Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che si sia limitata a constatare l'avvenuta restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poiché l'interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l'impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2007, n. 32881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32881 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/07/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1092
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 11723/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LJ MI, N. IL 04/12/1954;
avverso ORDINANZA del 01/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA A., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
dito il difensore Avv. RAFFAELE Leo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 12.2.2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste disponeva perquisizione locale e domiciliare, nonché conseguente sequestro, a carico di AL MI, titolare di un punto di vendita di telefonia cellulare, in relazione a tutti i telefoni cellulari esposti o giacenti in magazzino, nonché a tutti i contratti conclusi con la clientela per gli anni 2006/2007. Tali provvedimenti erano adottati essendo il AL indagato dei reati di truffa e violazione delle norme antiterroristiche.
Con ordinanza in data 1.3.2007 il Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'indagato rilevando che i beni sequestrati erano stati già restituiti.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore, il predetto AL MI lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente, premesso che sia i telefoni cellulari che i contratti sequestrati erano stati restituiti "oralmente" senza alcun provvedimento formale, e premesso che a seguito del successivo interrogatorio in data 12.3.2007 esso ricorrente era venuto a conoscenza che dai contratti restituiti in originale era stata preventivamente estratta copia, rileva la violazione dell'art. 257 c.p.p., non potendosi escludere l'esistenza e l'attualità dell'interesse dell'indagato a conoscere le motivazioni giuridiche della restituzione del bene, anche al fine di sapere se la cautela reale doveva considerarsi ancora in atto o meno, e di conoscere la esistenza di eventuali condizioni imposte dal P.M.. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta il carattere solo apparente della motivazione che, per un verso, facendo riferimento al dato di fatto che i beni sequestrati erano stati già restituiti, era assolutamente inidonea a rendere comprensibili le ragioni che avevano giustificato il provvedimento ed impediva alla difesa il legittimo controllo sull'iter motivazionale che avrebbe dovuto impegnare il Tribunale nella sua decisione;
per altro verso aveva sostanzialmente confermato la validità di un provvedimento di sequestro del quale, nella suddetta sede di riesame, si era denunciata l'assoluta mancanza di motivazione in ordine sia alle concrete finalità che lo avevano necessitato, sia al reale legame di pertinenza delle cose sequestrate con gli illeciti contestati.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva ribadendo i rilievi in precedenza sollevati ed evidenziando che l'impugnazione era opportunamente finalizzata "ad ottenere un concreto effetto positivo, all'interno del procedimento o al di fuori di esso" attraverso il duplice meccanismo dell'eliminazione di un pregiudizio in atto a carico dell'indagato o del riconoscimento di una situazione concretamente vantaggiosa per la sua sfera giuridica (Cass. sez. 4^, 7.6.2001 n. 27964). Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che in tema di sequestro l'interesse all'impugnazione è costituito dalla esigenza che venga eliminato un atto pregiudizievole per il ricorrente. Da ciò consegue che deve senz'altro ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per Cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia constatato l'avvenuta restituzione al richiedente degli oggetti sequestrati;
l'interesse del ricorrente deve individuarsi nella finalità di ottenere la restituzione di quanto oggetto di sequestro (v. in tal senso, Cass. sez. 6^, 10.4.1998, rv. 211590). D'altronde, una volta conseguito tale risultato, deve escludersi la sussistenza di un interesse a conoscere le motivazioni che hanno determinato la restituzione del bene, trattandosi di un interesse ultroneo rispetto a quello che aveva determinato la richiesta di riesame, ed irrilevante una volta che l'istanza del ricorrente abbia comunque già avuto esito favorevole.
Nè può ritenersi l'esistenza di un interesse al fine di sapere se la cautela reale doveva considerarsi ancora in atto o meno, e di conoscere la esistenza di eventuali condizioni imposte dal P.M., atteso che la avvenuta restituzione di quanto in sequestro non lasciava alcun margine di dubbio sulla caducazione della misura e sulla inesistenza di eventuali condizioni, in realtà mai imposte. E del pari assolutamente inconducente, in questa sede, si appalesa la circostanza che, per come appreso successivamente dalla difesa, dei contratti restituiti era stata preventivamente estratta copia. In questa sede non può che ribadirsi che con la restituzione all'interessato dei beni oggetto di sequestro era stato soddisfatto l'interesse dello stesso ad ottenere il dissequestro dei beni in precedenza appresi;
la circostanza che della documentazione cartacea sia stata estratta copia da parte dell'autorità procedente, costituisce circostanza estranea al presente procedimento incidentale, in cui si verte del diritto alla restituzione di quanto oggetto del sequestro. Ed invero il meccanismo attuato non può consentire alla parte il rimedio di cui all'art. 257 c.p.p. essendosi risolto il sequestro con la restituzione dei documenti sequestrati, ma non preclude all'interessato di far valere le proprie ragioni difensive nella fase di acquisizione di quei documenti al processo, sotto il profilo della eventuale inulizzabilità degli stessi (in senso conforme, Cass. Sez. 6^, 14.7.1995 n. 3090). Anche il secondo motivo di gravame si appalesa manifestamente infondato.
Ed invero la motivazione del Tribunale del riesame appare assolutamente chiara, completa ed esauriente, sia pure nel suo contenuto sintetico, avendo evidenziato la carenza di interesse del ricorrente ad avanzare la richiesta di dissequestro una volta che le cose sequestrate erano già state restituite.
E parimenti non conducente si appalesa l'ulteriore rilievo circa la omessa indicazione del iter motivazionale che aveva determinato tale restituzione e circa la omessa pronuncia in ordine alla sussistenza delle finalità che avevano determinato tale sequestro ed all'asserito legame pertinenziale delle cose sequestrate con gli illeciti contestati, trattandosi di questioni superate ed assorbite dall'avvenuta restituzione di quanto in sequestro, restituzione che determina, per come già detto, una sostanziale carenza di interesse in capo al ricorrente.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007