Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale con riferimento a processi che, in applicazione dell'art. 241 disposizioni di attuazione cod. proc. pen., proseguono con il vecchio rito, restano disciplinate da tali disposizioni, sebbene l'istituto sia stato abrogato dall'art. 218 delle disposizioni di coordinamento. Gli effetti dell'ipoteca cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento, non potendo la sola impugnazione dell'imputato, finalizzata ad una più favorevole formula, procrastinare i termini di irrevocabilità del proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 7122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7122 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 7122
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 7578/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MI ON, nata il [...] a [...]
avverso l'ordinanza 22.12.97 della Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Lecce, giudice dell'esecuzione, ha rigettato, ex art. 189 cod.pen. del 1930, l'istanza di cancellazione di ipoteca legale, iscritta sui beni immobili di MI ON, sostenendo che la sentenza di assoluzione non era divenuta irrevocabile perché impugnata dall'imputata e, per motivi procedurali, dal coimputato Lucarella ME, e perché, inoltre, non risultava dagli atti "la mancata impugnazione da parte della P.G.".
Il difensore ricorre e denunzia, in sostanza, i vizi di motivazione, assumendo che il proscioglimento era divenuto definitivo. Il ricorso è fondato.
Le ipoteche legali, iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988, in processi che, ai sensi dell'art.241 delle norme transitorie, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni, sebbene l'istituto sia stato abrogato dall'art.218 disp.coord.(Cass., Sez.U., sent.n. 21 del 18/3/92 (CC. 6/12/91), mass. 189400, Imp.Dell'Aiuto;C.cost. 11 maggio 1992 n. 214; Cass. sent.n. 1967 dell'8/2/93 Imp. Zanconato). A norma dell'art.189 c.p., gli effetti dell'ipoteca legale cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento che, ai sensi dell'art.576 c.p.p. del 1930, applicabile nella fattispecie, va individuata nella statuizione divenuta definitiva per la mancata proposizione dell'impugnazione da parte del pubblico ministero. L'impugnazione dell'imputato prosciolto, finalizzato ad una formula più favorevole, e l'eventuale effetto estensivo dell'impugnazione del correo, previsto in bonam partem, stante il divieto della reformatio in peius, non può procrastinare i tempi di irrevocabilità del proscioglimento.
Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, la sentenza di assoluzione di MI ON perché il fatto non costituisce reato dai delitti per i quali era stata disposta l'iscrizione dell'ipoteca, passata in giudicato in data 13 marzo 1998(Cass., Sez.V, proc. Lucarella + 55), come accertato e rilevato dalla Procura Generale, era divenuta irrevocabile già dal momento della pronuncia del giudice a quo perché non impugnata dal pubblico ministero e perché l'impugnazione dell'imputata e dei coimputati non poteva investire il proscioglimento.
In conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata e il giudice del rinvio deve adeguarsi ai suesposti principi, atteso che la MI deve pagare soltanto le spese conseguenti all'inammissibilità del ricorso da lei proposto senza presentazione dei motivi.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto-
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999