Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
Come si evince dal comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., il quale stabilisce che il tribunale può confermare l'ordinanza oggetto del riesame per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento impositivo, quest'ultimo e l'ordinanza che decide sull'istanza di riesame sono atti tra loro strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione del tribunale del riesame integra l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
1. Dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1597
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 5682/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON NL, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 20.11.1997. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 10. 10. 1997 il G.I.P. del Tribunale di Varese disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NL ON per avere, in concorso con altri, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistato, detenuto, ceduto a terzi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo.
2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 20.11.1997, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'ON e per l'effetto confermava l'ordinanza impugnata.
3. Propone ricorso per cassazione l'indagato.
Con il 1^ motivo deduce che l'ordinanza di custodia cautelare non indica quali sono gli indizi e le specifiche esigenze cautelari che giustificavano in concreto la misura cautelare disposta, non assolvendo a tale compito la mera allegazione del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche;
il giudice del riesame, d'altra parte, non poteva sopperire con la motivazione della propria ordinanza alla totale mancanza di motivazione di quella emessa dal G.I.P., e neppure, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla scorta dì un orientamento giurisprudenziale non pacifico, integrarla o completarla.
Con il 2^ motivo l'ON lamenta l'illogicità della motivazione in quanto le conversazioni telefoniche da cui il giudice del riesame aveva tratto il convincimento di traffici illeciti di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente erano solo tre, una con il OS e due con il AR, e da esse non era dato argomentare circa l'esistenza di suoi continuativi e molteplici contatti con coindagati e il suo inserimento in un contesto di traffici illeciti di droga;
ne' poteva farsi richiamo, quale riscontro di un tale inserimento, alle parziali ammissioni di responsabilità di un coindagato in quanto il Tribunale poteva fondare la propria decisione esclusivamente sugli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 c.p.p. o sugli elementi eventualmente sopravvenuti.
Con altro motivo il ricorrente eccepisce la nullità
dell'ordinanza impugnata perché, in violazione dell'art. 292 comma 2 ter c.p.p., non conteneva la valutazione degli elementi a favore dell'indagato costituiti da due perquisizioni negative cui egli era stato sottoposto a seguito di intercettazioni telefoniche o ambientali dal contenuto equivoco.
Con il 4^ motivo si lamenta che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato sulla base di una non dimostrata attività diretta in modo continuativo e sistematico, e non solo occasionale, al traffico illecito di droga, nonché sulla base di una pretesa indole proclive a delinquere del ricorrente non desunta da argomenti specifici e in contrasto con il suo stato di incensuratezza. Anche in ordine al pericolo d'inquinamento probatorio e al pericolo di fuga la motivazione appariva illogica e assolutamente carente, in quanto basata su considerazioni apodittiche e su criteri "cumulativi".
Con l'ultimo motivo si censura la scelta della misura cautelare in carcere come l'unica adeguata nel caso concreto.
4. Con riferimento al 1^ motivo si osserva che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari: ciò si desume inequivocabilmente dall'art. 309 comma 9 c.p.p. che statuisce che il Tribunale può confermare l'ordinanza oggetto di riesame per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. La motivazione del Tribunale del riesame integra e completa, quindi, l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del 1^ giudice;
l'efficacia di quest'ultimo, d'altra parte, è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma. Riguardo alla doglianza del ricorrente per avere il giudice del riesame interpretato in modo arbitrario il contenuto di alcune telefonate oggetto di intercettazione, si rileva che il Tribunale ha esaminato la numerosa serie di conversazioni telefoniche riportate nell'ordinanza impositiva per trame la conclusione che dal loro esame complessivo, correlato con le acquisizioni probatorie relative ad altri indagati con cui intercorsero dette telefonate (in particolare PI AR e PI OS), risultava dimostrato il coinvolgimento dell'ON in un'attività continuativa e sistematica di traffici illeciti di sostanze stupefacenti;
tanto più che l'ON non era stato in grado di fornire alcuna spiegazione alternativa al significato attribuito alle richiamate conversazioni e che in un'occasione, nel corso di un controllo di polizia predisposto a seguito di alcune intercettazioni, egli si era dato alla fuga nonostante che gli agenti avessero esploso, a scopo intimidatorio, alcuni colpi da arma da fuoco. La sentenza impugnata non merita quindi le censure di carenza e illogicità di motivazione avanzate nei suoi confronti. Al contrario, risulta adeguatamente e coerentemente motivata, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto e degli apprezzamenti sulle risultanze processuali in essa contenute.
In ordine al 3^ motivo si rileva che il dedotto esito negativo di due perquisizioni eseguite nei confronti del ricorrente costituiva un elemento non significativo, e cioè ne' a carico ne' favorevole all'imputato; per la sua irrilevanza non doveva quindi essere oggetto di valutazione ne' da parte del G.I.P. ne' da parte del giudice del riesame.
Con riferimento alle esigenze cautelari il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza di un pericolo di reiterazione nel reato per la sistematica e stabile attività relativa a traffici di sostanze stupefacenti in cui l'ON appariva coinvolto;
di inquinamento probatorio per essere le indagini ancora in pieno svolgimento;
di pericolo di fuga, oltre che per l'entità della pena che potrebbe essergli inflitta a causa della gravità e molteplicità dei fatti di cui è accusato, per i suoi collegamenti anche internazionali con l'ambiente dedito al traffico di stupefacenti. Le censure avanzate in merito dal ricorrente riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del riesame merito è pervenuto attraverso la valutazione delle risultanze processuali, con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
In ordine all'ultimo motivo è sopravvenuta la carenza di interesse per essere stata nel frattempo sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998