Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 2
L'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, non configura una sola fattispecie criminosa a manifestazioni plurime, ma prevede più reati, strutturalmente autonomi, che possono tra loro concorrere.
Non integra il reato di sfruttamento della prostituzione la condotta di colui che offre ad un terzo, in cambio di denaro, l'opportunità di avere rapporti sessuali con una donna, non prostituta che, consenziente al rapporto sessuale, sia, tuttavia, inconsapevole della richiesta di denaro quale corrispettivo delle sue prestazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'atto sessuale diventa atto di prostituzione solo quando il soggetto che fornisce la prestazione assegna alla dazione del proprio corpo una funzione strumentale alla percezione di un'utilità che, anche se corrisposta ad un terzo, richiede l'accordo o, quantomeno, la consapevolezza del fornitore della prestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2015, n. 28196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28196 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento