Sentenza 13 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 61700 REGISTRAZIONE ILOR 1986 Udienza del 22.3.2001 Oggetto: 5 . N 2674 ESENTE DA R.G. B LL. R. IA P. AI SENSI DEL D. R A . A TA NO1-7 98 020 1 REPUBBLICA ITALIANA B T A U T IB 1 IA 13 R T R . E N T A M RT I CASSA ONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni Olla Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Gou 18411 Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini D IO LE ha pronunciato la seguente CORTE SUPR M CAMION SENTENZA 61700 N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Progresso 2000 di SS TO & C s.n.c., in persona del legale rappresentante;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione quarta, n. 93/4/1998 del 28.5/1.6.1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Criscuoli;
3 5 5 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso, per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo La soc. Progresso 2000 s.n.c. di SS TO e C. proponeva ricorso delle M .D.D avverso la cartella esattoriale relativa all'ILOR liquidata dall'ufficiorai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 1973/602 per l'anno di imposta 1989; l'imponibile dichiarato era stato infatti aumentato in misura pari al 67% dei ricavi dichiarati ai sensi dell'art. 8 del D.L. 1989\69, conv. in l. 1989/154. La Commissione di 1° grado di Vallo della Luciania respingeva il ricorso con decisione del 27.5/21.6.1995. Proponeva appello la contribuente affermando che l'ufficio aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dell'imposta tardivamente senza rispettare il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, come previsto dall'art. 36 bis del D.P.R. 1973\600. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello asserendo che per procedere alla rettifica dell'imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.L. 1989/69 era necessaria la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, non essendo applicabile la procedura di cui all'art. 36 bis, secondo comma, del D.P.R. 1973/600; aggiungeva, inoltre, che la liquidazione era comunque tardiva in quanto successiva al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e cioè del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 1989/69, conv. in 1. 1989/154, e dell'art. 36 bis del D.P.R. 1973/600. 2 Osserva la ricorrente che la questione della necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento non era stata dedotta dalla contribuente, sicchè, trattandosi di questione non rilevabile di ufficio, la statuizione del giudice tributario doveva ritenersi pronunziata extra petita.
2. Con altro motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del D.P.R. 1973/602 e 28 legge 27/12/1997 n.449; nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la sentenza della Commissione Regionale era fondata essenzialmente sulla premessa della natura perentoria del termine per la liquidazione "formale" di cui all'art. 36 bis D.P.R. 1973/602. Senonchè, la Commissione aveva omesso di considerare che tale assunto era da ritenere ormai superato dalla legge 27\/12\1997_n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il cui art. 28 espressamente stabilisce che " il primo comma dell'art. 36 bis del D.P.R. 1973/602, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 del d.lgs. 9/7/1997 n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza".
3. Entrambi i motivi del ricorso sono fondati. La Commissione regionale non poteva rilevare di ufficio, non avendola dedotta la contribuente né con il ricorso introduttivo né con l'atto di appello, la questione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento. La sentenza impugnata si é quindi pronunziata extra petitum, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Per quanto concerne l'altro motivo del ricorso, va rilevato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della disposizione di cui all'art. 28 della legge 27.12.1997 n. 449, il primo comma dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 deve essere inteso nel senso che il termine in esso indicato non é stabilito a pena di decadenza (Cass. 2000/10134). La disposizione medesima, per la sua natura di 3 interpretazione autentica risultante inequivocabilmente dalla rubrica e dal suo tenore letterale, ha efficacia retroattiva (Cass. 1999/7058). Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania. Roma, 22.3.2001 * CORTE Presidente Il Consigliere est. From th مثلاЕсть ошi E N O I Z A P S U C IL CANCELLIERE жам Arnaldo Casano Oggi 13 GIU. 2001 DEPOSITATO Annabel Gian JL CANCELLIERE C Amaido Casang REGISTRAZIONE 26/4/1986 . 5 N D.P.R. - DA ALL. B TE DEL IA ESEN TAB. R SENSI TA U 131 AI IB IA TR . R N TE A M 4