Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02645/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto DEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 22242/98 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere- Cron.5485 Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 23 FEB 2001 LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2000 delega in atti;
5657 -1- 1 controricorrente avversO la sentenza n. 23/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 20/01/98 R.G.N.57/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso: -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESO Il sign. NG AV ha convenuto l'INAIL, con ricorso del 20.7.94, avendogli questi negato la rendita per malattia professionale (coxartrosi). Il Pretore ha rigettato la domanda. Eguale decisione ha adottato il Tribunale de L'Aquila, con sentenza del 20.1.98. La sentenza del Tribunale è fondata sulla c.t.u. da esso disposta che ha escluso che la malattia da cui è affetto l'assicurato (coxartrosi bilaterale -artrosi della colonna veretebrale) sia stata causata dall'attività lavorativa svolta. Tale conclusine è giustificata dal carattere polidistrettuale della patologia stessa sostanzialmente compatibile con l'età del sign. AV,laddove la stessa allorchè ha origine lavorativa ha carattere monodistrettuale e comunque più accentrata nelle parti più sollecitate dall'attività lavorativa-,con deficit funzionali più accentuati rispetto a quelli statisticamente presenti nei soggetti della stessa fascia d'età. A ciò, secondo il Tribunale, occorre aggiungere la sostanziale coincidenza fra la c.t.u. di primo grado e quella espletata innanzi ad esso. Il sign. AV chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3 del dpr n.1124/65 e delle tabelle delle malattie professionali dell'industria approvate con dpr n.482/75 voce 42 e dpr n.336/52 voce 52 ;violazione dei principi generali di causalità e di concausalità; motivazione contraddittoria ed insufficiente. La censura, formalmente unica si articola in tre distinti profili. A - con il primo di essi il ricorrente lamenta che la infermità lamentata dal ricorrente (appartenente alle malattie osteoarticolari causate da vibrazioni meccaniche) è tabellata: ciò avrebbe,secondo consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovuto comportare che da parte delc.t.u. si fosse tenuto conto della presunzione di eziogenesi lavorativa della malattia stessa;
una volta allegata tale infermità spettava al giudice dare al giudizio l'impostazione conseguenziale alla natura della stessa. - Con il secondo lamenta che non si sia tenuto alcun conto del principio di B concausalità, che se invece applicato, avrebbe comportato il riconoscimento del carattere professionale della malattia. Entrambe le doglianze sono inammissibili. afronVa premesso che entrambe non hanno, comunque ragione di essere afronte della c.t.u. che, per le ragioni predette, ha in radice escluso la presenza di una malattia professionale. • A ciò bisogna aggiungere, per la prima di esse, che il mancato rilievo da parte del giudice di primo grado della allegazione da parte del ricorrente di una malattia professionale avrebbe dovuto esser oggetto di doglianza innanzi al giudice d'appello :ma dalla sentenza impugnata tanto non risulta;
né su questo punto esiste per la stessa denuncia di omessa pronuncia;
di conseguenza tale questione rimane preclusa alla cognizione di questa Corte. Anche della questione relativa alla omessa considerazione del nesso di concausalità manca ogni traccia nella sentenza impugnata ed anche in relazione ad essa non v'è denuncia del predetto vizio :sicchè essa costituisce questione nuova inammissibile nella presente sede. • C- Dissente, inoltre, il ricorrente sulla incompatibilità della polidistrettualità della malattia con l'origine professionale della stessa: asserzione che sarebbe in contrasto con tutta la letteratura in argomento. • Questa Corte ha più volte affermato che le critiche di carattere medico alla c.t.u. devono,per esser ammissibili nella presente sede, involgere la violazione di principi fondamentali della scienza medica, con indicazione delle fonti: in caso contrario esse costituiscono un mero dissenso diagnostico (225/00, 7798/98, 751/98,530/98). Nulla per le spese on sensi dell'art. 152 disf all. c.p.c. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 22 dicembre 2000 16PRESIDENTE Il Consigliere es. Corredo Gay % Phill IL. COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, 3 I 0 A IL COLABORATORE 3 1 D S 5 , . S DI CANCELLERIA T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A S N T 1 N G S E O O E S P A G I M D G A I É E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E *