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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 46 70019 Triggiano BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1439/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 30/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 IMU 2015
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1439/4/2021, depositata il 30/09/2021, la C.T.P. di Bari, sez.4, rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per infondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dalla società Ricorrente_1 Srl, rappresentata e difesa come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica per l'omesso/parziale pagamento IMU per l'anno 2015, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Triggiano, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la mancata applicazione della esenzione per gli immobili merce costruiti dalla predetta società poiché la medesima non aveva presentato apposita dichiarazione.
Il Comune di Triggiano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Ricorrente_1La predetta società Srl appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime e ingiustificate e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del ricorso introduttivo, insistendo per il diritto alla esenzione IMU per i propri immobili merce di cui il Comune era venuto a conoscenza in sede di comunicazione di accatastamento e la non necessarietà della dichiarazione specifica non prevista a pena di decadenza. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 Il Comune di Triggiano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo funzionario del Comune appellato, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello perché infondato per i seguenti motivi, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure.
La Suprema Corte, con l'ord. n.5191/2022, ha affermato che la disposizione dell'art. 2 del
D.L. n.102/2013, convertito con la legge n.124/2013, che prevede dal periodo d'imposta 2014 l'esenzione dell'imposta IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, al comma 5 bis del medesimo articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, cosicché laddove la presentazione della dichiarazione non risulta dimostrata, l'agevolazione non spetta. Infatti, dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, com'è avvenuto nel caso in esame (cfr., in senso conforme: Cass. n.21465/2020 e 8357/2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello. 3 Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Condanna la società Ricorrente_1 Srl, appellante, alle spese di giudizio che liquida in complessive €. 900,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
4
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 46 70019 Triggiano BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1439/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 30/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 IMU 2015
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1439/4/2021, depositata il 30/09/2021, la C.T.P. di Bari, sez.4, rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per infondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dalla società Ricorrente_1 Srl, rappresentata e difesa come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica per l'omesso/parziale pagamento IMU per l'anno 2015, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Triggiano, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori, per la mancata applicazione della esenzione per gli immobili merce costruiti dalla predetta società poiché la medesima non aveva presentato apposita dichiarazione.
Il Comune di Triggiano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Ricorrente_1La predetta società Srl appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime e ingiustificate e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del ricorso introduttivo, insistendo per il diritto alla esenzione IMU per i propri immobili merce di cui il Comune era venuto a conoscenza in sede di comunicazione di accatastamento e la non necessarietà della dichiarazione specifica non prevista a pena di decadenza. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 Il Comune di Triggiano si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo funzionario del Comune appellato, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello perché infondato per i seguenti motivi, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure.
La Suprema Corte, con l'ord. n.5191/2022, ha affermato che la disposizione dell'art. 2 del
D.L. n.102/2013, convertito con la legge n.124/2013, che prevede dal periodo d'imposta 2014 l'esenzione dell'imposta IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, al comma 5 bis del medesimo articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, cosicché laddove la presentazione della dichiarazione non risulta dimostrata, l'agevolazione non spetta. Infatti, dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta, com'è avvenuto nel caso in esame (cfr., in senso conforme: Cass. n.21465/2020 e 8357/2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello. 3 Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Condanna la società Ricorrente_1 Srl, appellante, alle spese di giudizio che liquida in complessive €. 900,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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