Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
La falsità della dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per comprovare lo stato di non abbienza, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e non quello di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374 bis cod. pen.), posto che nella suddetta falsità il legislatore non ha ravvisato un pericolo per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria vera e propria, avendo il procedimento di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 217 natura accessoria rispetto al processo, quanto un attentato alla fede pubblica documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2004, n. 14964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14964 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 12/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 251
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 9706/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 6/11/02 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. GERACI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore: non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 6/11/2002, confermava quella in data 16/3/2001 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato AZ RA colpevole del delitto di cui all'art. 374 bis c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
L'addebito mosso al prevenuto è di avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata a corredo della pratica di ammissione al gratuito patrocinio, di essere proprietario soltanto di una vecchia autovettura di piccola cilindrata, laddove, invece, risultava che egli era intestatario di altre tre autovetture e la di lui moglie di due autovetture.
Riteneva la Corte territoriale che, ai fini della legge n. 217/90 sul gratuito patrocinio, assumevano rilievo l'intestazione dei beni mobili registrati e la formale titolarità del diritto di proprietà sugli stessi, circostanze queste ammesse dal medesimo imputato, limitatosi a contestare il possesso effettivo delle altre autovetture, delle quali avrebbe dismesso, per diverse ragioni, ogni disponibilità; che l'agente aveva consapevolmente voluto dichiarare circostanze non corrispondenti al vero e che la pena inflitta non poteva essere ulteriormente ridotta, essendo stata determinata nel minimo edittale.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione: egli aveva, di fatto, dismesso la proprietà delle altre autovetture, anche se non aveva provveduto alla relativa cancellazione dal PRA;
era difettato il dolo del reato, avendo egli inteso fare riferimento alla effettiva situazione di possidenza;
la pronuncia di colpevolezza era stata ancorata alle sue stesse dichiarazioni, senza però apprezzarle nella loro complessiva portata.
Il gravame, in quanto non manifestamente infondato e, quindi, idoneo ad instaurare un valido rapporto d'impugnazione, consente a questa Suprema Corte, nella sua istituzionale funzione regolatrice del diritto, di attribuire al fatto, così come accertato, con adeguata e logica motivazione in sede di merito, la corretta qualificazione giuridica, con l'unico limite, in difetto dell'impugnazione del P.M., della reformatio in peius, ipotesi questa che, per quello che si dirà, non ricorre nella specie. Sin tanto che il rapporto processuale non si sia esaurito con la formazione del giudicato, il giudice deve procedere ex officio a quelle verifiche che la legge impone di operare in ogni stato e grado del processo, quale appunto la esatta definizione giuridica del fatto, ciò perché, a prescindere dall'eventuale acquiescenza della parte, v'è l'interesse superiore della collettività all'osservanza della legge. La contestazione in fatto mossa all'imputato ed accertata dai giudici di merito (avere corredato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con una dichiarazione sostitutiva di notorietà in parte falsa nel suo contenuto ideologico, con riferimento ai beni mobili registrati di cui il suo nucleo familiare era formalmente titolare) non è riconducale, contrariamente a quanto ritenuto nella gravata sentenza, nel paradigma dell'art. 374 bis c.p.. Il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria è stato inserito dall'art. 11/3 d.l. 8/6/1992 n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7/8/1992 n. 356), al fine di tutelare adeguatamente l'efficacia probatoria di documenti che possono influire: a) sullo svolgimento del processo penale inteso in senso ampio, ivi compresa quindi anche la fase delle indagini preliminari, data l'equiparazione, operata dall'art. 61/2 c.p.p., tra indagato e imputato, con estensione al primo di "ogni altra disposizione relativa" al secondo, "salvo che sia diversamente stabilito", estensione che non va limitata, in difetto di convincenti ragioni, alle norme e agli istituti processuali, ma deve trovare operatività anche per le norme di diritto sostanziale;
b) sull'esecuzione di pene o di misure di sicurezza;
e) sul procedimento di prevenzione. Trattasi di una tipica ipotesi di falsità ideologica la cui rilevanza penale è subordinata ad un triplice ordine di requisiti: avere come destinataria l'Autorità giudiziaria, avere un oggetto definito ("condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare"), essere, quest'ultimo, pertinente all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. In sostanza, si è inteso colmare una lacuna per i casi nei quali la falsità non sarebbe stata penalmente rilevante (si pensi alla falsità ideologica in scrittura privata) e si è rafforzata la tutela rispetto alle falsità preesistenti, come garantito dalla presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; la falsità cioè non rileva in considerazione della natura dell'atto, ma con riguardo alla funzione probatoria che l'atto spiega all'interno dei procedimenti individuati dalla stessa norma incriminatrice. Conclusivamente, si comprende agevolmente, sul piano funzionale, quale prassi tale incriminazione voglia contrastare, quella di un'attività di natura documentativa compiacente e finalizzata ad essere utilizzata tanto in sede processuale (si pensi, a titolo esemplificativo, ad un certificato medico falso per attestare il legittimo impedimento dell'imputato) quanto in sede esecutiva (si pensi, sempre a titolo esemplificativo, ad attestazioni false utilizzabili nella prosperava dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 dpr n. 309/90). Ciò posto, è di tutta evidenza che la falsa dichiarazione incriminata non è pertinente alla posizione di imputato, di condannato o di persona sottoposta a procedimento di prevenzione, ma a quella di soggetto asseritamente non abbiente che aspirava ad ottenere, per la sua difesa (s'ignora in quale veste), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'effetto che l'accertata falsità assume rilievo di per sè (art. 5/7^ legge n. 217/90, all'epoca vigente) nell'ambito della detta procedura e non già con riguardo ad un'eventuale funzione probatoria che avrebbe potuto svolgere all'interno del procedimento penale o di quelli relativi all'esecuzione penale e alle misure di prevenzione. La conferma della bontà di tale conclusione è data dal rilievo che l'ammissione al gratuito patrocinio presuppone la qualità di non abbiente del richiedente e può essere, quindi, sollecitata tanto dall'imputato quanto dalla persona offesa da reato, dal danneggiato che intenda costituirsi parte civile, dal responsabile civile, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 1 legge n. 217/90). La eventuale falsità della dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla relativa istanza, per comprovare lo stato di non abbienza, non può assumere un diverso rilievo penale a seconda che sia ascrivibile all'uno o all'altro dei detti soggetti interessati al gratuito patrocinio, con l'effetto che il riferimento che l'art. 374 bis c.p. fa all'imputato (o non anche agli altri soggetti) non può
che essere circoscritto al processo penale nel quale il medesimo è coinvolto e nell'ambito del quale il documento falso è destinato ad una diretta funzione probatoria. Ove si accreditasse la tesi seguita dalla sentenza di merito, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione che, se la stessa falsità di cui si discute riguardasse la posizione della persona offesa, del danneggiato, del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, si rimarrebbe al di fuori dello schema criminoso dell'art. 374 bis c.p., difettando in questo qualunque richiamo alle citate persone. La realtà è che, nella falsità che qui viene in considerazione, il legislatore non ha ravvisato un pericolo per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria vera e propria (il procedimento di ammissione al patrocinio gratuito ha natura accessoria rispetto al processo), ma più semplicemente un attentato alla fede pubblica per quanto attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici, non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del p.u., il dichiarante che abbia il dovere giuridico di esporre la verità.
La condotta ascritta all'AZ va, pertanto, inquadrata nella falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, reato questo previsto dall'art. 483 c.p.. Tale norma postula l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi ex lege una determinata funzione probatoria. In tale ambito rientra la legge, di cui si avvalse il prevenuto, 4/1/1968 n. 15, che agli art. 2 e 4 facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà (oggi cfr. il dpr n. 445/'00), la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal "funzionario competente a ricevere l'atto o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco", e che all'art. 26 precisa che dette dichiarazioni "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". Conseguentemente la falsa dichiarazione sostitutiva di notorietà, posta a fondamento dell'istanza presentata dall'AZ per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rientra nella previsione dell'art. 483 c.p.. Poiché la diversa qualificazione giuridica data al fatto può incidere, in senso favorevole per l'imputato, sulla determinazione della misura della pena, la cui previsione edittale (reclusione fino a due anni) è meno rigorosa di quella di cui all'art. 374 bis c.p. (reclusione da uno a cinque anni), esulando dai poteri di questa Corte ogni scelta discrezionale sul punto, devesi annullare l'impugnata sentenza nella parte de qua con rinvio alla Corte d'Appello di NA (in mancanza di altra Sezione di quella di Reggio C), che dovrà rivalutare la scelta sanzionatoria.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato previsto dall'art. 483 c.p., annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla pena e rinvia per la relativa determinazione alla Corte d'Appello di NA.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004