Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
La parte civile, anche non persona offesa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria, sia perché l'art. 443 cod. proc. pen. non prevede per tale parte processuale alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili, sia perché deve ritenersi attribuito alla stessa dall'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., il potere di generale accesso a tutti i mezzi di impugnazione, in coerenza con la regola dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza assolutoria emessa nel procedimento celebrato nelle forme del rito speciale con la sua accettazione. (Principio affermato in fattispecie in cui la parte civile aveva proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 24234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24234 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 782
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 6497/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE IO N. IL 11/02/1957;
nei confronti di:
MA LO N. IL 23/10/1948;
avverso la sentenza n. 2582/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'avv. Biancofiore per l'accoglimento;
Udito il difensore Avv. Cortiglioni E. per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. Procedendo per reato ex art. 373 c.p. (in relazione a condotta tenuta dall'imputato nella qualità di consulente tecnico d'ufficio in procedimento civile relativo ad un incidente stradale, che aveva visto coinvolti un'autovettura ed un ciclomotore la cui conducente era deceduta), con sentenza del 19.6-16.9.2013 ed in esito a giudizio abbreviato il GUP di Pesaro ha assolto l'ing. AR TA dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. L'imputazione, coatta, contestava all'imputato di aver reso (nell'elaborato depositato il 28.1.2009) parere mendace riferendo che l'attraversamento di incrocio da parte del ciclomotore era avvenuto nel rispetto del codice della strada e che non vi erano cause dell'incidente da imputare al ciclomotore e (nella relazione a chiarimenti depositata il 16.9.2009) che se il ciclomotore avesse impegnato l'incrocio con luce semaforica rossa avrebbe avuto il sinistro sulla prima carreggiata a due corsie (quella proveniente dalla sua sinistra) e non dalla seconda (quella proveniente dalla destra e percorsa dall'odierna parte civile, originario denunciante). Il GUP dava conto essere pacifico, in esito alle risultanze del processo civile e di quello penale, che il ciclomotore avesse impegnato l'incrocio con luce semaforica rossa. Escludeva però, dopo aver proceduto all'analisi dell'effettivo contenuto della perizia e della relazione a chiarimenti, che in tali atti vi fosse la falsa affermazione secondo cui la ragazza avesse attraversato con luce semaforica per la sua direzione di marcia verde, mentre ciò che si evinceva era coerente alla spiegazione poi fornita dall'imputato, di aver ritenuto irrilevante il colore della luce semaforica (che non avrebbero spiegato la concreta dinamica dell'incidente), posto che nella ricostruzione del perito l'urto era stato sostanzialmente un tamponamento, rispetto al quale la manovra di immissione si era già compiuta, avvenuto in zona non più riferibile all'interno dell'incrocio. Il GUP dava conto in proposito dei danni riportati dai veicoli (per il ciclomotore parafango e fanale posteriore, dispositivo di scarico), delle dichiarazioni delle testi NT e VI (amiche della vittima) nonché LO (conducente di veicolo che precedeva quello condotto dall'odierna parte civile), dei rilievi di polizia (che, precisava, non aveva individuato con certezza il primo punto d'urto tra i veicoli) e riteneva la ricostruzione e comunque l'interpretazione del consulente tecnico d'ufficio discutibili ma non espressione di menzogna (p. 10 e 11 sentenza in particolare).
2. La parte civile FE Mario, a mezzo del difensore ha proposto "ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e art. 255 disp. att. c.p.p.".
Il ricorso è strutturato con la preliminare formale enunciazione di un unico motivo di "erronea applicazione della legge penale" (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) espressamente richiamata) e la successiva indicazione di plurime deduzioni afferenti punti diversi della decisione. Tali deduzioni riguardano (nell'ordine di concreta esposizione): il contrasto tra i rilievi della polizia municipale e quanto ad essi attribuito dal consulente tecnico d'ufficio, in particolare con riferimento alla luce segnalata dall'impianto semaforico ed alla compiutezza della manovra di immissione;
il contenuto delle dichiarazioni delle testi NT e VI, asseritamente diverse da quelle da costoro rese nell'immediatezza e comunque alla genericità del riferimento ad esse fatto dall'imputato; la ritenuta irrilevanza del colore della luce semaforica, pur senza procedere ad alcun giudizio controfattuale;
la tardiva spiegazione del mancato riferimento nell'elaborato al dato di tale colore e della sua rilevanza eziologica;
il travisamento del riferimento fatto nell'elaborato al traffico da sinistra, nell'elaborato secondo il ricorrente prospettato al fine di avvalorare un attraversamento con luce semaforica verde;
in definitiva, il rilievo determinante attribuito dalla sentenza alle affermazioni tardive e autoreferenziali del consulente d'ufficio; il contrasto tra le argomentazioni del GIP che aveva respinto la originaria richiesta di archiviazione e quelle del GUP. 2.1 È pervenuta memoria della difesa dell'imputato con deduzioni a sostegno dell'inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, alla Cassa delle ammende.
3.1 Preliminarmente vanno rilevate:
- la manifesta infondatezza della prospettazione contenuta nella memoria dell'imputato sulla rilevanza assorbente della negata qualità di persona offesa della parte civile FE, in relazione al reato per cui si procede. Osserva la Corte che la sentenza impugnata non è stata deliberata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. (solo caso in cui la parte civile per proporre ricorso deve anche essere persona offesa: art. 428, comma 2, seconda parte), bensì in esito a giudizio abbreviato (quando anche la parte civile - mero soggetto danneggiato è pienamente legittimata all'impugnazione:
art. 576, comma 1, u.p.);
- l'ammissibilità del ricorso immediato ex art. 569 c.p.p., perché la parte civile è senz'altro legittimata ad appellare la sentenza deliberata in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria: se è vero che l'art. 576, comma 1, u.p. fa riferimento generico al potere di impugnazione, tale previsione deve essere intesa come generale rispetto ai diversi mezzi di impugnazione ordinaria, sia per la mancanza di alcuna specifica preclusione (art. 443 c.p.p.), sia per la coerenza sistematica con la previsione dell'efficacia nel giudizio civile di danno della sentenza assolutoria resa in esito a tale rito quando, come nella specie, la parte civile abbia accettato il rito abbreviato (art. 652 c.p.p., comma 2, art. 441 c.p.p., commi 2 e 4).
4. Si è evidenziata preliminarmente la struttura del ricorso, perché la stessa in qualche modo confessa la natura di puro merito delle censure rivolte alla decisione impugnata.
Infatti, per un aspetto le deduzioni accennano al travisamento della prova, ma senza adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso (che non è assolto dal richiamo di parti di dichiarazioni o di contenuto di atti); per altro aspetto si tratta di doglianze anche stringenti ma che svolgono censure di puro fatto, in termini tali che richiederebbero un accesso, e pure invasivo, agli atti processuali per verificare fondatezza o meno delle censure, rispetto alle diverse valutazioni del GUP: motivi quindi diversi da quelli consentiti, perché si risolvono in sollecitazione a diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, estraneo a questa sede di legittimità e soprattutto al peculiare rimedio impugnativo privilegiato (ricorso immediato per violazione di legge penale sostanziale), in termini di sostanziale eccentricità rispetto al nucleo dell'apprezzamento di merito del Giudice dell'abbreviato, che ha spiegato, in modo articolato, la riconducibilità delle affermazioni del consulente tecnico d'ufficio ad un ambito valutativo discrezionale. Le deduzioni in concreto svolte non sono pertanto idonee a sorreggere il vizio di violazione di legge penale sostanziale unico dedotto e presupposto necessario di ammissibilità del ricorso immediato. Nè l'assenza di alcuna successiva concreta deduzione o argomentazione specifica di vizi di motivazione omessa o apparente, contraddittoria o manifestamente illogica, e al tempo stesso, la rilevata sostanziale eccentricità delle doglianze in fatto proposte all'essenza del percorso logico giuridico che ha sorretto l'apprezzamento del GUP consentono di pervenire a una conversione del ricorso in appello (ex art. 469, comma 3).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015