CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2026, n. 11353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11353 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IE CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/04/2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Flavia Alenni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. Daniel Giudice, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma ha applicato a IE CO la pena di giustizia penil reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Con la sentenza è stata disposta la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei telefoni cellulari. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11353 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/01/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla confisca della somma di 30.761,50 euro e sul punto la motivazione sarebbe stata omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina, Rv. 279348). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 2. Il ricorso è altresì fondato. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato, né può procedersi a confisca facendo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 bis cod. pen. Sul punto la motivazione è silente. La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata limitatamente a detto punto con rinvio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. Cosi deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Co sigliere estensore P . vestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Flavia Alenni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. Daniel Giudice, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma ha applicato a IE CO la pena di giustizia penil reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Con la sentenza è stata disposta la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei telefoni cellulari. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11353 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/01/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla confisca della somma di 30.761,50 euro e sul punto la motivazione sarebbe stata omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina, Rv. 279348). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 2. Il ricorso è altresì fondato. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato, né può procedersi a confisca facendo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 bis cod. pen. Sul punto la motivazione è silente. La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata limitatamente a detto punto con rinvio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. Cosi deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Co sigliere estensore P . vestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA