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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/06/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5389/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5389/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 15.144,73 oltre interessi, a titolo di corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo utilizzata dalla per l'esecuzione di lavori alla stessa commissionati dal Pt_1 Contr Comune di Carlantino. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato le fatture n. 78 del
30.10.2020, 51/R del 30.10.2020 e n.95 del 14.11.2020 relative alla fornitura di calcestruzzo.
La ha proposto la presente opposizione eccependo che il materiale fornito dalla è Pt_1 CP_1 risultato di qualità inferiore rispetto a quella pattuita e richiesta da essa opponente - e comunque inferiore rispetto alla qualità media richiesta dalla normativa tecnica vigente -, con particolare riguardo al valore “resistenza a compressione” del calcestruzzo. A sostegno dell'unico motivo di opposizione, dedotto anche a fondamento di una domanda riconvenzionale risarcitoria e/o di compensazione, la ha allegato il certificato n. 483214 del 30.08.2021 rilasciato da un laboratorio sperimentale per Pt_1 prove su materiali da costruzione. Contr La si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la non ha contestato l'esistenza del Pt_1 rapporto contrattuale e neppure l'esecuzione della fornitura, dimostrata dai documenti di trasporto allegati recanti la firma del destinatario.
pagina 1 di 2 Contr L'unico motivo di opposizione, attinente alla qualità del materiale fornito dalla si fonda su di un certificato di laboratorio rilasciato in data 30.8.2021, circa 10 mesi dopo l'esecuzione della fornitura. Si tratta peraltro di analisi su cubetti di calcestruzzo non prelevati nel contraddittorio tra le parti, la cui Contr corrispondenza con quelli forniti mesi prima dalla non è in alcun modo provata.
Va altresì considerato che non risultano in atti contestazioni stragiudiziali della fornitura da parte della società opponente.
Inoltre, assume rilievo dirimente la testimonianza resa dall'ing. direttore dei lavori designato Tes_1 dal Comune di Carlantino per il cantiere in cui ha operato la il quale ha riferito che i lavori Pt_1 sono stati ultimati, che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione e che la è stata Pt_1 integralmente liquidata e pagata, anche per le opere in cemento.
La richiesta di c.t.u. formulata da parte opponente è del tutto generica ed esplorativa, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Pastore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 19.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5389/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 15.144,73 oltre interessi, a titolo di corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo utilizzata dalla per l'esecuzione di lavori alla stessa commissionati dal Pt_1 Contr Comune di Carlantino. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato le fatture n. 78 del
30.10.2020, 51/R del 30.10.2020 e n.95 del 14.11.2020 relative alla fornitura di calcestruzzo.
La ha proposto la presente opposizione eccependo che il materiale fornito dalla è Pt_1 CP_1 risultato di qualità inferiore rispetto a quella pattuita e richiesta da essa opponente - e comunque inferiore rispetto alla qualità media richiesta dalla normativa tecnica vigente -, con particolare riguardo al valore “resistenza a compressione” del calcestruzzo. A sostegno dell'unico motivo di opposizione, dedotto anche a fondamento di una domanda riconvenzionale risarcitoria e/o di compensazione, la ha allegato il certificato n. 483214 del 30.08.2021 rilasciato da un laboratorio sperimentale per Pt_1 prove su materiali da costruzione. Contr La si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la non ha contestato l'esistenza del Pt_1 rapporto contrattuale e neppure l'esecuzione della fornitura, dimostrata dai documenti di trasporto allegati recanti la firma del destinatario.
pagina 1 di 2 Contr L'unico motivo di opposizione, attinente alla qualità del materiale fornito dalla si fonda su di un certificato di laboratorio rilasciato in data 30.8.2021, circa 10 mesi dopo l'esecuzione della fornitura. Si tratta peraltro di analisi su cubetti di calcestruzzo non prelevati nel contraddittorio tra le parti, la cui Contr corrispondenza con quelli forniti mesi prima dalla non è in alcun modo provata.
Va altresì considerato che non risultano in atti contestazioni stragiudiziali della fornitura da parte della società opponente.
Inoltre, assume rilievo dirimente la testimonianza resa dall'ing. direttore dei lavori designato Tes_1 dal Comune di Carlantino per il cantiere in cui ha operato la il quale ha riferito che i lavori Pt_1 sono stati ultimati, che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione e che la è stata Pt_1 integralmente liquidata e pagata, anche per le opere in cemento.
La richiesta di c.t.u. formulata da parte opponente è del tutto generica ed esplorativa, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Pastore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 19.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2