Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
5 gennaio 1958
Art. 1. ((L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura))
La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
((Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente))
L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958