «eventi familiari di particolare gravità» e coniugare detto parametro con la natura eccezionale del permesso, occorre realizzare – in sede di merito – un apprezzamento in concreto sia della effettiva incidenza della mancanza di relazione affettiva con il congiunto sul livello complessivo di umanità della detenzione che della effettiva impossibilità di realizzare forme diverse (ad es. il videocolloquio) di soddisfacimento dell’interesse, ove sia comprovata la particolare difficoltà di movimento del congiunto. Mancando tale apprezzamento, nel caso in esame il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 2 196/03 E SS.MM. 3
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonio Costantini ha chiesto il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - in data 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta da XXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata di un’ora). In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, ed inerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano (affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi di persona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PG territoriale. Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge. Secondo il PG impugnante la condizione del congiunto non può essere ritenuta fonte del permesso, mancando il carattere della eccezionalità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18574 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 19/02/2026 Non vi è imminente pericolo di vita ma una condizione di fragilità correlata ad un quadro patologico in lenta evoluzione e ormai cronicizzato, né si è compiuta verifica concreta sulla possibilità del congiunto di viaggiare. Si evidenzia, inoltre, il livello di pericolosità sociale del XXXXXX, particolarmente elevato. Il provvedimento del Tribunale risulta sospeso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo di recente espresso (v. Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, [...], Rv. 289633 - 01) secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto). Dunque se da un lato non rileva l’assenza del pericolo di vita, dall’altro per integrare il parametro normativo degli «eventi familiari di particolare gravità» e coniugare detto parametro con la natura eccezionale del permesso, occorre realizzare – in sede di merito – un apprezzamento in concreto sia della effettiva incidenza della mancanza di relazione affettiva con il congiunto sul livello complessivo di umanità della detenzione che della effettiva impossibilità di realizzare forme diverse (ad es. il videocolloquio) di soddisfacimento dell’interesse, ove sia comprovata la particolare difficoltà di movimento del congiunto. Mancando tale apprezzamento, nel caso in esame il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 2 196/03 E SS.MM. 3