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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO VA US
RICORRENTE
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Corigliano Calabro, il 10.04.2003 Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n.22, parte
2), stante la difficoltà a relazionarsi dei coniugi e l'impossibilità di ristabilire l'unità familiare. Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Persona_1
disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, le venga data in uso esclusivo in uno agli arredi e mobilio, con condanna del a rilasciarlo in CP_1
favore della stessa, unitamente a tutti i suoi beni personali, compreso i gioielli, i regali ricevuti dai suoi parenti e quant'altro di sua esclusiva proprietà; condannare il Sig. , specie per l'ipotesi di contestazione, al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite.
Disporre all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra le parti con conseguente annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici,
è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistente nella specie.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis
49 c.p.c., impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Corigliano Calabro, il
[...]
10.04.2003 (atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2003, n. 22, parte 2);
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
5. SPESE alla pronuncia definitiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 24/11/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO VA US
RICORRENTE
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Corigliano Calabro, il 10.04.2003 Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n.22, parte
2), stante la difficoltà a relazionarsi dei coniugi e l'impossibilità di ristabilire l'unità familiare. Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Persona_1
disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, le venga data in uso esclusivo in uno agli arredi e mobilio, con condanna del a rilasciarlo in CP_1
favore della stessa, unitamente a tutti i suoi beni personali, compreso i gioielli, i regali ricevuti dai suoi parenti e quant'altro di sua esclusiva proprietà; condannare il Sig. , specie per l'ipotesi di contestazione, al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite.
Disporre all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra le parti con conseguente annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e vada, pertanto, accolta: invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La domanda relativa all'assegnazione della causa coniugale non può essere accolta.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici,
è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistente nella specie.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis
49 c.p.c., impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Corigliano Calabro, il
[...]
10.04.2003 (atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2003, n. 22, parte 2);
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
5. SPESE alla pronuncia definitiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 24/11/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola