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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ruggiero De Bonis, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Scalea (CS), Corso Mediterraneo n.349, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita Controparte_1
n.125, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, Via Giacomo Leopardi
n.63, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.7.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 14.02.20, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, Controparte_1 proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2019 RG 1805/2019 emesso in data 28.11.19 dal Tribunale di Paola con il quale si ingiungeva il pagamento alla Sig.ra Pt_1 della somma di €9.719,07 oltre interessi legali e spese di procedimento.
Nell'atto di citazione la Sig.ra assumeva di non essere debitrice delle somme delle quali Parte_1 si ingiunge il pagamento poiché: la società documenta il proprio diritto di credito unicamente con la produzione dell'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso riportante l'indicazione della fattura N. 07880712021061 del 19.05.2017; dalla documentazione allegata al ricorso non era dato sapere a cosa si riferisse il vantato credito;
non era specificato se si trattasse di consumo di energia elettrica, il numero di utenza, il numero di contatore ecc;
la somma in assoluto era certamente molto esosa considerato che l'opponente era intestataria esclusivamente di una utenza domestica che paga regolarmente;
non aveva mai ricevuto alcuna richiesta né sollecito di pagamento della somma ingiunta da parte della società.
Parte opponente, pertanto, domandava: accogliersi l'opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
dichiararsi quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
553/2019 del 28/11/2019 RG n. 1805/2019 opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannarsi la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 10.07.20, si costituiva in giudizio la quale domandava: nel merito, rigettarsi l'opposizione per cui Controparte_1 si procede, confermando il decreto Ingiuntivo n. 553/2019 del 28.11.2019, emesso dal Tribunale di
Paola, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4.7.25 il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata per i motivi che seguono.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria”
(Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Nello specifico, la problematica sottoposta all'esame di questo Giudicante assume diverse connotazioni.
La prima verte sull'assunto della carenza di legittimazione passiva nel procedimento monitorio.
Parte ricorrente, infatti, assume di non essere titolare del rapporto giuridico sottostante, ossia di non avere alcun rapporto con la società di somministrazione di energia elettrica, Sevizio Elettrico
Nazionale S.p.A. in considerazione del fatto che l'utenza per la quale è derivata la fattura in contestazione non fa riferimento alla Sig.ra ma al Condominio Villaggio Arcomagno Parte_1
Monte.
La seconda verte sulla mancanza di prova del diritto vantato nei confronti della Sig.ra Parte_1 sostenendo che non risulta provato con sufficiente certezza che tale diritto sia imputabile alla stessa, così come non sarebbe imputabile anche l'appartenenza del contatore dal quale è stata rilevata la lettura che ha portato all'emissione della fattura contestata.
La terza incide, invece, sull'allaccio diretto, mediante bypass, alla rete elettrica accertato dai tecnici di EN Distribuzione S.p.A. ( oggi E-Distribuzione S.p.A.) da parte della Sig.ra a carico Parte_1 della quale veniva accertata, altresì, “una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi”.
Fatta questa premessa, occorre analizzare i punti della controversia, unitamente a tutti gli altri aspetti di cui le parti hanno argomentato nel prosieguo della trattazione con le rispettive memorie difensive e comparse conclusionali, nella loro unitarietà, considerato che tutte le questioni sono in qualche modo connesse le une con le altre.
A giudizio di questo Tribunale, non appare possa configurarsi un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva nel procedimento monitorio impugnato. Infatti va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito) consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti. In altri termini, la legittimazione (attiva o passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dal ricorrente-opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua degli atti prodotti in giudizio ove la parte opposta ha individuato proprio nell'opponente il soggetto inadempiente in forza dell'avvenuta costituzione di un rapporto “di fatto” tra la Sig.ra e il Parte_1 [...]
del quale sarà resa motivazione specifica nel prosieguo, bensì al merito Controparte_1 cioè dell'effettiva titolarità passiva.
Detto ciò l'opponente nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ha sostanzialmente inteso riferirsi alla titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, per cui occorre procedere alla valutazione nel merito, individuando il soggetto tenuto agli adempimenti contrattuali da cui deriva l'obbligo in argomento, ossia l'ingiunzione di pagamento.
Orbene, parte opponente ha sollevato l'eccezione relativa all'inesistenza del contratto di somministrazione tra la Sig.ra e il A tal riguardo si Pt_1 Controparte_1 osserva che la Suprema Corte, con ordinanza n.20267 del 14 luglio 2023, ha ribadito un principio consolidato, ossia che per tale tipologia contrattuale non è richiesto il requisito della forma scritta, né ai fini probatori, né ai fini della stessa esistenza del negozio realizzato.
Sebbene, ai sensi dell'art. 1325 c.c., tra i requisiti essenziali ai fini degli effetti dell'esistenza e della validità del contratto si rinviene oltre all'accordo delle parti, alla causa e all'oggetto,
l'elemento della “forma”, identificabile come lo strumento attraverso cui si manifesta la volontà delle parti, tuttavia, lo stesso art. 1325 c.c. afferma che esso, ed in particolare l'utilizzo di una specifica ed apposita forma, quale ad esempio quella scritta, è necessario solo “quando risulta che questa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Il nostro ordinamento, in particolare, conosce due ipotesi in cui la forma acquista il ruolo di requisito necessario: forma richiesta “ab substantiam” o “ ad probationem”.
Nel caso di specie “Il contratto di somministrazione di energia elettrica….non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza n.31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (S.U., Sentenza n.4715 del 22/05/1996). Il caso che ci occupa vede in sostanza l'utilizzo di energia elettrica da parte di un utente, in assenza di un contratto di somministrazione.
Ma ancor prima di esaminare nel merito tale specifica circostanza, si rileva come il
[...]
tramite lo Studio Legale Camilleri, ha inviato alla Sig.ra una Controparte_1 Parte_1 diffida ad adempiere con preavviso di avvio di azione legale, a mezzo Raccomandata A.R. del
19.09.2019, rispedita al mittente per compiuta giacenza il 04.11.2019, con ciò portando a conoscenza dell'interessata l'esistenza a suo carico di una fattura insoluta per fornitura di energia elettrica.
D'altra parte “ in base all'art. 1335 c.c. la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta e conosciuta nel suo contenuto sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale. Il destinatario ha l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta rispetto a quella indicata dal mittente” (Cass., Sez. I,
Ord. n.24813 del 16/09/2024).
In tale circostanza parte opponente avrebbe dovuto contestare l'asserita fornitura di energia elettrica a proprio vantaggio ovvero il malfunzionamento dello strumento di contabilizzazione dell'erogazione, eventualmente richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo di contestazione (Cfr. Cass., Sez. III, Ord.
n.17401 del 24/06/2024).
Si soggiunge, inoltre, secondo la Cass., Sez. VI-3, Ord. N.7045 del 21/03/2018, che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (tra le altre, Cass. n. 23699/2016).
Nel caso di specie la verifica effettuata in data 21/11/2015 da parte di tecnici della società EN
Distribuzione ha accertato “una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo…” POD IT001E8056900 e “un allaccio diretto alla rete” nel periodo 18/02/2015 fino alla rimozione del prelievo a seguito di intervento tecnico del 21/11/2015.
Tale punto di prelievo risulta attribuito proprio alla Sig.ra in quanto utilizzatrice di Parte_1 fatto dell'energia elettrica. Il verbale redatto dai tecnici EN, i quali agiscono come incaricati di pubblico servizio, fa piena prova riguardo al “fatto storico” dell'avvenuto allaccio abusivo, alle sue modalità tecniche e alla localizzazione fisica, in quanto testimoni diretti di quanto hanno accertato e descritto nel verbale.
E' onere di chi contesta l'accertamento, e conseguenzialmente anche il decreto ingiuntivo, fornire una prova contraria robusta per dimostrare che i fatti non si sono svolti come descritto dai tecnici
EN o che l'allaccio non è alla stessa imputabile. La semplice negazione o l'argomentazione sulla
“non proprietà” del contatore non sono sufficienti a superare la validità dell'accertamento tecnico.
Quanto sopra vale anche a confutare la tesi di parte opponente circa l'asserita contestazione della fornitura di energia elettrica giacchè tra il e la Sig.ra è Controparte_1 Pt_1 intercorso un rapporto contrattuale “di fatto” di somministrazione di energia elettrica e relativo ad una utenza identificata dal POD che individua con certezza il punto in cui l'energia viene consegnata e prelevata dall'utente finale.
In sintesi il verbale di accertamento dei tecnici EN è una prova solida che potrebbe essere sminuita solo se venisse dimostrato che l'accertamento non sia stato meticoloso per addivenire al collegamento dell'abuso ad una determinata unità immobiliare.
Non viene, in buona sostanza, fornita da parte opponente alcuna prova specifica dell'estraneità al rapporto di fatto che si è venuto a creare con il se non in una Controparte_1 dichiarazione generica ovvero eccependo che il numero cliente 780569000, al quale si riferisce la fattura, appartiene ad altro soggetto, ossia il Condominio Villaggio Arcomagno Monte.
Su quest'ultimo aspetto si ritiene valida l'affermazione di parte opposta secondo la quale il contatore recante quel numero cliente era precedentemente intestato ad altro utente, appunto il
Condominio Villaggio Arcomagno Monte, non più in uso a quest'ultimo. A nulla rileva, quindi, questa circostanza atteso che si parla di utenza di fatto e non di rapporto contrattuale definito come tale.
L'accertamento dell'utenza di fatto permette al gestore di superare il problema della mancanza di un contratto firmato direttamente con quella persona e richiedere il pagamento del servizio effettivamente fornito ed utilizzato.
La Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni la questione dell'utenza di fatto e del diritto del gestore al recupero del credito. I principi consolidati si basano sul fatto che l'erogazione di un servizio, anche in assenza di un contratto formale e valido, genera comunque un arricchimento ingiustificato per chi ne usufruisce, oltre alle eventuali conseguenze di carattere penale ove venga provata l'esistenza del reato di furto di energia elettrica.
La Cassazione, quindi, ha stabilito che chi usufruisce di un servizio di pubblica utilità è tenuto a pagarne il corrispettivo, a prescindere dalla regolarità del contratto. Il gestore ha diritto ad agire in giudizio per recuperare le somme dovute. Il principio è stato applicato anche in casi di utenza di fatto accertata (Cfr. Cass. Civ., Sez. III n.2824 del 2007; Cass. Civ. n.936 del 2011).
Sul quantum debeatur , in caso di accertamento di allaccio abusivo, il fornitore ha l'onere di provare l'ammontare del danno subito, anche in via presuntiva. Per la ricostruzione dei consumi occorre fare una puntualizzazione.
Deve essere tenuto distinto il concessionario per la distribuzione dell'energia elettrica dal rivenditore/fornitore dell'energia elettrica.
In questa fattispecie EN ON S.p.A (oggi E-Distribuzione S.p.A) ha fornito i dati di consumo per la fatturazione successivamente emessa dal verso Controparte_1 il cliente finale, provvedendo, previamente, a determinare la ricostruzione dei consumi attribuiti alla
Sig.ra Parte_1
Pertanto, risponde al vero la circostanza dedotta da parte opposta secondo la quale l'opponente avrebbe dovuto eccepire nei confronti di E-Distribuzione S.p.A il difetto di legittimazione passiva e fornire la prova in quella occasione delle proprie ragioni e, per contro, far valere solo questioni attinenti la fatturazione nei confronti di Controparte_1
Ma al di là di questa precisazione, l'importo dovuto risulta essere stato provato nel suo ammontare dalla produzione nel giudizio monitorio dell'estratto autentico notarile del libro giornale, quindi in presenza di adeguata prova scritta ex art. 643 c.p.c., al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo. D'altra parte la contestazione appare del tutto generica, limitata alla mera negazione del fatto, il che equivale alla non contestazione.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in merito all'esecuzione della prestazione allegata dalla parte opposta porta alla relevatio ad onere probandi di tale fatto, considerandolo come incontroverso “ (Cass., Sez. I, Ord.
n.7151 del 17/03/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 553/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 28.11.19.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 257/2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.553/2019 emesso dal
Tribunale di Paola il 28.11.2019.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in €1.700,00.
[...] Paola lì 21.11.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ruggiero De Bonis, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Scalea (CS), Corso Mediterraneo n.349, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita Controparte_1
n.125, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Catania, Via Giacomo Leopardi
n.63, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4.7.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 14.02.20, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, Controparte_1 proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2019 RG 1805/2019 emesso in data 28.11.19 dal Tribunale di Paola con il quale si ingiungeva il pagamento alla Sig.ra Pt_1 della somma di €9.719,07 oltre interessi legali e spese di procedimento.
Nell'atto di citazione la Sig.ra assumeva di non essere debitrice delle somme delle quali Parte_1 si ingiunge il pagamento poiché: la società documenta il proprio diritto di credito unicamente con la produzione dell'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso riportante l'indicazione della fattura N. 07880712021061 del 19.05.2017; dalla documentazione allegata al ricorso non era dato sapere a cosa si riferisse il vantato credito;
non era specificato se si trattasse di consumo di energia elettrica, il numero di utenza, il numero di contatore ecc;
la somma in assoluto era certamente molto esosa considerato che l'opponente era intestataria esclusivamente di una utenza domestica che paga regolarmente;
non aveva mai ricevuto alcuna richiesta né sollecito di pagamento della somma ingiunta da parte della società.
Parte opponente, pertanto, domandava: accogliersi l'opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta;
dichiararsi quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
553/2019 del 28/11/2019 RG n. 1805/2019 opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannarsi la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 10.07.20, si costituiva in giudizio la quale domandava: nel merito, rigettarsi l'opposizione per cui Controparte_1 si procede, confermando il decreto Ingiuntivo n. 553/2019 del 28.11.2019, emesso dal Tribunale di
Paola, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4.7.25 il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata per i motivi che seguono.
Appare opportuno preliminarmente evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria”
(Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Nello specifico, la problematica sottoposta all'esame di questo Giudicante assume diverse connotazioni.
La prima verte sull'assunto della carenza di legittimazione passiva nel procedimento monitorio.
Parte ricorrente, infatti, assume di non essere titolare del rapporto giuridico sottostante, ossia di non avere alcun rapporto con la società di somministrazione di energia elettrica, Sevizio Elettrico
Nazionale S.p.A. in considerazione del fatto che l'utenza per la quale è derivata la fattura in contestazione non fa riferimento alla Sig.ra ma al Condominio Villaggio Arcomagno Parte_1
Monte.
La seconda verte sulla mancanza di prova del diritto vantato nei confronti della Sig.ra Parte_1 sostenendo che non risulta provato con sufficiente certezza che tale diritto sia imputabile alla stessa, così come non sarebbe imputabile anche l'appartenenza del contatore dal quale è stata rilevata la lettura che ha portato all'emissione della fattura contestata.
La terza incide, invece, sull'allaccio diretto, mediante bypass, alla rete elettrica accertato dai tecnici di EN Distribuzione S.p.A. ( oggi E-Distribuzione S.p.A.) da parte della Sig.ra a carico Parte_1 della quale veniva accertata, altresì, “una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi”.
Fatta questa premessa, occorre analizzare i punti della controversia, unitamente a tutti gli altri aspetti di cui le parti hanno argomentato nel prosieguo della trattazione con le rispettive memorie difensive e comparse conclusionali, nella loro unitarietà, considerato che tutte le questioni sono in qualche modo connesse le une con le altre.
A giudizio di questo Tribunale, non appare possa configurarsi un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva nel procedimento monitorio impugnato. Infatti va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito) consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti. In altri termini, la legittimazione (attiva o passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dal ricorrente-opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua degli atti prodotti in giudizio ove la parte opposta ha individuato proprio nell'opponente il soggetto inadempiente in forza dell'avvenuta costituzione di un rapporto “di fatto” tra la Sig.ra e il Parte_1 [...]
del quale sarà resa motivazione specifica nel prosieguo, bensì al merito Controparte_1 cioè dell'effettiva titolarità passiva.
Detto ciò l'opponente nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ha sostanzialmente inteso riferirsi alla titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, per cui occorre procedere alla valutazione nel merito, individuando il soggetto tenuto agli adempimenti contrattuali da cui deriva l'obbligo in argomento, ossia l'ingiunzione di pagamento.
Orbene, parte opponente ha sollevato l'eccezione relativa all'inesistenza del contratto di somministrazione tra la Sig.ra e il A tal riguardo si Pt_1 Controparte_1 osserva che la Suprema Corte, con ordinanza n.20267 del 14 luglio 2023, ha ribadito un principio consolidato, ossia che per tale tipologia contrattuale non è richiesto il requisito della forma scritta, né ai fini probatori, né ai fini della stessa esistenza del negozio realizzato.
Sebbene, ai sensi dell'art. 1325 c.c., tra i requisiti essenziali ai fini degli effetti dell'esistenza e della validità del contratto si rinviene oltre all'accordo delle parti, alla causa e all'oggetto,
l'elemento della “forma”, identificabile come lo strumento attraverso cui si manifesta la volontà delle parti, tuttavia, lo stesso art. 1325 c.c. afferma che esso, ed in particolare l'utilizzo di una specifica ed apposita forma, quale ad esempio quella scritta, è necessario solo “quando risulta che questa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Il nostro ordinamento, in particolare, conosce due ipotesi in cui la forma acquista il ruolo di requisito necessario: forma richiesta “ab substantiam” o “ ad probationem”.
Nel caso di specie “Il contratto di somministrazione di energia elettrica….non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza n.31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (S.U., Sentenza n.4715 del 22/05/1996). Il caso che ci occupa vede in sostanza l'utilizzo di energia elettrica da parte di un utente, in assenza di un contratto di somministrazione.
Ma ancor prima di esaminare nel merito tale specifica circostanza, si rileva come il
[...]
tramite lo Studio Legale Camilleri, ha inviato alla Sig.ra una Controparte_1 Parte_1 diffida ad adempiere con preavviso di avvio di azione legale, a mezzo Raccomandata A.R. del
19.09.2019, rispedita al mittente per compiuta giacenza il 04.11.2019, con ciò portando a conoscenza dell'interessata l'esistenza a suo carico di una fattura insoluta per fornitura di energia elettrica.
D'altra parte “ in base all'art. 1335 c.c. la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta e conosciuta nel suo contenuto sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale. Il destinatario ha l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta rispetto a quella indicata dal mittente” (Cass., Sez. I,
Ord. n.24813 del 16/09/2024).
In tale circostanza parte opponente avrebbe dovuto contestare l'asserita fornitura di energia elettrica a proprio vantaggio ovvero il malfunzionamento dello strumento di contabilizzazione dell'erogazione, eventualmente richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo di contestazione (Cfr. Cass., Sez. III, Ord.
n.17401 del 24/06/2024).
Si soggiunge, inoltre, secondo la Cass., Sez. VI-3, Ord. N.7045 del 21/03/2018, che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (tra le altre, Cass. n. 23699/2016).
Nel caso di specie la verifica effettuata in data 21/11/2015 da parte di tecnici della società EN
Distribuzione ha accertato “una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo…” POD IT001E8056900 e “un allaccio diretto alla rete” nel periodo 18/02/2015 fino alla rimozione del prelievo a seguito di intervento tecnico del 21/11/2015.
Tale punto di prelievo risulta attribuito proprio alla Sig.ra in quanto utilizzatrice di Parte_1 fatto dell'energia elettrica. Il verbale redatto dai tecnici EN, i quali agiscono come incaricati di pubblico servizio, fa piena prova riguardo al “fatto storico” dell'avvenuto allaccio abusivo, alle sue modalità tecniche e alla localizzazione fisica, in quanto testimoni diretti di quanto hanno accertato e descritto nel verbale.
E' onere di chi contesta l'accertamento, e conseguenzialmente anche il decreto ingiuntivo, fornire una prova contraria robusta per dimostrare che i fatti non si sono svolti come descritto dai tecnici
EN o che l'allaccio non è alla stessa imputabile. La semplice negazione o l'argomentazione sulla
“non proprietà” del contatore non sono sufficienti a superare la validità dell'accertamento tecnico.
Quanto sopra vale anche a confutare la tesi di parte opponente circa l'asserita contestazione della fornitura di energia elettrica giacchè tra il e la Sig.ra è Controparte_1 Pt_1 intercorso un rapporto contrattuale “di fatto” di somministrazione di energia elettrica e relativo ad una utenza identificata dal POD che individua con certezza il punto in cui l'energia viene consegnata e prelevata dall'utente finale.
In sintesi il verbale di accertamento dei tecnici EN è una prova solida che potrebbe essere sminuita solo se venisse dimostrato che l'accertamento non sia stato meticoloso per addivenire al collegamento dell'abuso ad una determinata unità immobiliare.
Non viene, in buona sostanza, fornita da parte opponente alcuna prova specifica dell'estraneità al rapporto di fatto che si è venuto a creare con il se non in una Controparte_1 dichiarazione generica ovvero eccependo che il numero cliente 780569000, al quale si riferisce la fattura, appartiene ad altro soggetto, ossia il Condominio Villaggio Arcomagno Monte.
Su quest'ultimo aspetto si ritiene valida l'affermazione di parte opposta secondo la quale il contatore recante quel numero cliente era precedentemente intestato ad altro utente, appunto il
Condominio Villaggio Arcomagno Monte, non più in uso a quest'ultimo. A nulla rileva, quindi, questa circostanza atteso che si parla di utenza di fatto e non di rapporto contrattuale definito come tale.
L'accertamento dell'utenza di fatto permette al gestore di superare il problema della mancanza di un contratto firmato direttamente con quella persona e richiedere il pagamento del servizio effettivamente fornito ed utilizzato.
La Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni la questione dell'utenza di fatto e del diritto del gestore al recupero del credito. I principi consolidati si basano sul fatto che l'erogazione di un servizio, anche in assenza di un contratto formale e valido, genera comunque un arricchimento ingiustificato per chi ne usufruisce, oltre alle eventuali conseguenze di carattere penale ove venga provata l'esistenza del reato di furto di energia elettrica.
La Cassazione, quindi, ha stabilito che chi usufruisce di un servizio di pubblica utilità è tenuto a pagarne il corrispettivo, a prescindere dalla regolarità del contratto. Il gestore ha diritto ad agire in giudizio per recuperare le somme dovute. Il principio è stato applicato anche in casi di utenza di fatto accertata (Cfr. Cass. Civ., Sez. III n.2824 del 2007; Cass. Civ. n.936 del 2011).
Sul quantum debeatur , in caso di accertamento di allaccio abusivo, il fornitore ha l'onere di provare l'ammontare del danno subito, anche in via presuntiva. Per la ricostruzione dei consumi occorre fare una puntualizzazione.
Deve essere tenuto distinto il concessionario per la distribuzione dell'energia elettrica dal rivenditore/fornitore dell'energia elettrica.
In questa fattispecie EN ON S.p.A (oggi E-Distribuzione S.p.A) ha fornito i dati di consumo per la fatturazione successivamente emessa dal verso Controparte_1 il cliente finale, provvedendo, previamente, a determinare la ricostruzione dei consumi attribuiti alla
Sig.ra Parte_1
Pertanto, risponde al vero la circostanza dedotta da parte opposta secondo la quale l'opponente avrebbe dovuto eccepire nei confronti di E-Distribuzione S.p.A il difetto di legittimazione passiva e fornire la prova in quella occasione delle proprie ragioni e, per contro, far valere solo questioni attinenti la fatturazione nei confronti di Controparte_1
Ma al di là di questa precisazione, l'importo dovuto risulta essere stato provato nel suo ammontare dalla produzione nel giudizio monitorio dell'estratto autentico notarile del libro giornale, quindi in presenza di adeguata prova scritta ex art. 643 c.p.c., al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo. D'altra parte la contestazione appare del tutto generica, limitata alla mera negazione del fatto, il che equivale alla non contestazione.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in merito all'esecuzione della prestazione allegata dalla parte opposta porta alla relevatio ad onere probandi di tale fatto, considerandolo come incontroverso “ (Cass., Sez. I, Ord.
n.7151 del 17/03/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 553/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 28.11.19.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 257/2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.553/2019 emesso dal
Tribunale di Paola il 28.11.2019.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in €1.700,00.
[...] Paola lì 21.11.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli