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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
RA NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 684/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9944/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78548508136-1 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr.9944/16/2023 pronunciata il 23.06.2023 e depositata in segreteria il successivo 24.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 7414/2022, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento TA.RI nnrr. 14537,14440,14462 e 14367 tutti emessi il 20.12.2021 e notificati contestualmente il 04.04.2022 a mezzo raccomandata AR nr. 78548508136-1 dal COMUNE DI ROMA CAPITALE con il quale si contestava l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2016/2017/2018/2019 nonché l'omessa denuncia di occupazione dei locali incisi.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente reiterando in fatto e diritto tutte le eccezioni già svolte in primo grado ed insistendo per l'l'illegittimità degli atti opposti nonché delle sanzioni irrogate.
Inoltrava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e chiedeva la riforma della stessa e l'annullamento degli atti impugnati. Con vittoria di spese di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva avverso i motivi di appello, depositava in atti ex art. 58 del D.lgs.nr. 546/92 copia dei provvedimenti di rigetto delle istanze in autotutela presentate dal contribuente avverso gli atti per cui è causa e chiedeva la conferma della gravata pronuncia nonché del legittimo operato del Comune appellato con conseguente statuizione sulle spese.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato. Dagli atti emerge, come già correttamente statuito dal primo giudice nella gravata pronuncia, come l'ente, stante l'omessa denuncia di occupazione dei locali tassati, solo asseritamente presentata dall'appellante ma senza che fornisca in giudizio prova alcuna di tale assunto, ha legittimamente emesso, in conformità alle norme vigenti in subjecta materia e che qui si intendono richiamate ad ogni effetto di legge, gli avvisi di accertamento impugnati e tanto entro il limiti di decadenza previsti per l'esercizio dell'azione accertatrice (5 anni oltre proroghe ex art. 67 e 68 del D.L. nr. 18/2020), irrogando contestualmente e legittimamente le sanzioni nella misura del 120% come previsto in caso, appunto, di omessa denuncia e versamento.
Pertanto l'appello va rigettato.
Si condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 1.000,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva. Roma
3.12.2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
RA NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 684/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9944/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78548508136-1 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr.9944/16/2023 pronunciata il 23.06.2023 e depositata in segreteria il successivo 24.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 7414/2022, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento TA.RI nnrr. 14537,14440,14462 e 14367 tutti emessi il 20.12.2021 e notificati contestualmente il 04.04.2022 a mezzo raccomandata AR nr. 78548508136-1 dal COMUNE DI ROMA CAPITALE con il quale si contestava l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2016/2017/2018/2019 nonché l'omessa denuncia di occupazione dei locali incisi.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il contribuente reiterando in fatto e diritto tutte le eccezioni già svolte in primo grado ed insistendo per l'l'illegittimità degli atti opposti nonché delle sanzioni irrogate.
Inoltrava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e chiedeva la riforma della stessa e l'annullamento degli atti impugnati. Con vittoria di spese di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva avverso i motivi di appello, depositava in atti ex art. 58 del D.lgs.nr. 546/92 copia dei provvedimenti di rigetto delle istanze in autotutela presentate dal contribuente avverso gli atti per cui è causa e chiedeva la conferma della gravata pronuncia nonché del legittimo operato del Comune appellato con conseguente statuizione sulle spese.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente infondato. Dagli atti emerge, come già correttamente statuito dal primo giudice nella gravata pronuncia, come l'ente, stante l'omessa denuncia di occupazione dei locali tassati, solo asseritamente presentata dall'appellante ma senza che fornisca in giudizio prova alcuna di tale assunto, ha legittimamente emesso, in conformità alle norme vigenti in subjecta materia e che qui si intendono richiamate ad ogni effetto di legge, gli avvisi di accertamento impugnati e tanto entro il limiti di decadenza previsti per l'esercizio dell'azione accertatrice (5 anni oltre proroghe ex art. 67 e 68 del D.L. nr. 18/2020), irrogando contestualmente e legittimamente le sanzioni nella misura del 120% come previsto in caso, appunto, di omessa denuncia e versamento.
Pertanto l'appello va rigettato.
Si condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 1.000,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese come in parte motiva. Roma
3.12.2025