Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 497
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14 gennaio 2000
Art. 3. (Commissario straordinario del Governo) 1. Per le attivita' di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi e' nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attivita' svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento.
4. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' e per il compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione a Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato".
Entrata in vigore il 14 gennaio 2000