Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 04427 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.13603/99 Composta dai Magistrati: -Cron. 10306 Dott. Ettore Mercurio Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud. 17.12.2001 " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: " IE ET " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, IE Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 5033
contro
NI FR, difesa, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Salvatore Cabib- 1 bo con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via Cola di Rienzo n. 28 resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Monza n° 188/99 in data 22 gennaio/24 febbraio 1999 (R.G.L. 2581/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ri-dott. corso. Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribu- nale di Monza, indicata in epigrafe, che, respingendo 1'appello dell'INPS, ha ritenuto che coloro i quali abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia entro la data del per la fruizione 31 dicembre 1993, sono sottratti dell'integrazione al trattamento minimo ai più rigorosi li- miti reddituali, computati sul reddito del nucleo familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniu- ge, introdotti dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, non rile- vando che la pensione non sia stata ancora liquidata ed abbia decorrenza successiva alla predetta data del 31 dicembre 1993. Confermando la sentenza di primo grado, ha quindi giu- dicato che alla pensione di vecchiaia spettante a IL 2 FR, sia applicabile la previgente (più favorevole) di- sciplina di cui al d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 in materia di limiti reddituali per beneficiare del trattamento minimo, sul rilievo in fatto che la predetta aveva maturato il diritto a pensione l'11 di- cembre 1993, anche se la pensione le era stata erogata con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (primo giorno del mese succes- sivo a quello del compimento dell'età). IL FR si è costituita con sola procura al difenso- re. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, l'INPS sostiene che l'intento la corresponsionedel legislatore di limitare e che l'espressione usata dalla dell'integrazione al minimo legge -pensionati in essere indica gli assicurati che alla - data del 31 dicembre 1993 già percepiscono la pensione o che comunque hanno titolo a conseguirla con decorrenza compresa entro tale data. Nella specie, la pensione ha decorrenza dall'1 gennaio 1994 e di conseguenza non sono applicabili i più favorevoli limiti reddituali di cui alla disciplina pre- cedente al d.lgs. n. 503 del 1992. 3 Il motivo è infondato. La Corte ha già avuto modo di pronun- ciarsi sulla questione e, osservato che nell'ordinamento pen- sionistico generale è dato distinguere tra momento di perfe- zionamento del diritto e decorrenza del trattamento previden- ziale e che nella specie la legge parla di pensionati in es- sere> e non di pensioni in essere>, ha enunciato il princi- pio di diritto così espresso: "Il decreto legislativo 30 di- cembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei para- metri di reddito in tema di spettanza di integrazione al mi- nimo della pensione di vecchiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nu- cleo familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4, ultimo com- ma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rima- sta in vigore la previgente disciplina. Ai fini della indivi- duazione della normativa applicabile, pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993> sono coloro i quali entro ta- le data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in go- dimento del primo rateo dal gennaio 1994" (Cass. 8 gennaio 4 2000 n. 132; 12 maggio 2000 n. 6154; 19 dicembre 2000 n. 15911). Poiché il Tribunale ha accertato che la IL aveva maturato 31 dicembre 1993 e,il diritto a pensione anteriormente al quindi, era pensionata in essere> a tale data, la decisione impugnata si sottrae alle censure che le vengono mosse. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Stimasi di giust zia compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001 Cotton Mercurio Il Presidente Il Consigliere estensore Bruno Balţimiella Qu perselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 MAR. 2002 O NE Everselle oggi, IL CANCELLIERE Може 5