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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2582/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE NI TA, Relatore
AN GIULIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15159/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0053288412 004 REGISTRO 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0053288412 005 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9949/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.09.2024, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 09720240053288412, relativa all'iscrizione a ruolo della partita n. 8TJN 23001A004132000 per euro 3.706,63 a seguito del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione - irrogazione delle sanzioni- n. 18/1T/000/017831/P004-5 emesso sull'atto di compravendita registrato presso l'Ufficio di
Roma 1 - anno 2018 - n. 17831 s.1T in data 25.06.2018 di cui deduceva la illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge e per omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che:
l'avviso di liquidazione veniva così motivato: “nelle dichiarazioni rese in atto per le agevolazioni prima casa (di cui alla nota II.BIS dell'art. 1, della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986) la parte acquirente non attesta che l'immobile che risulterà dall'accorpamento dell'abitazione contigua non sarà classificato nelle categorie catastali A1, A8 o A9, in assenza di tali dichiarazioni, le agevolazioni prima casa non possono essere accordate;
si procede pertanto al recupero dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 9% ai sensi dell'art. 1 della tariffa parte I allegata al TUR, sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 52 commi IV e V del D.P.R. n. 131/1986, pari ad euro 38.230,92 (cfr. circolare 18/E del 2013; circolare 2/E in relazione all'obbligazione tributaria in oggetto ha già provveduto a notificare al Notaio rogante avviso di liquidazione nei termini di Legge”;
- in data 10.05.2021 il Notaio dott. Pierluigi Saija redigeva un atto integrativo, registrato presso l'UT Roma
1 al n. 14450 serie 1T in data 21.05.2021, nel quale i ricorrenti richiedevano il riconoscimento dell'agevolazione “prima casa” dichiarando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti a tal fine dalla legge;
-in mancanza di pagamento degli importi richiesti con i predetti avvisi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, l'Ufficio procedeva alla notifica della cartella di pagamento impugnata e all'iscrizione a ruolo con irrogazione della sanzione per omesso versamento ex art. 13 del D.lgs. n. 471/1997;
-l'Ufficio notificava la cartella di pagamento gravata rispettivamente a Ricorrente_2 a mezzo pec in data 14.03.2024, e a Ricorrente_1 in data 03.05.2024, a mezzo posta;
-in data 07.05.2024, i contribuenti presentavano istanza di autotutela con prot. n. 38855/2024 respinta, con annessa motivazione, dall'Ufficio con prot. n. 66853/2024.
Il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge e per la mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione sottesi alla predetta cartella di pagamento.
Ed invero la cartella di pagamento impugnata è stata notificata a Ricorrente_2 in data 14.03.2024 e a Ricorrente_1 in data 03.05.2024 conseguentemente, il ricorso notificato all'Ufficio in data 30.09.2024– ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge- è inammissibile poiché tardivo.
Come noto ed indiscutibile, “l'articolo 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce, a pena d'inammissibilità, che il ricorso alla commissione tributaria provinciale, avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto amministrativo, la definitività di quest'ultimo” (Cass. 26 maggio 2017 n. 13350; Cass. 30 luglio 2002,
n. 11222, Cass. 4 maggio 2006, n. 12338). Inoltre le parti ricorrenti si sono limitate ad impugnare le cartelle di pagamento relative agli avvisi di liquidazione, senza tuttavia impugnare l'avviso stesso.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di liquidazione – irrogazione delle sanzioni- n.
18/1T/000/017831/P004-5, sotteso alle impugnate cartelle di pagamento, è stato regolarmente e correttamente notificato a Ricorrente_2 e alla Ricorrente_1 in data 26.02.2021.
Del resto le parti ricorrenti hanno confermato l'avvenuta ricezione dell'avviso di liquidazione e la piena conoscenza del contenuto dello stesso, tant'è che, successivamente alla notifica dello stesso, il Notaio Nominativo_1 redigeva atto integrativo per rimediare alla omessa dichiarazione della categoria catastale dell'immobile contestata dall'Ufficio con l'avviso, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa
(cfr. pag. 2 del ricorso).
Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'avviso di liquidazione nei termini dell'art. 21, comma 1,
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di poter contestare nel merito la pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione Finanziaria;
in difetto di ciò gli atti sono divenuti definitivi.
Le somme riportate nella cartella di pagamento, dunque, non possono essere oggi contestate nell'an e nel quantum, trattandosi di crediti fondati su provvedimento definitivo.
Nel merito si evidenzia che l'Ufficio competente, a seguito di istanza di autotutela presentata dai contribuenti solo in data 07.05.2024, ha fornito adeguato e motivato riscontro alla stessa con provvedimento avente prot. n. 66853/2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800, oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1.
Roma li, 16/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. Daniela Tornesi Dott. Antonio Spataro
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE NI TA, Relatore
AN GIULIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15159/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0053288412 004 REGISTRO 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 0053288412 005 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9949/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.09.2024, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 09720240053288412, relativa all'iscrizione a ruolo della partita n. 8TJN 23001A004132000 per euro 3.706,63 a seguito del mancato pagamento dell'avviso di liquidazione - irrogazione delle sanzioni- n. 18/1T/000/017831/P004-5 emesso sull'atto di compravendita registrato presso l'Ufficio di
Roma 1 - anno 2018 - n. 17831 s.1T in data 25.06.2018 di cui deduceva la illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge e per omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che:
l'avviso di liquidazione veniva così motivato: “nelle dichiarazioni rese in atto per le agevolazioni prima casa (di cui alla nota II.BIS dell'art. 1, della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986) la parte acquirente non attesta che l'immobile che risulterà dall'accorpamento dell'abitazione contigua non sarà classificato nelle categorie catastali A1, A8 o A9, in assenza di tali dichiarazioni, le agevolazioni prima casa non possono essere accordate;
si procede pertanto al recupero dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 9% ai sensi dell'art. 1 della tariffa parte I allegata al TUR, sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 52 commi IV e V del D.P.R. n. 131/1986, pari ad euro 38.230,92 (cfr. circolare 18/E del 2013; circolare 2/E in relazione all'obbligazione tributaria in oggetto ha già provveduto a notificare al Notaio rogante avviso di liquidazione nei termini di Legge”;
- in data 10.05.2021 il Notaio dott. Pierluigi Saija redigeva un atto integrativo, registrato presso l'UT Roma
1 al n. 14450 serie 1T in data 21.05.2021, nel quale i ricorrenti richiedevano il riconoscimento dell'agevolazione “prima casa” dichiarando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti a tal fine dalla legge;
-in mancanza di pagamento degli importi richiesti con i predetti avvisi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, l'Ufficio procedeva alla notifica della cartella di pagamento impugnata e all'iscrizione a ruolo con irrogazione della sanzione per omesso versamento ex art. 13 del D.lgs. n. 471/1997;
-l'Ufficio notificava la cartella di pagamento gravata rispettivamente a Ricorrente_2 a mezzo pec in data 14.03.2024, e a Ricorrente_1 in data 03.05.2024, a mezzo posta;
-in data 07.05.2024, i contribuenti presentavano istanza di autotutela con prot. n. 38855/2024 respinta, con annessa motivazione, dall'Ufficio con prot. n. 66853/2024.
Il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge e per la mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione sottesi alla predetta cartella di pagamento.
Ed invero la cartella di pagamento impugnata è stata notificata a Ricorrente_2 in data 14.03.2024 e a Ricorrente_1 in data 03.05.2024 conseguentemente, il ricorso notificato all'Ufficio in data 30.09.2024– ovvero oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge- è inammissibile poiché tardivo.
Come noto ed indiscutibile, “l'articolo 21, comma 1, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce, a pena d'inammissibilità, che il ricorso alla commissione tributaria provinciale, avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto amministrativo, la definitività di quest'ultimo” (Cass. 26 maggio 2017 n. 13350; Cass. 30 luglio 2002,
n. 11222, Cass. 4 maggio 2006, n. 12338). Inoltre le parti ricorrenti si sono limitate ad impugnare le cartelle di pagamento relative agli avvisi di liquidazione, senza tuttavia impugnare l'avviso stesso.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di liquidazione – irrogazione delle sanzioni- n.
18/1T/000/017831/P004-5, sotteso alle impugnate cartelle di pagamento, è stato regolarmente e correttamente notificato a Ricorrente_2 e alla Ricorrente_1 in data 26.02.2021.
Del resto le parti ricorrenti hanno confermato l'avvenuta ricezione dell'avviso di liquidazione e la piena conoscenza del contenuto dello stesso, tant'è che, successivamente alla notifica dello stesso, il Notaio Nominativo_1 redigeva atto integrativo per rimediare alla omessa dichiarazione della categoria catastale dell'immobile contestata dall'Ufficio con l'avviso, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa
(cfr. pag. 2 del ricorso).
Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'avviso di liquidazione nei termini dell'art. 21, comma 1,
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di poter contestare nel merito la pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione Finanziaria;
in difetto di ciò gli atti sono divenuti definitivi.
Le somme riportate nella cartella di pagamento, dunque, non possono essere oggi contestate nell'an e nel quantum, trattandosi di crediti fondati su provvedimento definitivo.
Nel merito si evidenzia che l'Ufficio competente, a seguito di istanza di autotutela presentata dai contribuenti solo in data 07.05.2024, ha fornito adeguato e motivato riscontro alla stessa con provvedimento avente prot. n. 66853/2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800, oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1.
Roma li, 16/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. Daniela Tornesi Dott. Antonio Spataro