Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
In tema di prepensionamento l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 - che ha previsto l'applicabilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e dalle altre imprese ivi analiticamente indicate, della facoltà di pensionamento anticipato concessa dal precedente art. 27 della medesima legge ai dipendenti delle aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione- deve essere interpretato nel senso che esso, pur non richiamandola espressamente, abbia inteso far integrale riferimento alla procedura prevista dall'art.27 cit.. A tale soluzione ermeneutica - che è in linea con quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 108 del 1991 (convertito nella legge n. 169 del 1991) e trova conferma nell'art. 6 del D.M. n. 443 del 1991 (contenente il regolamento di attuazione dell'art.29 in argomento) consegue che anche i prepensionamenti di cui all'art. 29 cit. presuppongono una domanda dell'impresa interessata a ridurre il proprio personale (presentata sulla base di un programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale), richiedono l'accertamento dell'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro quantificazione e comportano il riconoscimento all'impresa, nel caso in cui le domande presentate dai lavoratori siano di numero superiore rispetto alle eccedenze accertate, del potere di operarne una selezione in base alle proprie esigenze riorganizzative. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 autorizzasse i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore siderurgico pubblico ad accedere al prepensionamento a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di avvalersi di tale istituto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOICO SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante Giorgio Primo Fantoni, elettivamente domiciliata in Roma viale Marconi n. 57, presso l'avv. Francesco Caforio, che con l'avv. Salvatore De Franco la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI GI
- intimato -
avverso la sentenza n. 141 del Tribunale di Taranto depositata il 6 febbraio 1998 (R.G. n. 346/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Salvatore De Franco;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 gennaio/23 settembre 1996 il Pretore di Taranto confermava l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., con la quale aveva ordinatò alla società per azioni
SOICO SUD, già AGIS s.p.a., di trasmettere all'INPS i documenti necessari per la disamina della posizione del lavoratore GI AN al fine del conseguimento del pensionamento anticipato ex art. 29 della legge 23 luglio 1991 n. 223. L'appello proposto dalla società soccombente veniva rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza 18 dicembre 1997/6 febbraio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 autorizzasse i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese esercenti attività di servizio e manutenzione, ad accedere al prepensionamento a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di avvalersi di tale istituto.
Consideravano, poi, irrilevante la circostanza, peraltro non provata, che, alla data di emanazione del decreto ministeriale di attuazione del citato art. 29, la società appellante avesse alle proprie dipendenze, nel settore manutenzione, solo lavoratori in cassa integrazione, e non avesse lavori da eseguire. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, la s.p.a. SOICO SUD. L'altra parte non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 29 legge 23 luglio 1991 n. 223. Ricordata la evoluzione legislativa sul pensionamento anticipato dei lavoratori dell'industria - dalla legge n. 155 del 1981, che configurava il prepensionamento come un diritto del lavoratore,, senza alcun onere per le imprese, al decreto-legge n. 390 del 1989, che prevedeva, invece, che fossero le aziende a rappresentare le loro esuberanze strutturali di manodopera e, in corrispettivo del vantaggio acquisito, fossero onerate del cinquanta per cento del costo del prepensionamento;
alla legge n. 223 del 1991, che all'art. 27 concede alle imprese ad alta capacità innovativa e competitività mondiale la possibilità di ricorrere al prepensionamento, entro un numero limitato di dipendenti, con un contributo aziendale pari al trenta per cento dell'onere complessivo, e all'art. 29 estende la facoltà di cui all'art. 27, fra l'altro, ai dipendenti delle imprese siderurgiche che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici - la ricorrente sostiene che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991, nel richiamare il precedente art. 27, ha inteso richiamare anche la possibilità, per l'azienda, di optare per il beneficio. Deduce che tale interpretazione è l'unica che risponde alla finalità della legge, di consentire cioè alle imprese che avessero eccedenze di manodopera di liberarsene dietro versamento di un contributo, pari al trenta per cento dell'onere dei prepensionamenti;
e che contraddittoriamente il Tribunale ha rilevato che la disciplina prevista dall'art. 29 per i prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico è fondata sul notorio presupposto dell'annoso stato di crisi di tale comparto produttivo, per poi ritenere che i lavoratori abbiano diritto al prepensionamento indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, che verrebbe obbligatoriamente gravato di un contributo per ciascuno dei lavoratori ultracinquantenni che decidesse di prepensionarsi, fino ad un massimo di cento milioni di lire per ciascuno.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 27 e 29 legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché vizio di motivazione, la società deduce che in appello aveva fatto presente, in via subordinata, con apposito motivo, che alla data di emanazione della normativa regolamentare di attuazione, la società non aveva più dipendenti nella divisione manutenzione e neppure un lavoro da eseguire, perché i lavoratori operanti all'interno dello stabilimento ILVA, con esclusione di quelli definiti prepensionabili, erano stati assorbiti dall'ILVA, mentre gli altri erano in cassa integrazione, per cui essa non rientrava tra le imprese di manutenzione della siderurgia pubblica;
e che aveva reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, disattesa dal Pretore, sulle circostanze della memoria difensiva di primo grado, tra le quali la circostanza di fatto sopra dedotta. Lamenta che il Tribunale ha ritenuto non provata la medesima circostanza, senza pronunciarsi sulla prova testimoniale richiesta. Sostiene, ancora, la erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la irrilevanza di tale circostanza, anche se provata, in quanto la stessa avrebbe confermato lo stato di crisi aziendale e la conseguente necessità dei prepensionamenti. Assume che la crisi non sussisteva e che, comunque, l'equiparazione tra stato di crisi aziendale (inesistente) e necessità dei prepensionamenti è del tutto gratuita, non avendo il legislatore utilizzato il concetto di crisi nelle disposizioni in esame.
Con il terzo motivo, denunciando ancora una volta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 29 legge 23 luglio 1991 n. 223, la società ripropone la questione di illegittimità costituzionale di tali norme, ove interpretate nel senso ritenuto dal Tribunale. Rileva che erroneamente i giudice di appello hanno considerato non rilevante la questione perché non era in discussione l'onere contributivo gravante sull'impresa, ma solo l'avviamento della procedura di ammissione al beneficio del prepensionamento, procedura che avrebbe potuto, in ipotesi, concludersi negativamente. Deduce la inesattezza di questo rilievo, atteso che se si ammette il diritto del lavoratore ad accedere al prepensionamento, non si può negare il dovere del datore di lavoro di dichiarare degli esuberi strutturali, con i conseguenti oneri.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La legge 23 luglio 1991 n. 223 prevede, all'art. 27, la possibilità del pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. La procedura prevede che le imprese interessate presentino programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarino l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera. I lavoratori dipendenti da tali imprese, in possesso di determinati requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, possono presentare domanda di pensionamento anticipato;
nel caso di domande superiori alle eccedenze accertate, sarà l'impresa ad operare una selezione delle stesse in base alle proprie esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. L'impresa è tenuta a corrispondere all'INPS un contributo pari al trenta per cento degli oneri relativi al pensionamento anticipato di ciascun dipendente ammesso al beneficio. L'art. 29 dispone, poi, che la facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 (termine successivamente differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992 n. 22) dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e da altre imprese analiticamente indicate.
Ora non può dubitarsi che i prepensionamenti di cui all'art. 29 presuppongono una domanda dell'impresa interessata a ridurre il proprio personale, richiesta che logicamente presuppone a sua volta un programma di riorganizzazione della struttura, non essendo possibile che venga presa in considerazione una domanda di collocamento anticipato in quiescenza senza che l'azienda di appartenenza abbia già avvertito la necessità di procedere alla riduzione dei propri organici e la convenienza di siffatta determinazione, che comporta l'assunzione del contributo previsto dall'art. 27, comma 5. Pur in assenza di uno specifico richiamo, nell'art. 29, al potere imprenditoriale di selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, è chiaro che tale articolo, nel menzionare la facoltà di cui all'art. 27, ha inteso richiamare la procedura prevista da tale norma, che assume quindi, nell'assetto complessivo dell'istituto, il carattere di norma primaria (cfr. Cass. 13 agosto 1997 n. 7567, Cass. 14 aprile 1999 n. 3714). Questa conclusione appare in linea con il criterio seguito dal legislatore pochi mesi prima della emanazione della legge 223/91, allorquando, con il decreto-legge n. 108 del 1991, convertito con legge lo giugno 1991 n. 169, ha stabilito, all'art. 5, che nuove domande di pensionamento anticipato possono essere proposte dai lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. Il contributo a carico delle imprese interessate dai prepensionamenti era del cinquanta per cento dell'onere relativo.
L'interpretazione accolta trova inoltre conferma nel d.m. 30 dicembre 1991 n. 443 (regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge n. 223 del 1991), che all'art. 6, nel disciplinare gli adempimenti procedurali, con il comma 3 espressamente dispone che, nel caso in cui il numero dei lavoratori richiedenti il pensionamento anticipato sia superiore ai limiti fissati nello stesso decreto per i singoli settori, le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze. Gli artt. 27 e 29 della legge n. 223 del 1991 rappresentano, come è stato osservato, la funzionalizzazione di un istituto previdenziale ad esigenze di politica industriale e del lavoro.
Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso va accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal AN nei confronti della SOICO SUD;
non sussistendo il diritto dei lavoratori ad accedere al pensionamento anticipato in mancanza di una declaratoria di eccedenza di manodopera da parte dell'azienda, nessun obbligo aveva questa di trasmettere all'INPS i documenti necessari per l'avvio della procedura di accesso al ricordato pensionamento.
Si ritiene equo, in considerazione della relativa novità della questione, compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da GI AN;
compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001