Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE SOMMA 0 1 3 9 7 /03 Composta dagl. R.G.N. 4268/00 Dott. Angelo 5357/00 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.3071 Dott. Aniello Consigliere NAPPI Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Rep.458 Ud. 05/06/2002 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SABOTINO 46, presso l'avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO TARLAO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRINCIPE ANTONIO;
intimato e sul 2° ricorso n° 05357/00 proposto da: PRINCIPE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 DEL SEMINARIO 85, presso l'Avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che lo rappresenta e difende unitamente il 1306 all'Avvocato EMILIANO SORRENTINO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
VO AD;
J intimato avverso la sentenza n. 653/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 18/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il riorrente, 1'Avvocato ROMANO con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente, l'Avvocato SRUBEK TOMASSY, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ° l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il # rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO IN conveniva in giudizio OR Ve- SCOVO, innanzi al Tribunale di Gorizia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 610.000.000=. Il Tribunale con sentenza del 10 ottobre 1994, pronun- 2 ziata nella contumacia del convenuto, condannava il Ve- scovo al pagamento della somma pretesa dal IN. Avverso detta sentenza OR OV proponeva appello, con atto notificato il 21 ottobre 1996, ecce- pendo che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nulla e che la nullità gli aveva impedito di avere conoscenza del processo;
in particolare, fondava l'eccezione di nullità sul fatto che la notifica era stata effettuata a mezzo posta nel- la sua residenza anagrafica di Roveredo in Piano, che non coincideva con quella effettiva di Milano, della quale controparte era а conoscenza. Nel merito conte- stava la fondatezza della decisione. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 18 novembre 1999, dichiarava inammissibile l'appello. La Corte territoriale disattendeva l'eccezione di ine- sistenza dell'appello perchè notificato oltre l'anno al procuratore costituito, anziché alla parte personalmen- te, in quanto la violazione della disposizione dettata 女 dall'art. 330, u. CO., c.p.c. era soggetta alla sanato- ria, con efficacia ex tunc, prevista dall'art. 156, u. CO.1 c.p.c. ed in quanto nella specie l'atto aveva rag- giunto il suo scopo con la costituzione dell'appellato. L'appello era, comunque, ritenuto inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 3 c.p.c.. Nella specie, secondo la Corte territoriale, trovava applicazione alla notificazione dell'atto in- troduttivo del giudizio di primo grado l'ipotesi di nullità introdotta, con efficacia ex tunc, dalla sen- tenza 23 settembre 1998, n. 346, con cui la Corte CO- stituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito, sia data notizia al destinatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle formalità descritte e nella parte in cui prevede che il piego, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, sia restituito al mittente. Tuttavia, osservava la Corte di Trieste, ai fini della esclusione della decadenza dall'impugnazione per decorso del termine annuale, non era stata offerta la prova della seconda condizione prevista dall'art. 327 c.p.c. e cioè della mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione;
inoltre, il A OV non aveva nemmeno provato o chiesto di provare il momento in cui era venuto a conoscenza della senten- za. Avverso detta sentenza OR OV propone ri- corso per cassazione, deducendo due motivi. TO ricorsoIN resiste con controricorso e propone b incidentale condizionato, deducendo tre motivi. Entram- 4 be le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorrente principale col primo motivo lamenta erroneamente la Corte di merito abbia attribuito che efficacia ex nunc alla pronunzia di incostituzionalità dell'art. 8 della legge n. 890\1982. La censura è inammissibile perché priva di atti- con la sentenza impugnata che afferma, contraria- nenza all'assunto del ricorrente, l'efficacia ex tunc mente della pronunzia di incostituzionalità e la conseguente nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo OR OV lamenta che erroneamente sia stata ritenuta a suo carico la prova della mancata conoscenza del processo, a seguito della nullità della notificazione, e che, comunque, non si # sia considerato che il ricorrente aveva chiesto di pro- vare circostanze positive (relative al luogo di effet- tiva residenza ed allo stato di abbandono del luogo di residenza anagrafica) dalle quali poteva desumersi il fatto negativo della mancata conoscenza del processo. Il motivo è inammissibile poiché, come ha rilevato il controricorrente, non sono state censurate altre ra- tiones decidendi poste a fondamento della ritenuta inammissibilità dell'appello. In particolare, come ri- ferito in narrativa, la Corte di Trieste ha osservato che il OV non aveva provato il momento della cono- scenza della sentenza, dal quale fare decorrere il ter- mine di impugnazione. Pertanto, anche ipotizzando la fondatezza della censura relativa alla prova della man- cata conoscenza del processo per effetto della nullità della notificazione, la pronunzia di inammissibilità rimarrebbe sorretta dalla ratio decidendi, non censura- ta, fondata sulla mancata prova del momento in cui l'odierno ricorrente aveva avuto conoscenza della sen- tenza appellata. L'omessa specifica impugnazione della seconda ed autonoma ragione della decisione rende inam- missibile, per difetto di interesse, la censura poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sull'altra ragione autonoma non impugnata, e quindi de- 女 finitiva, con la conseguenza che non potrebbe mai con- durre allo annullamento della decisione, che resterebbe pur sempre fondata sulla ratio decidendi non censurata (v. ex plurimis: Cass. n. 3951/1998; n. 7264/1996, n. 3073/1995). Alla inammissibilità del ricorso principale conse- gue l'inammissibilità del ricorso incidentale condizio- مارا nato. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
riurisce i ricorsi;
dichiara inammissibili il ri- corso principale e quello incidentale;
condanna il ri- corrente principale al rimborso delle spese di giudizic liquidate, quanto agli onorari, in € 5000,00 e quanto agli esborsi in € 230,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Di Amato Angelo rieco The AmatoSergio thi Kelo 어 w e W ZONE CORTE SU Civile Pring Cancelleria Depositur IL CANCELLIERE || 3. GEN. 2003. Luisa Paspetti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA 6A66AZIONE Si attesta la registrazione .. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 || A-4-2003 seria 4 al n. 13506 versate € 149.76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE X LE Roberto Ricch 7