Sentenza 29 maggio 2006
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza "de libertate" - pronunciata dal Tribunale del riesame - non è applicabile la disciplina dei termini prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio di riesame bensì quella dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che la notificazione dell'avviso dell'udienza di rinvio al difensore deve avvenire nel termine di almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza.
Commentari • 2
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- 2. Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale c.d. “impropria”: profili ermeneutici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2016
Scopo del presente scritto è quello di trattare il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore di questo reato si opponga a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre uno di questi compia un atto di ufficio o di servizio, usando la violenza c.d. “impropria”[1]. Per comprendere cosa debba intendersi per violenza impropria, può soccorre quell'orientamento nomofilattico che, in relazione al delitto di violenza privata, ha definito – una volta rilevato che l'«elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2006, n. 22310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22310 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/05/2006
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1223
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 11955/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT SP avverso l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere del Tribunale di Lecce in data 3 febbraio 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio a seguito di sentenza del 2 dicembre 2005 di questa Corte di cassazione (II Sez. penale) di annullamento della precedente ordinanza del Tribunale di Lecce del 26 luglio 2005 ex art. 309 c.p.p. - che, a sua volta, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce del 16 giugno 2005 per mancanza di indizi -, disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere in danno di IT PA per alcuni episodi di reato di cui agli artt. 424, 513 bis, 624 e 625 c.p.p. (Capi B, C, D ed E), tutti aggravati da circostanze di ordine generale (tranne il reato di cui all'art. 513 bis c.p.p.), e tutti indistintamente aggravati anche dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso l'ordinanza in argomento propone personalmente ricorso per cassazione lo PA il quale deduce, come unico motivo, la irrituale notificazione dell'avviso della udienza in sede di rinvio al difensore di fiducia Avv. Lorenzo Incardona e la totale mancanza di notificazione all'altro difensore di fiducia Avv. Vincenzo D'Elia.
Il ricorso è fondato.
Non tanto per la mancata notificazione all'Avv. Vincenzo D'Elia, la cui nomina, dal fascicolo del riesame, non risulta provata se non in data 7 febbraio 2006, con dichiarazione rilasciata dall'istituto di pena, e quindi successivamente alla udienza fissata dal Tribunale (tanto che allo stesso risulta poi notificata - come pure all'Avv. Lorenzo Incardona - l'ordinanza di cui all'art. 127 c.p.p., comma 7), quanto per la notificazione all'Avv. Lorenzo Incardona.
Vertendosi in tema di giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di ordinanza in sede di riesame, non sono applicabili in tale fase processuale le stesse regole sui termini dettate dall'art. 309 c.p.p., bensì quelle di cui all'art. 127 c.p.p. All'Avv. Lorenzo Incardona doveva essere notificato l'avviso della udienza nel termine di almeno dieci liberi giorni prima della stessa, mentre è stato notificato il decimo giorno computando anche quello della udienza.
Il principio del diverso regime dei termini del provvedimento emesso in sede di riesame a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione si ricava dalla sentenza delle Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, pronuncia che, pur non affrontando la questione del termine di comparizione bensì dei termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9 nella materia delle misure cautelari personali, ha affermato la mancanza di perentorietà dei termini stessi. La giustificazione di tale asserto è basata sulla differenza tra l'urgenza di provvedere con estrema rapidità nel caso di riesame successivo all'ordinanza impositiva della misura, incidendo il provvedimento sul bene della libertà e imponendosi, per tale motivo, una necessità di concentrazione dei tempi del procedimento relativo, e il diverso grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorché sul provvedimento de liberiate si è già pronunciato il Tribunale in sede di riesame, ipotesi in cui si è già avuto in due diversi gradi di giurisdizione una prima valutazione sul provvedimento coercitivo. Nella motivazione della citata sentenza si legge che "...Ciò che la norma esige, anche in applicazione di regole costituzionali, ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5, comma 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, è il contatto immediato tra persona sottoposta a provvedimento limitativo e giudice che deve decidere sulla misura stessa nel più breve tempo possibile;
la ulteriore fase del procedimento deve seguire in tempi sempre brevi dato l'oggetto della decisione, ma resta svincolata dalla perentorietà del termine. Come autorevole dottrina ha sostenuto, la inerzia del giudice che è chiamato a pronunciarsi nel termine fissato viene paragonato, quanto agli effetti, ai ricorsi amministrativi di tipo impugnatorio in cui alla omessa pronuncia entro i termini da parte dell'autorità adita viene attribuito il valore di rigetto del ricorso. Quindi, quel che conta è la valorizzazione, sul piano tecnico, della circostanza, attribuita dalla legge, alla mancanza di una decisione. La pronuncia definitiva e, quindi, il completamento dell'iter processuale non assolvono più alle esigenze imposte dalla legge e riguardano esclusivamente la fase delle impugnazioni a cui rimangono estranei i principi relativi al diritto di habeas corpus". (Sottolineatura dell'estensore) La ratio decidenti alla base della sentenza DA è nettamente percepibile e la differenza tra giudizio di riesame successivo al provvedimento impositivo della misura e giudizio di riesame a seguito dell'annullamento con rinvio della relativa ordinanza da parte della Corte di cassazione è chiaramente posta in evidenza. L'interpretazione della norma in senso diverso da quello ora prospettato non spiegherebbe come una più attenuata necessità di speditezza nel giudizio di rinvio debba essere individuata e riconosciuta solo per l'organo giudicante relativamente ai tempi del procedimento e della emissione della decisione, e non anche per l'imputato e per il suo difensore che, nell'ordinario giudizio di riesame, sono gravati da un termine di comparizione particolarmente ridotto di tre giorni liberi.
Non v'è dubbio, d'altra parte, che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 127 c.p.p. debba intendersi nel senso di dieci giorni liberi. A tale conclusione deve giungersi in base all'art.172 c.p.p., comma 5, secondo cui, quando è stabilito solo il termine finale le unità di tempo stabilite devono intendersi intere e libere.
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006