Decreto cautelare 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" di Galliate (No), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata licenza del primo ciclo scolastico - licenza media - dell'alunno -OMISSIS-, emesso dall'Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, il -OMISSIS-, pubblicato in pari data online sul sito della scuola, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" di -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti sopra menzionati;
- con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare;
- dopo la pubblicazione dell’ordinanza citata, avvenuta il 29.9.2022, parte ricorrente non ha depositato più alcuna memoria o istanza, ciò anche in vista dell’udienza di smaltimento fissata per il 20.3.2026;
- all’udienza del 20.3.2026, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., di una possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, è stata introitata per la decisione nel merito;
- in ordine al ricorso in esame, tenuto conto anche della peculiarità del provvedimento impugnato (la non ammissione al successivo anno scolastico) e della circostanza che non è stata concessa alcuna misura cautelare, era necessario che la parte ricorrente precisasse se sussisteva o meno l’interesse alla decisione nel merito; in effetti, trattandosi del ciclo di studi obbligatorio, è evidente che, in assenza di misura cautelare, il minore deve aver, comunque, continuato e potrebbe aver concluso la scuola secondaria di primo grado;
- il giudice, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a., può desumere la prova della sopravvenuta carenza di interesse anche dal comportamento della parte ricorrente;
- nella specie, l’assenza di qualsivoglia atto di parte ricorrente da oltre tre anni (da quando si è conclusa la fase cautelare), unita all’oggetto della controversia, manifesti implicitamente, in modo inequivoco, un attuale disinteresse alla decisione della controversia;
- pertanto, deve dichiararsi il ricorso improcedibile;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
GI ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | RO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.