Articolo 76 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 75Articolo 77
Versione
1 gennaio 1992
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 76.
(Forma dell'istanza)
1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater". ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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