Art. 10. 1. Per l'attuazione del controllo previsto dalla normativa comunitaria citata nelle premesse, gli organi di cui all'art. 3, debbono eseguire un controllo sistematico in loco, delle superfici per le quali e' stata presentata una dichiarazione di coltivazione e delle varieta' seminate.
2. Il controllo delle superfici deve essere effettuato:
a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;
b) successivamente mediante misurazione fisica degli appezzamenti di terreno seminati.
3. Per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ettari il controllo puo' essere costituito da un accertamento di ordine amministrativo, completato da un sopralluogo aziendale su almeno il 30% delle dichiarazioni presentate.
4. Gli organi di controllo, verificano, altresi', l'impegno da parte del produttore di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa. Per detto controllo, i sopra citati organi regionali si debbono basare sul rendimento medio della produzione regionale risultante dagli accertamenti effettuati dall'ISTAT. Qualora la produzione effettiva si discosti da tali accertamenti, il produttore e' tenuto a fornire ai suddetti organi regionali idonea prova giustificativa della intervenuta riduzione del quantitativo di prodotto consegnato.
5. L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.
Qualora gia' sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente gia' erogate.
2. Il controllo delle superfici deve essere effettuato:
a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;
b) successivamente mediante misurazione fisica degli appezzamenti di terreno seminati.
3. Per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ettari il controllo puo' essere costituito da un accertamento di ordine amministrativo, completato da un sopralluogo aziendale su almeno il 30% delle dichiarazioni presentate.
4. Gli organi di controllo, verificano, altresi', l'impegno da parte del produttore di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa. Per detto controllo, i sopra citati organi regionali si debbono basare sul rendimento medio della produzione regionale risultante dagli accertamenti effettuati dall'ISTAT. Qualora la produzione effettiva si discosti da tali accertamenti, il produttore e' tenuto a fornire ai suddetti organi regionali idonea prova giustificativa della intervenuta riduzione del quantitativo di prodotto consegnato.
5. L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.
Qualora gia' sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente gia' erogate.