Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 76237 есе ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai sensi Art-13 quinquies legge. 26/5/84- no iss REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO E SUPREMA DI CASSAZIONE SELIORE TRIBUTARIA R.G.N.9133.01 Cron. 9555 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA UD.
8.7.02 Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE N. 76737
contro
CI AR res. a Venafro via Leonardo da Vinci intimato, non costituito avverso la sentenza n. 70.3.00 in data 6.3.2000 della Commissione Tributaria Regionale del Molise, depositata in data 6.3.2000; 3100 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 i 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P. R. n. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al n. 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. deve essere 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. 11. 28.99 considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 IL PRESIDENTE чист ди ло нечис BRUNO SACCUCCI IL CONSIGLIERE ESTENSORE ESENTE DA REGISTRAZIONE DR. VINCENZO DI NUBILAше D UCT IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio 2.5 MOD. 2003. Oggi IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio