Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
In tema di giurisdizione della Corte dei Conti, la norma di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1214/34 va interpretata nel senso che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche se ad ordinamento autonomo (nella specie, capo si stato maggiore della Guardia di Finanza), sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti qualora, dal loro comportamento, sia derivato un danno allo Stato, senza che assuma rilievo la circostanza che tale danno incide o meno nella sfera patrimoniale dell'amministrazione di appartenenza, e senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto della norma di cui all'art. 1.4 della legge 20/94, così come novellato dalla legge 639/96 (novella il cui significato va, invece, interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso modificare, per il passato, la portata delle norme che configuravano la responsabilità contrattuale degli amministratori e dipendenti pubblici e la attribuiva alla giurisdizione della Corte dei Conti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che lo rappresenta e difende, giusta delega calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 11/98 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 24/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Franco GARCEA, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - TO ET ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione 24 febbraio 1998 n. 11.98.A. pronunciata dalle sezioni riunite della Corte dei conti a conclusione di un giudizio per responsabilità amministrativa.
Il procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
2.1. - La decisione impugnata, per ciò che interessa qui, contiene le seguenti statuizioni.
2.2.- Il procuratore generale, nel 1981, aveva iniziato azione di responsabilità chiedendo che TO ET fosse condannato a risarcire allo Stato il danno rappresentato dal mancato accertamento e riscossione di imposte che sarebbero state altrimenti dovute da imprese petrolifere: danno superiore ai 100 miliardi di lire e cagionato da TO ET perché, nella sua qualità di capo di stato maggiore della Guardia di finanza, insieme al comandante generale Raffaele Giudice, tra il gennaio ed il maggio 1976, aveva agito in modo da bloccare ogni indagine sulla società Costiera Alto Adriatico ed altre imprese ad essa collegate e successivamente aveva omesso di svolgere un qualche intervento diretto a disporre verifiche presso la stessa società o ad accertare quale azione fosse stata in tal senso svolta dai comandi locali.
La parte aveva sostenuto che mancava il presupposto della giurisdizione della Corte dei conti costituito dal fatto che il danno sia cagionato ad un'amministrazione dello Stato da persona che si trovi con la medesima amministrazione in un rapporto di impiego o di servizio.
La tesi non era fondata e la giurisdizione della Corte dei conti sussisteva.
Ciò per due ragioni.
Perché, quando la responsabilità è imputata a persona che è stata in rapporto di impiego o servizio con un'amministrazione dello Stato è sufficiente che il danno sia risentito dallo Stato e non è necessario che lo sia dalla specifica amministrazione con cui è intercorso il rapporto.
Ed ancora, perché comunque il danno era stato subì to dall'amministrazione delle finanze dello Stato e ricorre un rapporto di servizio tra tale amministrazione e gli appartenenti alla Guardia di finanza.
2.3. - L'azione doveva essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché il Ministero delle finanze, per esigere le imposte evase, aveva emesso ingiunzioni di pagamento in confronto della parte, e le opposizioni proposte davanti all'autorità giudiziaria ordinaria erano state rigettate con sentenza passata in giudicato.
2.4. - Alla dichiarazione d'improcedibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti non poteva farsi seguire la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo a suo tempo concesso dalla stessa Corte.
La materia trovava disciplina nell'art. 669-novies cod. proc. civ. La norma lega la dichiarazione di inefficacia del sequestro alla pronuncia di una sentenza che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro stesso è stato concesso. Nel caso non v'era stata una pronuncia di questo tipo: solo era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa, perché s'era formato, in altra sede giurisdizionale, un titolo esecutivo per una voce omogenea a quella che formava oggetto di quel giudizio.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene due motivi.
Il primo è un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art.
3.1. del D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543 conv. con modif. nella L. 20 dicembre 1996, n. 639).
Il ricorrente sostiene che, nei confronti dei dipendenti da amministrazioni dello Stato, per i fatti anteriori all'entrata in vigore della L. 14 gennaio 1994, n. 20, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa sussiste solo quando il danno determinato dalla violazione degli obblighi di servizio è stato cagionato alla stessa amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.
Ciò si desume dalla lettera della disposizione dettata dall'art.
1.4. della legge 20 del 1994, nel testo risultante dalla legge 639 del 1996. Il secondo è pure un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, all'art. 48 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 ed all'art. 669-novies cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che le ragioni per cui è stato negato che il sequestro conservativo abbia perso efficacia, contrarie a diritto, si risolvono in una violazione delle norme sulla giurisdizione. La contrarietà a diritto vi sarebbe
per questi motivi
. Perché, secondo la disciplina comune dei procedimenti cautelari, il sequestro cessa di aver efficacia se, nel processo sulla causa di merito nel cui ambito il provvedimento è stato concesso, interviene una sentenza che chiude il grado di giudizio senza accertare l'esistenza del credito.
Ed ancora, perché del sequestro di cui è stata affermata la permanente efficacia non potrebbe essere realizzata la conversione in pignoramento, una volta che la conversione dovrebbe essere richiesta dal procuratore generale, ma questi non può farlo perché la sua domanda di merito è stata dichiarata improcedibile. 2. - Le parti, sia pure ponendosi da diversa angolazione, hanno discusso la questione che consiste nello stabilire se il ricorso e ciascuno dei suoi motivi siano ammissibili.
La questione deve decidersi nel senso che risulta dalle seguenti proposizioni.
La parte non ha sempre interesse a domandare che una sentenza sia cassata per motivi attinenti alla giurisdizione: le sezioni unite, con la sentenza 9 luglio 1997 n. 6226, hanno ad esempio negato che possa essere impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione una sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, quando le parti non controvertono sul punto che la pretesa dedotta in giudizio nel corso del processo sia stata soddisfatta.
Nel caso in esame l'interesse però sussiste, perché un'eventuale statuizione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere dell'azione di responsabilità amministrativa comporterebbe l'accertamento che esulava altresì dalla sua giurisdizione concedere il sequestro conservativo preveduto dall'art. 48 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - regolamento per la procedura nei giudizi davanti alla Corte dei conti. Ne deriverebbe l'inefficacia del provvedimento che ha autorizzato il sequestro.
Il ricorso è dunque ammissibile.
Non è invece ammissibile il secondo motivo.
Perché, se la Corte dei conti non ha giurisdizione, il capo della decisione che concerne l'efficacia del provvedimento di sequestro resta caducato con la sentenza in cui è contenuto;
se invece la Corte dei conti ha giurisdizione, stabilire se sia o no conforme a diritto la decisione per cui il sequestro non ha perduto efficacia richiede un sindacato sull'esatta applicazione della legge processuale, e però questo potere non è esercitabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione quando è impugnata una decisione della Corte dei conti (art. 111, terzo comma, Cost.). 3. - La statuizione sulla giurisdizione va fatta nel senso che la Corte dei conti ha la giurisdizione che ha esercitato. 4.1. - Giudicare della responsabilità amministrativa dei dipendenti dello Stato fa parte delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, secondo quanto stabilito dall'art. 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Il primo comma dell'art. 52 recita: - <I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali>.
4.2. - La disposizione, contenuta in un testo unico, è il risultato del coordinamento delle norme precedenti che prevedevano tale responsabilità e ne attribuivano la cognizione alla Corte dei conti. Sono da richiamare al riguardo, tra le altre disposizioni, gli artt. 14, 25 terzo comma e 37 della L. 7 luglio 1907, n. 429 e l'art. 1 del R.D. 28 giugno 1912, n. 728 - Ordinamento dell'esercizio di
Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
gli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
l'art. 9 del R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
e l'art. 1 della L. 22 dicembre 1932, n. 1958 - Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.
Tra queste disposizioni, appaiono significative, per intendere la portata di quella dettata dal primo comma dell'art. 52 del testo unico sulla Corte dei conti, l'art. 14, primo comma, della legge 429 del 1907 sull'esercizio delle ferrovie e l'art. 82, primo comma, del regio decreto 2440 del 1923 sulla contabilità di Stato.
In ambedue i testi - il secondo inserito in un complesso di norme relativo alla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato, il primo in una legge contenente norme sull'attività di un'amministrazione dotata di autonomia di bilancio - ciò che si menziona e costituisce fonte della responsabilità il cui accertamento è attribuito alla Corte dei conti è il danno recato allo Stato.
Sicché, l'espressione impiegata dal primo comma dell'art. 52 ("I funzionari, ... compresi quelli ... retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che ... cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ...") va intesa nel senso che i dipendenti dalle amministrazioni statali, anche se ad ordinamento autonomo, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, se dal loro comportamento sia derivato un danno allo Stato, essendo indifferente che il pregiudizio incida o no immediatamente su concreti elementi patrimoniali affidati alla gestione dell'amministrazione di appartenenza.
Il riferimento allo Stato ed al danno ad esso arrecato, come sufficiente elemento di individuazione della responsabilità contrattuale dei funzionari, impiegati ed agenti, compresi quelli retribuiti da amministrazioni ad ordinamento autonomo, è del resto congruente con la disciplina sostanziale dei beni, quale risulta dalle disposizioni del codice civile allora (come di quello ora) vigente e dalla legge di contabilità.
I beni, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, appartengono allo Stato e non alle amministrazioni in cui si articola la sua organizzazione (artt. 425 a 428 cod. civ. 1865;
art. 1 del R.D. 2440 del 1923; artt. 822 e 826 cod. civ. 1942), mentre solo la loro amministrazione è attribuita al Ministero delle finanze, per la generalità dei beni, ed agli altri ministeri, per quelli loro assegnati in uso governativo.
Non diversamente, a proposito delle entrate, la legge di contabilità ed il relativo regolamento (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), fanno menzione delle entrate dello Stato, a proposito di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha diritto di riscuotere (art. 219 del Reg.), e di riscossione operatane per conto delle singole amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano (artt 44 e 47 della legge e 224 del regolamento), dovendo poi tutte le entrate essere versate nelle casse dello Stato. L'unitario riferimento allo Stato e non alle singole amministrazioni in cui si ripartisce la sua organizzazione trova poi riscontro nella disciplina dell'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità (R.D. 5 settembre 1909, n. 776 richiamato dall'art. 76 del T.U. del 1934):
mentre alle singole amministrazioni spetta conseguire la <pronta esecuzione> mediante azioni intese ad ottenere l'estinzione del debito attraverso pagamenti, convenzioni di rateizzazione e ritenute, la riscossione dei crediti rimasti inesatti e l'esercizio delle pertinenti azioni esecutive rientra nei compiti dell'amministrazione del demanio.
Infine, questa ricostruzione del diritto sostanziale trae conferma dalla disciplina processuale, ovverosia dal fatto che <Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari ed agenti ... > è istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti, a sua iniziativa o su denunzia dell'amministrazione (art. 43 del R.D. 13 agosto 1938, n. 1038 - Regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti).
L'attribuzione del potere di azione, anziché alle diverse amministrazioni in cui si articola l'organizzazione dello Stato, ad un organo di giustizia, suscettibile di esprimere in modo unitario l'interesse dell'ordinamento, è ulteriore indice del fatto che la responsabilità amministrativa è considerata derivare dal danno risentito non dalle singole amministrazioni dello Stato, ma da questo.
La conclusione è che, secondo l'art. 52 del testo unico del 1934, a proposito dei funzionari dello Stato, compresi quelli retribuiti da amministrazioni, aziende o gestioni statali ad ordinamento autonomo, non è possibile postulare un limite alla loro responsabilità contrattuale quando il danno non sia stato cagionato a beni od elementi patrimoniali affidati alla gestione dell'amministrazione di appartenenza, se esso incide sullo Stato, perché anche il danno che cade immediatamente su beni affidati alla gestione di una specifica amministrazione e perciò a quella di appartenenza rileva in quanto è danno cagionato allo Stato.
4.3. - Le sezioni unite di questa Corte - con la sentenza 21 ottobre 1983 n. 6177, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione - facendo seguito alla precedente pronuncia del 4 gennaio 1980 n. 2 - hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una situazione concreta che è riconducibile all'ordine di concetti prima esposto.
Le sezioni unite hanno ritenuto che rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti conoscere dell'azione promossa dal procuratore generale per far valere, tra l'altro, la responsabilità inerente al danno rappresentato dal fatto che materia imponibile era rimasta sottratta all'imposizione fiscale.
L'azione di responsabilità era stata promossa contro un istituto di credito, che in qualità di banca autorizzata dalla Banca d'Italia a fungere da sua agenzia e considerata per questo in rapporto di servizio rispetto all'apparato della pubblica amministrazione preposto alla funzione del controllo dei cambi, omettendo di verificarne la regolarità, aveva dato il suo benestare ad un'operazione che si veniva compiendo in violazione delle norme valutarie ed aveva in tal modo reso possibile l'illecita costituzione all'estero di una disponibilità valutaria. Di tal che fonte di una responsabilità contrattuale, rimessa per il suo accertamento alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, è stato considerato il danno da evasione fiscale prodotto dalla violazione di obblighi inerenti ai doveri incombenti sull'istituto di credito, in quanto soggetto in rapporto di servizio con l'apparato pubblico preposto alla gestione del monopolio dei cambi.
4.4. - Il ricorrente ritiene di poter però trarre argomento a favore della propria tesi dalle disposizioni dettate con la L. 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di giurisdizione della Corte dei conti.
L'art.
1.4. della legge aveva introdotto la seguente disposizione: - <La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza>.
Ma essa è stata completata e limitata mediante questa espressione:
< ... per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge> - la limitazione è stata introdotta con la L.20 dicembre 1996, n. 639 che, in sede di conversione del D.-L.23 ottobre 1996, n. 543, ha sostituito l'originario testo dell'art.
1.4. della legge 20 del 1994. Secondo il ricorrente la disposizione, quando menziona le <amministrazioni> intende riferirsi alle <amministrazioni dello Stato> e le due norme, nella loro diversa formulazione, debbono intendersi nel senso, che mentre con la prima sia stata intenzione del legislatore estendere la giurisdizione della Corte dei conti anche ai casi in cui i dipendenti di tali amministrazioni abbiano cagionato danno ad amministrazioni od enti diversi da quelli di appartenenza, con la seconda si sia inteso affermare che per il periodo anteriore i dipendenti delle amministrazioni dello Stato erano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti solo quando avessero cagionato danno all'amministrazione di appartenenza. È una tesi che non può essere condivisa.
La legge 20 del 1994, come il D.-L. 543 e la L. 639 del 1996, per la parte in cui si riferiscono all'azione di responsabilità, presuppongono la giurisdizione della Corte dei conti configurata dall'art. 52 del testo unico del 1934 ed il suo ambito di applicazione, in relazione allo Stato ed agli altri enti pubblici, alle Regioni a statuto speciale (Corte cost. 5 aprile 1971 n. 68 e 30 dicembre 1972 n. 211), a quelle a statuto ordinario (artt. 30 e 31 L. 10 maggio 1976, n. 333), agli enti locali (L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 58). Della responsabilità e della giurisdizione su tale responsabilità le due leggi hanno diversamente regolato alcuni aspetti. L'aspetto alla cui diversa disciplina è stata rivolta la disposizione dettata dall'art. 1.4., nelle due successive formulazioni, è stato quello costituito dall'ambito in cui era configurabile la responsabilità amministrativa, in relazione alla quale sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti. Su questo aspetto aveva avuto modo di soffermarsi la Corte costituzionale, nella sentenza 29 gennaio 1993 n. 24, quando, sulla base della pacifica connotazione della giurisdizione della Corte dei conti come giurisdizione sulla responsabilità contrattuale dei pubblici dipendenti per i danni arrecati all'ente di appartenenza, aveva considerato compatibile con l'art. 103 Cost. che l'art. 31 della legge 10 maggio 1976, n. 335 avesse attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione sulla responsabilità per i danni arrecati da amministratori e dipendenti della Regione alla medesima regione, e lasciato al giudice ordinario la cognizione della responsabilità da fatto illecito per i danni cagionati ad enti diversi. Orbene, il legislatore - attraverso la norma che si commenta - ha inteso superare questa bipartizione.
Ha così affermato l'irrilevanza del fatto che il danno non sia subì to dallo stesso ente con cui l'agente è in rapporto di impiego o di servizio, ma da altro ente. E questo sia per i collegamenti esistenti tra la finanza dei diversi soggetti pubblici operanti nell'ordinamento sia per la fitta e mutevole serie di interrelazioni che tra tali soggetti si stabiliscono nell'esercizio delle funzioni a ciascuno attribuite.
Il legislatore, dopo il 1994, è nuovamente intervenuto nel 1996. Ma lo ha fatto considerando che la norma del 1994 aveva una portata sostanziale, che oltrepassava quella del solo spostamento della giurisdizione dal giudice ordinario alla Corte dei conti: ed ha così inteso affermare in via di interpretazione autentica che andasse applicata ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore. Sicché il significato della norma del 1996 sta in questo, non nell'aver voluto il legislatore modificare per il passato la portata delle norme che configuravano la responsabilità contrattuale di amministratori e dipendenti pubblici e l'attribuivano alla giurisdizione della Corte dei conti.
La parola amministrazioni nell'ambito dell'espressione <amministrazioni od enti diversi da quelli di appartenenza> non sta dunque a connotare le amministrazioni dello Stato ma a formare con l'altra, enti pubblici, una endiadi.
L'espressione rende certi del significato finale per cui amministratori e dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti anche nei casi di responsabilità da fatto illecito per danni cagionati ad ente diverso da quello di appartenenza. Nulla dice circa l'estensione della responsabilità contrattuale e della correlativa giurisdizione della Corte dei conti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, le quali continuano a trovare la propria disciplina nelle norme che le configuravano e perciò, per i dipendenti dello Stato, nell'art. 52 del testo unico del 1934.
4.5. - La critica rivolta dal ricorrente alla decisione non avrebbe potuto essere considerata fondata - con riferimento al comportamento degli appartenenti alla Guardia di finanza ed in relazione al danno da evasione fiscale prodotto da comportamenti tenuti in violazione di obblighi di servizio - neppure se fosse risultata fondata l'interpretazione sostenuta nel motivo a proposito della disposizione dettata con l'art.
1.4. della legge 20 del 1994. Sono sufficienti poche considerazioni.
Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze e tra i suoi compiti è quello di prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie (art. 1, primo e secondo comma, L. 23 aprile 1959, n.189). Di qui la conclusione che, spettando al Ministero delle finanze le attribuzioni relative all'accertamento e riscossione dei tributi erariali, non può negarsi che il Corpo della guardia di finanza eserciti un'attività immediatamente servente all'attuazione delle funzioni del Ministero e tale, se non svolta o se svolta in modo infedele, da recarvi pregiudizio, diminuendo il livello delle entrate tributarie che spetta all'amministrazione finanziaria percepire.
Ricorre, dunque, quanto al comportamento di ufficiali della Guardia di finanza che ostacolino l'attività di prevenzione, ricerca e denunzia dell'evasione fiscale, la violazione di un ben individuato obbligo, violazione capace di cagionare pregiudizio alla specifica amministrazione dello Stato, con la quale, per le funzioni del Corpo cui quegli ufficiali appartengono, sussiste un rapporto di servizio. Del resto, queste sezioni unite - con la sentenza 17 novembre 1994 n. 9746 - hanno già affermato la giurisdizione della Corte dei conti in un caso in cui la stessa Corte aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa di ufficiali della Guardia di finanza, tra l'altro per il danno da mancato introito di imposte, per il fatto che gli stessi ufficiali, in violazione di obblighi di servizio, avevano consentito il transito di valuta verso la Svizzera su conti correnti di cui erano a conoscenza, per averli loro stessi aperti presso istituti bancari di quel Paese.
Non avrebbe poi potuto seguirsi l'assunto del ricorrente, là dove, mentre ritiene di poter far leva sul dato del pregiudizio arrecato all'amministrazione di appartenenza, pretende di interrompere il nesso tra funzione di riscossione di un'entrata attribuita ad una determinata amministrazione e corrispondenti obblighi di servizio incombenti sui funzionari ad essa addetti.
E questo per pervenire alla conclusione che il danno avrebbe inciso sul Ministero del tesoro, gestore finale delle entrate e la responsabilità dei funzionari delle diverse amministrazioni si sarebbe configurato come non contrattuale.
5. - Il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e rigetta il ricorso.
Così deciso il giorno 6 maggio 1999 in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.
Depositata in cancelleria l'1 settembre 1999.