Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 2
In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie nella quale una diagnosi errata e superficiale, formulata senza disporre ed eseguire tempestivamente accertamenti assolutamente necessari, era risultata esiziale).
Nella valutazione in ambito penale della colpa medica non trova applicazione il principio civilistico della rilevanza soltanto della colpa grave, la quale assume eventuale rilievo solo ai fini della graduazione della pena.
Commentari • 9
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Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 5800/21, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile ed annullato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un medico gastroenterologo presso l'Unità Operativa dell'Ospedale Civile di (OMISSIS), presso il quale la parte civile era in cura. In particolare, il medico era stato accusato di aver cagionato l'omicidio colposo del paziente in quanto, riportando in cartella clinica l'esito negativo dell'esame istologico, aveva rimosso l'ipotesi della sussistenza di una neoplasia maligna, pur in presenza di una diagnosi di dimissione, effettuata dallo stesso medico, di "Neoformazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 46412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46412 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/10/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1802
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 017374/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÒ PASQUALE, N. IL 08/12/1952;
avverso SENTENZA del 03/12/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Corita Francesca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lecce ha affermato la responsabilità del dottor QU AL in ordine al reato di omicidio colposo in danno di RR ON.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce. I fatti sono stati ricostruiti dai giudici di merito nei termini seguenti.
Il giorno 7 gennaio 2002 il RR avvertì dolori al petto, alla spalla, al collo ed al braccio sinistro;
chiamò l'imputato, suo medico curante, che diagnosticò cervico-dorsalgia acuta e prescrisse un antinfiammatorio;
riprese a condurre vita normale pur senza la completa scomparsa dei sintomi. Due giorni dopo venne meno improvvisamente.
L'indagine autoptica ha evidenziato che la morte è stata determinata da infarto acuto del miocardio seguito a coronaropatia. Secondo il perito, l'infarto fu preceduto da ripetuti attacchi di angina, come quello in atto al momento del controllo medico. Alla luce della sintomatologia riscontrata all'atto della visita medica sarebbero stati in quel momento necessari ulteriori controlli enzimatici ed elettrocardiografici per addivenire ad una diagnosi immediata della patologia ed agli interventi terapeutici tempestivi, di tipo farmacologico e chirurgico, come la realizzazione di bypass coronarico. Tali esami avrebbero dovuto compiersi in una struttura ospedaliere idonea a far fronte adeguatamente ai casi più gravi. Nel caso in esame tali indagini diagnostiche avrebbero potuto essere compiute tempestivamente, poiché l'infarto letale è intervenuto due giorni dopo l'insorgenza della sintomatologia. Gli indicati interventi diagnostici e terapeutici sarebbero stati risolutivi. Nella condotta dell'imputato vengono riscontrati profili di colpa: la sintomatologia deponeva per un attacco anginoso, mentre il medico ha formulato una diagnosi errata e frettolosa che ha impedito le terapie farmacologiche e chirurgiche del caso. Tale errore si pone con alto grado di probabilità logica come condizione necessaria dell'evento.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Si espone diffusamente la giurisprudenza di questa Corte sul nesso causale e si esclude che, alla luce delle emergenze proprie del caso concreto, possa affermarsi con certezza che l'evento sarebbe stato evitato con una condotta terapeutica appropriata. Si evidenzia altresì che il dolore anginoso si confonde facilmente con quello muscolare, che la diagnosi non fu colposamente errata, considerato che la vittima soffriva di artrosi. D'altra parte l'obbligazione del medico è di mezzi e non di un risultato;
sicché l'inadempimento non può essere correlato al mancato raggiungimento del risultato. L'assenza di colpa è inoltre connessa al fatto che si è in presenza di un medico generico e non di specialista. Infine, si prospetta che, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità del professionista è configurabile solo in caso di colpa grave.
3. Il ricorso è infondato.
La pronunzia impugnata dedica alcune condivise considerazioni all'errore diagnostico che si configura non solo quando, di fronte ad un caso clinico, essendo presenti uno o più sintomi fondamentali di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso in una patologia nota alla scienza, ovvero si addivenga ad un inquadramento erroneo;
ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. E, con trasparente riferimento ai caso esaminato, si aggiunge che una diagnosi frettolosa o superficiale può risultare esiziale. La Corte territoriale, in sintesi, condivide le argomentate valutazioni del primo giudice, secondo cui il AL sottovalutò i sintomi dolorosi avvertiti dal paziente, che deponevano certamente per un attacco anginoso, formulando invece una diagnosi frettolosa e superficiale;
ed omise di prescrivere accertamenti più approfonditi che avrebbero certamente consentito di rilevare la grave compromissione delle coronarie e di approntare le opportune cure mediche e chirurgiche.
A fronte di tali argomentate valutazioni, conformi ai principi che regolano la materia ed immuni da vizi logici, le deduzioni difensive sono prive di pregio. Occorre in primo luogo rammentare, infatti, che da tempo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel senso che la colpa debba essere valutata, nell'ambito penale, alla stregua dei principi enunciati dall'art. 43 c.p.; e che, invece, non trovi applicazione il principio civilistico, espresso dall'art. 2236 c.c., secondo cui nell'ambito considerato rileva la sola colpa grave.
Tale indirizzo, formatosi già a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, afferma, condivisibilmente, che la richiamata disciplina civile riguarda il risarcimento del danno quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e non può essere applicata all'ambito penale ne' in via estensiva, data la completezza e l'omogeneità della disciplina penale della colpa, ne' in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in materia. La gravità della colpa potrà avere eventualmente rilievo solo ai fini della graduazione della pena.
In conseguenza di tale piena autonomia dell'ordinamento penale, non assumono rilievo nella presente sede le prospettate distinzioni tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato che, peraltro, sono state abbandonate pure dalla giurisprudenza civile più recente (Si tratta delle sentenze delle Sezioni unite civili da n. 576 a n. 585 dell'11 gennaio 2008, in CED Cass. da n. 600901 a n. 600923). Neppure rileva, infine, la considerazione che il medico curante non era uno specialista, giacché le pronunzie di merito configurano la colpa alla stregua del consolidato criterio dell'agente modello, ravvisando rimproverabile trascuratezza non tanto nel non diagnosticare la patologia quanto nel non ispirarsi a criteri di doverosa prudenza nel prescrivere gli approfondimenti diagnostici, in una situazione in cui la sintomatologia orientava decisamente verso l'ipotesi di un attacco anginoso. Si muove, in sostanza, un addebito basilare afferente al metodo dell'indagine medica, in relazione al quale la distinzione tra medico generico e medico specialista non assume, solitamente, apprezzabile rilievo;
posto che si tratta in ogni caso di non trascurare i dati significativi nella doverosa prospettiva di addivenire ad una diagnosi precisa, tanto più quando il dubbio diagnostico orienti verso la possibilità di una patologia particolarmente grave come quella che riguardava la vittima di cui si discute.
Pure immuni da censure sono le considerazioni a proposito del nesso causale. La pronunzia impugnata evoca correttamente la giurisprudenza ormai ben nota espressa dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la verifica in ordine al ruolo salvifico della condotta terapeutica omessa dal medico deve concludersi in un argomentato giudizio espresso in termini di elevata credibilità razionale o probabilità logica.
Correttamente la sentenza conduce l'indagine eziologica portandosi sul terreno del caso concreto oggetto del giudizio. Si evidenzia che il paziente aveva subito nel recente passato diversi insulti ipossici e che era in atto, al momento del controllo medico, un episodio anginoso documentato anche sintomatologicamente dalla estensione del dolore anche al braccio, alla mano ed alla gola. Di qui l'errore diagnostico e la superficialità di un mancato e tempestivo approfondimento con le opportune indagini mediche. Il giudice di merito, anche sulla base delle valutazioni tecniche acquisite nel giudizio, ritiene che un tempestivo ricovero ospedaliero avrebbe consentito con certezza di rilevare la grave compromissione delle coronarie e di apprestare le cure opportune. A tale riguardo si pone in luce il ruolo che assume la tempestività della diagnosi e della terapia, che può risultare decisiva nello scongiurare o ridurre le incidenze necrotiche sul muscolo cardiaco. La vittima, si aggiunge, era in giovane età e la sintomatologia si veri fico ben due giorni prima dell'evento letale e quindi vi erano tutte le condizioni per esperire con tempestività le indagini e le terapie già ripetutamente indicate. Sulla base della valutazione delle indicate emergenze fattuali la Corte perviene ad attribuire, con un giudizio di elevata probabilità logica, decisivo rilievo causale, in relazione alla verificazione dell'evento, alla condotta omissiva dell'imputato. La corroborazione dell'ipotesi accusatoria, dunque, conduce ad esprimere un giudizio di responsabilità in conformità ai principi già indicati. Conclusivamente pure sotto il riguardo afferente alla spiegazione causale dell'evento la pronunzia è immune da censure.
Il ricorso va conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008