Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
0 31 93/03 AULA "B" 594/2002 EPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefani CIC RETTI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 16306/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 7309 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 20.11.2002 da MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
SI EP rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Intilisano, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Lungiana, n. 6, studio dell'avv. C. D'Agostino, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00718/1999 del 03.12.1999/18.01.2000, R.G. n. 00321/1997, notificata il 26 maggio 2000. 4730 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Messina, in contraddittorio anche del Ministero dell'Interno, rigettava l'appello proposto dal Ministero del Tesoro avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 00253 del 31 gennaio 1997 con la quale era stata accolta la domanda di US AR per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento. Sulla premessa che la legittimazione passiva ai fini del mero accertamento del requisito sanitario spettava al Ministero del Tesoro, per cui superfluo era ogni altro provvedimento nei confronti del Ministero dell'Interno, osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado sostanzialmente conformi a quelle del consulente di primo grado e che riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta e la decorrenza di essa come già disposta dal Pretore, correttamente motivate e basate su adeguati esami, erano da condividere;
la diagnosi di “deterioramento mentale grave di tipo involutivo in soggetto con incontinenza urofecale e grave cifosi dorso-lombare” ne era quanto mai significativa. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero del Tesoro affidandosi a sei motivi di censura. AR US si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. 2 2 Deduce, in particolare, il Ministero che: era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo esso accertabile incidenter tantum nel presente giudizio. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può rilevarsi, allo stato, che l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio;
sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti”, e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpite, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, 2 3 può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il procedimento ex art. 712 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato e, per il principio della soccombenza, il Ministero del Tesoro va condannato al rimborso in favore della AR delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero del Tesoro al rimborso in favore di AR US delle spese del giudizio di cassazione in euro -8,00% oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato . Così deciso in Roma il 20 novembre 2002. Il Consigliere est. ⑪1 Presidente Giovanni Mazzarella I Bins Cicinell, D giovevui apparilla , A S O StefanoCiciretti 0 S L 1 A 3 L . T 3 O T , B 5 R A I S 'A . E D N L P L A S E T I 3 S D 7 N - O I G 8 P S O - N 1 M I A E 1 S D A I E E D , A G E O T G O R T E T N S T L E I I S G IR E E A D R L L O E D Vilana Borum' IL CANCELLIGKE opositain : Can beria Oggi 4 MAR. 2003. IL CANCELLIERE Villa B