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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'avv. Alfonso Parisi per RI AN, ha depositato motivi nuovi, con riferimento al terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo di ricorso, insistendo nell'accoglimento dei motivi;
l'avv. Adele Ritorto, per le parti civili Ritorto IO, NA GI e Ritorto PO, ha depositato memoria e conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle ulteriori spese e competenze legali per questo giudizio di legittimità, come da allegata nota spese;
l'avv. Antonino Favazzo, per la parte civile NA ND, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, come da nota allegata;
l'avv. Domenico Siracusa, per le parti civili RR PO, NA AN, ZZ NA e NA IA, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna alle ulteriori spese e compensi legali per il presente giudizio di legittimità, come da nota in calce all'atto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15832 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale RI AN era stato condannato per omicidio colposo ai danni di TO ND, reato aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha proceduto alla riliquidazione delle spese in favore delle parti civili, condannando l'imputato e il responsabile civile, confermando nel resto. Nella specie, allo RI era stato rimproverato di non avere, per imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 145, c. 1, codice strada, usato la prudenza in prossimità di una intersezione e per non aver dato la precedenza al motociclo condotto dalla vittima, collidendo con lo stesso e così cagionando al TO lesioni personali dalle quali era derivata immediatamente la morte del predetto (in San Pier Niceto, il 25/10/2015). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tredici motivi. Con il primo, ha dedotto la nullità dell'udienza del 2 marzo 2022 per omessa notifica all'imputato della fissazione della trattazione del processo dal quale è scaturita la dichiarazione ai sensi dell'art. 157 c.
8-bis, cod. proc. pen., del difensore dell'imputato, mai contestata. Con il secondo motivo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con riferimento alla ricostruzione del fatto. La difesa assume che non sarebbe possibile comprendere il ragionamento dei giudici territoriali, a fronte della ricostruzione operata a difesa sulla scorta delle risultanze dibattimentali. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, in relazione ad alcune circostanze fattuali (possibilità di reciproco avvistamento;
calcolo della velocità; applicazione di talune norme del codice della strada). Quanto al primo punto, evidenzia che il consulente tecnico non avrebbe mai affermato che l'imputato aveva la visuale libera, considerate le caratteristiche della strada, in salita e all'uscita di una galleria. Quanto al secondo, contesta il metodo tecnico utilizzato dall'ausiliario. Quanto alle regole cautelari, invece, rileva che il diritto di precedenza non va inteso in senso assoluto al punto da richiedere addirittura l'arresto del veicolo anche quando quello favorito non sia visibile, tale diritto recedendo rispetto all'obbligo di generale prudenza. La Corte avrebbe poi travisato il contenuto di alcune testimonianze che richiama in ricorso. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, questa volta con riferimento alle conclusioni del consulente della difesa dell'imputato e ai rilievi della Polizia Stradale che riporta graficamente nel ricorso, contestando le conclusioni del consulente di parte pubblica, avendole la Corte acriticamente recepite, opponendo l'inattendibilità del metodo scientifico utilizzato, ancora una volta riportando graficamente alcune planimetrie nel ricorso. Con il quinto motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla valutazione della consulenza difensiva, relativamente al calcolo delle responsabilità dei due 2 conducenti, riportando formule e scheda di calcolo dimostrative di una diversa conclusione in ordine alla velocità tenuta dal motociclista. Con il sesto motivo, in stretta connessione con la precedente doglianza, ha dedotto analogo vizio quanto alla ripartizione della percentuale di responsabilità, opponendo che l'incidente sarebbe avvenuto a causa del comportamento di guida del motociclista, riportando grafici e relativi calcoli che dovrebbero dimostrare i principi della fisica che si ritengono applicabili al caso in esame. Con il settimo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio sulla ripartizione della percentuale di responsabilità e sul giudizio controfattuale, ipotizzando due diverse ricostruzioni per le quali, in alternativa, la moto si sarebbe trovata in fase di sorpasso, occupando dunque l'opposta carreggiata, di talché la collisione non poteva essere evitata;
oppure, in assenza di una condotta di guida della vittima non consona alle condizioni della strada e in assenza del sensibile superamento dei limiti di velocità, l'auto dell'imputato sarebbe riuscita a superare indenne l'incrocio e il motociclista sarebbe rimasto illeso. Con l'ottavo motivo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello delle parti civili in ordine al punto della decisione riguardante le circostanze attenuanti generiche. Con un nono motivo, poi, la difesa ha dedotto violazione di legge, sotto forma di motivazione carente o apparente e violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, quanto alla ripartizione della percentuale di responsabilità, attestandosi il contributo causale del motociclista ben oltre quella ritenuta (30%), la difesa indicando come più ragionevole quella del 60/70%. Con il decimo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento allo stesso punto, in relazione all'affidamento incolpevole, avuto riguardo alla violazione della regola cautelare di procedere a velocità adeguata da parte del TO, tenuto conto del dato tecnico opposto a difesa, per il quale la visibilità tra i due mezzi sarebbe stata di soli 44 metri. Con l'undicesimo motivo, ha dedotto analoghi vizi, sempre relativamente al punto della decisione inerente alla ripartizione delle percentuali di responsabilità, contestando che l'imputato avesse avuto una visuale libera, tale da consentirgli di avvistare i mezzi sin dalla loro uscita dalla galleria, tenuto conto dell'andamento in salita della strada, anche in questo caso riportando fotogrammi a dimostrazione degli assunti difensivi. Con il dodicesimo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alle risultanze probatorie in relazione al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria, che avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti di quella inflitta dall'autorità amministrativa, stante il riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza. Infine, con il tredicesimo motivo, ha dedotto vizio della motivazione mediante un riepilogo conclusivo inerente alla possibilità di un avvistamento reciproco, al computo della velocità della moto, al motivo con il quale si era dedotto il mancato reciproco avvistamento, alla inattendibilità scientifica della consulenza disposta dal pubblico ministero e quanto alla 3 applicazione delle norme cautelari previste dal codice della strada, ripercorrendo„ ha affermato che la sentenza censurata risentirebbe degli errori commessi principalmente dal consulente del pubblico ministero che avrebbe sottodimensionato la velocità della moto, calcolandola solo in funzione dell'energia strettamente necessaria per produrre la deformazione del mezzo, prescindendo da tutte le altre quantità di energia dispersa nell'urto e così errando anche sul calcolo della velocità dell'auto che è stata posta lungo una traiettoria che si assume palesemente incompatibile con il suo reale percorso. Il calcolo della difesa non sarebbe stato preso in considerazione e la Corte avrebbe ritenuto l'avvistabilità dei due mezzi, che la difesa assume, invece, smentita dalle connotazioni dei luoghi, da alcune testimonianze e dalla rappresentazione grafica proposta a difesa. I giudici territoriali avrebbero, inoltre, errato nella individuazione della regola cautelare violata, ritenendo quella che impone di dare la precedenza, senza tuttavia verificare la correttezza della condotta di guida dell'imputato con riferimento alla svolta a sinistra, secondo l'art. 154, codice strada, per il quale l'arresto del veicolo è richiesto solo in caso di concreta possibilità di avvistamento. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi nuovi, con riferimento al terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo, oltre che a miglior intelligenza dei rilievi fotografici e planimetrici posti a fondamento dei motivi di censura, insistendo nelle conclusioni e chiedendo, in ogni caso, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte d'appello o sezione della Corte d'appello perché pronunci in modo conforme al diritto e alle prove, previa enunciazione dei principi di diritto cui uniformarsi. 5. La difesa delle parti civili TO IO, EL GI e TO PO ha depositato memoria con conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile o infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legali per il presente giudizio di legittimità, come da allegata nota spese. La stessa difesa, per queste parti civili, ha inoltre depositato memoria di replica ai motivi nuovi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. 6. La difesa della parte civile EL ND ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della condanna, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese e competenze anche di questo giudizio di legittimità, come da nota allegata. 7. La difesa delle parti civili AR PO, EL AN, RA NA e EL IA ha depositato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione con conferma della sentenza e la condanna alle spese e compensi legali per il presente giudizio come da nota in calce, nonché memoria di replica ai motivi nuovi. 4 8. La difesa del responsabile civile, UnipolSai, ha depositato note datate 5 aprile 2023, con le quali ha rappresentato di non aver ricevuto notifica della fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, esprimendo tuttavia la volontà di sanare tale difetto di notifica e rappresentando di avere già effettuato pagamenti, concludendo per l'accoglimento di tuti i motivi del ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto precisato, quanto alla eccepita omessa citazione dell'imputato per l'udienza in appello, che la stessa era stata effettuata sia presso la sua residenza, ove aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio di garanzia, con esito positivo, sia presso il difensore di fiducia, presso il quale lo RI aveva eletto domicilio in sede di verbale di identificazione, di talché non si era prodotta alcuna lesione del contraddittorio, in premessa avendo pure precisato che la trattazione del ricorso era avvenuta in forma non partecipata. Allo stesso modo, quanto alla ammissione dell'appello delle parti civili, censurata dalla difesa per l'assenza di riferimenti specifici agli effetti civili, la Corte del merito ha precisato che la inammissibilità del gravame nella parte relativa alle attenuanti generiche non travolgeva l'atto nel suo complesso, emergendo dallo stesso che gli effetti civili ai quali le stesse aspiravano potevano desumersi inequivocabilmente dalla impugnazione, avendo con essa le parti inteso dimostrare un errore nella ripartizione delle responsabilità del sinistro, ciò che avrebbe evidenti ricadute anche sugli aspetti civilistici della vicenda. Quanto alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità del sinistro, i giudici territoriali hanno intanto condiviso il giudizio di completezza e di rigoroso approccio tecnico scientifico espresso dal Tribunale in merito all'elaborato del consulente del pubblico ministero, osservando che i rilievi mossi allo stesso erano già stati esaminati analiticamente dal Tribunale e disattesi con argomentazioni convincenti fatte proprie dalla Corte d'appello. Nello specifico, inoltre, quel giudice ha ritenuto non corrispondente al vero che quell'ausiliario si fosse limitato ad adeguare il proprio parere ai rilievi eseguiti dalla PG, avendo invece chiarito, anche in sede di esame, la genesi delle proprie valutazioni anche quanto alla dinamica del sinistro, tema ampiamente scandagliato nel contraddittorio. In particolare, quel tecnico aveva individuato il punto d'urto, facendo riferimento alle tracce di frenata rilevate, disattendendo la Corte il rilievo del tecnico di parte, secondo il quale esso doveva invece essere localizzato nel luogo ove erano stati rinvenuti pezzi del motoveicolo, la cui posizione, invece, non era dirimente potendo esser dipesa dall'onda d'urto conseguente all'impatto. Inoltre, per la Corte non residuerebbero dubbi sulla riconducibilità di entrambe le tracce rilevate al motoveicolo condotto dalla vittima, stante la compatibilità della conformazione e della loro dimensione con gli pneumatici di quel mezzo e la loro direzione, avendo peraltro il consulente della parte pubblica chiarito che la prima traccia era attribuibile al freno posteriore, l'altra a quello anteriore, il distacco tra le due coincidendo proprio con il passo della moto. Anche il punto d'impatto della moto con l'auto era stato correttamente individuato, avuto riguardo ai danni rilevati. Quanto, invece, alla velocità, quel tecnico aveva 5 tenuto conto della massa del veicolo, delle energie dissipate nelle fasi antecedente e successiva, della lunghezza delle tracce di frenata e del tempo di reazione, cosicché era del tutto priva di pregio la tesi difensiva per la quale il metodo applicato sarebbe stato errato, siccome basato su un calcolo che poco si adatterebbe alla dinamica del sinistro, avendo il consulente utilizzato un metodo che si applica alle barriere autostradali e a moto più potenti di quella a bordo della quale viaggiava il TO. La Corte, di contro, ha rilevato che tale metodo era stato utilizzato solo per calcolare l'energia associabile alle deformazioni riscontrate sulla moto, avendo il consulente confrontato le due situazioni, per giustificarne l'applicazione al caso di specie, non essendo emersi elementi per dubitare della correttezza dell'impiego di crash test aventi a oggetto motoveicoli similari, le cui caratteristiche strutturali non dipendono dalla maggior potenza del mezzo. Il consulente, peraltro, non aveva tenuto conto della velocità massima, siccome irrilevante, cosicché era del tutto ininfluente quella indicata nel libretto di circolazione del mezzo. Quanto, invece, alla vettura, il consulente aveva calcolato che la stessa procedeva a 27,9 Km/h, non essendo l'automobilista partito da fermo prima della svolta a sinistra, poiché in caso contrario l'auto non avrebbe mai potuto impattare contro il montante posteriore della moto. Ha, poi, ritenuto non corrispondente al vero la circostanza addotta a difesa secondo cui il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sul dichiarato di due testimoni che non avrebbero assistito al sinistro, la ricostruzione essendo invece avvenuta esclusivamente sui dati tecnici, quelle dichiarazioni essendo state utilizzate solo per confermare alcuni passaggi fattuali antecedenti al sinistro, altresì precisando che, in ogni caso, la velocità dell'auto non poteva essere determinata sulla scorta di dichiarazioni testimoniali, trattandosi di elemento tecnico non rimesso alla percezione soggettiva di costoro. Infine, ha considerato meramente suggestivo l'assunto difensivo per il quale la manovra di svolta a sinistra sarebbe regolata dall'art. 154 codice strada che non impone l'obbligo di arrestarsi prima di eseguire la manovra: la condotta, al contrario, doveva essere improntata nella specie al rispetto della diversa regola cautelare di cui all'art. 145 stesso codice, trattandosi di una svolta in prossimità di intersezione. Pur se non espressamente previsto dalla norma, peraltro, l'obbligo di arrestarsi rientrerebbe in quello di generale prudenza proprio in prossimità delle intersezioni, a seconda delle specificità delle situazioni, trattandosi di uno di quei comportamenti che consentirebbero, per l'appunto, il necessario adeguamento. Pertanto, l'imputato non doveva limitarsi a ridurre la velocità impressa al suo mezzo, ma avrebbe dovuto arrestarlo prima della svolta, onde accertare l'assenza di altri mezzi, ai quali eventualmente lasciare la precedenza. Peraltro, la Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto a difesa, la visuale dell'imputato fosse libera e tale da consentirgli di vedere i mezzi che uscivano dalla galleria, trovandosi addirittura in una posizione preminente, su una sede stradale più alta, stante la presenza di una salita. Sul tema, poi, della ripartizione delle responsabilità tra agente e vittima, la Corte ha ancora una volta richiamato il contributo tecnico, alla stregua del quale era stata accertata la velocità della moto, sopra i limiti imposti in quel tratto, la stessa essendo risultata inadeguata alle condizioni della strada, poiché l'intersezione si trovava alla fine di una salita. Tale imprudenza, tuttavia, non aveva avuto valore assorbente l'etiologia dell'evento, sul punto 6 richiamando i giudici il principio per il quale l'affidamento in materia di circolazione stradale trova un necessario contemperamento in quello per il quale l'utente della strada è responsabile anche delle imprudenze altrui, prevedibili in concreto. Nella specie, l'eccesso di velocità del motociclista non rappresentava una di queste evenienze, considerato anche il diritto di precedenza del motociclista. La Corte territoriale, poi, ha ritenuto non suffragato da risultanze probatorie l'assunto difensivo per il quale la moto sarebbe stata preceduta da una vettura il cui conducente, prima di essere superato dalla vittima, aveva segnalato all'imputato la sua intenzione di concedergli la precedenza: la circostanza, peraltro, è stata ritenuta ininfluente dalla Corte, atteso che l'obbligo di particolare attenzione andava osservato fino al momento immediatamente precedente la svolta, ma era stata anche smentita dalle testimonianze UC e MAVILLA, i quali, sorpassati dal TO in galleria pochi secondi prima del sinistro, avevano dichiarato che non vi erano macchine davanti a loro. La violazione della regola cautelare, poi, aveva concretizzato proprio il rischio che la stessa era intesa a prevenire, l'impatto cioè tra i veicoli nella esecuzione di manovra di svolta,, quanto al giudizio controfattuale affermando quel giudice che l'osservanza delle regole cautelari avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento. In definitiva, il concorso di colpa della vittima era correttamente attestato al 30%, avuto riguardo alla velocità della moto, alla sua potenza, alla priorità della condotta dell'imputato rispetto a quella della vittima, avendo il primo dato origine a una situazione di estremo pericolo. Da ultimo, la Corte d'appello ha ritenuto congrua la misura della sanzione amministrativa accessoria, in relazione alla gravità delle violazioni e all'entità delle conseguenze derivatene. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. La difesa si è limitata ad affermare che sarebbe stata omessa la notifica all'imputato della fissazione dell'udienza in appello, assumendo il silenzio motivazionale della Corte sul punto, smentito dalle affermazioni rinvenibili nella sentenza censurata (vedi pag. 7): dopo aver rigettato la eccezione formulata con riferimento alla notifica del decreto che dispone il giudizio, infatti, la Corte d'appello ha esaminato quella ulteriore, formulata a difesa in relazione a un'asserita omessa notifica della citazione per l'udienza d'appello del 2 marzo 2022, notifica che era stata effettuata sia al domicilio dell'imputato, con esito positivo, che presso il difensore fiduciario. La doglianza, dunque, non è preceduta dal necessario, preventivo confronto con il contenuto della sentenza che si intende censurare. 4. L'ottavo motivo va trattato in logica sequenza ed è manifestamente infondato. Intanto, in linea generale, deve ricordarsi che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, ,una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/3/2019, Massaria, Rv. 275953). 7 Nella specie, come precisato nella sentenza impugnata, l'appello delle parti civili era inteso a contestare il ritenuto concorso di colpa della vittima, con domanda subordinata di rinnovazione dell'istruttoria per conferimento di perizia, nelle conclusioni avendo poi chiesto il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell'imputato, con esclusione delle generiche. Tale ultima richiesta non travolge l'ammissibilità della domanda formulata con il gravame, strettamente inerente agli effetti civili derivanti proprio dalla esclusione del concorso di colpa della vittima. Sul punto, è sufficiente un rinvio ai principi già affermati in materia, in forza dei quali, si è per esempio ritenuto ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (sez. 6, n. 43644 del 11/9/2019, Murone, Rv. 277375); ma anche la legittimità dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale, dalla eventuale modifica dei quali, pertanto, la parte civile acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa (sez. 4, n. 17560 del 2/2/2010, Garbetti, Rv. 247322, richiamata anche in sez. 4, n. 26166 del 19/5/2016, Montermini, Rv. 267376). 5. Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo sono manifestamente infondati e vanno congiuntamente esaminati perché il motivo di inammissibilità delle doglianze difensive deriva direttamente dall'errato approccio argomentativo che le sostiene, tradito anche "graficamente" dal contenuto dell'impugnazione. È ormai consolidato l'orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, contestando quella operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito. Sono, infatti, del tutto estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal 8 giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, la difesa ha articolato doglianze inerenti alla valutazione degli elementi fattuali, esaminati dalla Corte d'appello proprio alla luce delle stesse doglianze difensive poi riversate nel ricorso, quindi del tutto omettendo un preventivo, necessario ed effettivo confronto con il ragionamento probatorio svolto nella sentenza impugnata. Anche la esaustività delle conclusioni del consulente del pubblico ministero, alle quali i giudici del merito hanno, per nulla acriticamente, affidato le proprie conclusioni sugli aspetti tecnici della valutazione loro rimessa, è stata giustificata attraverso il filtro delle doglianze veicolate con il gravame, superate in forza di un ragionamento non di tipo fideistico, ma critico, anche alla stregua delle risultanze fattuali acquisite. 6. Infine, è manifestamente infondato anche il dodicesimo motivo inerente alla misura della sanzione amministrativa accessoria. I giudici territoriali hanno esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, facendo espresso rinvio alla gravità della violazione e all'entità delle conseguenze che ne erano derivate, ribadendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi, Rv. 185876). 7. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente e del responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in solido con il responsabile civile Unipol Sai al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili: Ritorto IO, NA GI, Ritorto PO che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge;
RR PO, NA AN, ZZ NA e NA IA che liquida in complessivi euro 5.700,00 oltre accessori come per legge;
NA ND che liquida in euro 3000,00 oltre accessori come per legge. Deciso il 5 aprile 2023
il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'avv. Alfonso Parisi per RI AN, ha depositato motivi nuovi, con riferimento al terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo di ricorso, insistendo nell'accoglimento dei motivi;
l'avv. Adele Ritorto, per le parti civili Ritorto IO, NA GI e Ritorto PO, ha depositato memoria e conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle ulteriori spese e competenze legali per questo giudizio di legittimità, come da allegata nota spese;
l'avv. Antonino Favazzo, per la parte civile NA ND, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, come da nota allegata;
l'avv. Domenico Siracusa, per le parti civili RR PO, NA AN, ZZ NA e NA IA, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna alle ulteriori spese e compensi legali per il presente giudizio di legittimità, come da nota in calce all'atto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15832 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale RI AN era stato condannato per omicidio colposo ai danni di TO ND, reato aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha proceduto alla riliquidazione delle spese in favore delle parti civili, condannando l'imputato e il responsabile civile, confermando nel resto. Nella specie, allo RI era stato rimproverato di non avere, per imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 145, c. 1, codice strada, usato la prudenza in prossimità di una intersezione e per non aver dato la precedenza al motociclo condotto dalla vittima, collidendo con lo stesso e così cagionando al TO lesioni personali dalle quali era derivata immediatamente la morte del predetto (in San Pier Niceto, il 25/10/2015). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tredici motivi. Con il primo, ha dedotto la nullità dell'udienza del 2 marzo 2022 per omessa notifica all'imputato della fissazione della trattazione del processo dal quale è scaturita la dichiarazione ai sensi dell'art. 157 c.
8-bis, cod. proc. pen., del difensore dell'imputato, mai contestata. Con il secondo motivo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con riferimento alla ricostruzione del fatto. La difesa assume che non sarebbe possibile comprendere il ragionamento dei giudici territoriali, a fronte della ricostruzione operata a difesa sulla scorta delle risultanze dibattimentali. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, in relazione ad alcune circostanze fattuali (possibilità di reciproco avvistamento;
calcolo della velocità; applicazione di talune norme del codice della strada). Quanto al primo punto, evidenzia che il consulente tecnico non avrebbe mai affermato che l'imputato aveva la visuale libera, considerate le caratteristiche della strada, in salita e all'uscita di una galleria. Quanto al secondo, contesta il metodo tecnico utilizzato dall'ausiliario. Quanto alle regole cautelari, invece, rileva che il diritto di precedenza non va inteso in senso assoluto al punto da richiedere addirittura l'arresto del veicolo anche quando quello favorito non sia visibile, tale diritto recedendo rispetto all'obbligo di generale prudenza. La Corte avrebbe poi travisato il contenuto di alcune testimonianze che richiama in ricorso. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, questa volta con riferimento alle conclusioni del consulente della difesa dell'imputato e ai rilievi della Polizia Stradale che riporta graficamente nel ricorso, contestando le conclusioni del consulente di parte pubblica, avendole la Corte acriticamente recepite, opponendo l'inattendibilità del metodo scientifico utilizzato, ancora una volta riportando graficamente alcune planimetrie nel ricorso. Con il quinto motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla valutazione della consulenza difensiva, relativamente al calcolo delle responsabilità dei due 2 conducenti, riportando formule e scheda di calcolo dimostrative di una diversa conclusione in ordine alla velocità tenuta dal motociclista. Con il sesto motivo, in stretta connessione con la precedente doglianza, ha dedotto analogo vizio quanto alla ripartizione della percentuale di responsabilità, opponendo che l'incidente sarebbe avvenuto a causa del comportamento di guida del motociclista, riportando grafici e relativi calcoli che dovrebbero dimostrare i principi della fisica che si ritengono applicabili al caso in esame. Con il settimo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio sulla ripartizione della percentuale di responsabilità e sul giudizio controfattuale, ipotizzando due diverse ricostruzioni per le quali, in alternativa, la moto si sarebbe trovata in fase di sorpasso, occupando dunque l'opposta carreggiata, di talché la collisione non poteva essere evitata;
oppure, in assenza di una condotta di guida della vittima non consona alle condizioni della strada e in assenza del sensibile superamento dei limiti di velocità, l'auto dell'imputato sarebbe riuscita a superare indenne l'incrocio e il motociclista sarebbe rimasto illeso. Con l'ottavo motivo, ha dedotto violazione di legge e di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello delle parti civili in ordine al punto della decisione riguardante le circostanze attenuanti generiche. Con un nono motivo, poi, la difesa ha dedotto violazione di legge, sotto forma di motivazione carente o apparente e violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, quanto alla ripartizione della percentuale di responsabilità, attestandosi il contributo causale del motociclista ben oltre quella ritenuta (30%), la difesa indicando come più ragionevole quella del 60/70%. Con il decimo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento allo stesso punto, in relazione all'affidamento incolpevole, avuto riguardo alla violazione della regola cautelare di procedere a velocità adeguata da parte del TO, tenuto conto del dato tecnico opposto a difesa, per il quale la visibilità tra i due mezzi sarebbe stata di soli 44 metri. Con l'undicesimo motivo, ha dedotto analoghi vizi, sempre relativamente al punto della decisione inerente alla ripartizione delle percentuali di responsabilità, contestando che l'imputato avesse avuto una visuale libera, tale da consentirgli di avvistare i mezzi sin dalla loro uscita dalla galleria, tenuto conto dell'andamento in salita della strada, anche in questo caso riportando fotogrammi a dimostrazione degli assunti difensivi. Con il dodicesimo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alle risultanze probatorie in relazione al punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria, che avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti di quella inflitta dall'autorità amministrativa, stante il riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza. Infine, con il tredicesimo motivo, ha dedotto vizio della motivazione mediante un riepilogo conclusivo inerente alla possibilità di un avvistamento reciproco, al computo della velocità della moto, al motivo con il quale si era dedotto il mancato reciproco avvistamento, alla inattendibilità scientifica della consulenza disposta dal pubblico ministero e quanto alla 3 applicazione delle norme cautelari previste dal codice della strada, ripercorrendo„ ha affermato che la sentenza censurata risentirebbe degli errori commessi principalmente dal consulente del pubblico ministero che avrebbe sottodimensionato la velocità della moto, calcolandola solo in funzione dell'energia strettamente necessaria per produrre la deformazione del mezzo, prescindendo da tutte le altre quantità di energia dispersa nell'urto e così errando anche sul calcolo della velocità dell'auto che è stata posta lungo una traiettoria che si assume palesemente incompatibile con il suo reale percorso. Il calcolo della difesa non sarebbe stato preso in considerazione e la Corte avrebbe ritenuto l'avvistabilità dei due mezzi, che la difesa assume, invece, smentita dalle connotazioni dei luoghi, da alcune testimonianze e dalla rappresentazione grafica proposta a difesa. I giudici territoriali avrebbero, inoltre, errato nella individuazione della regola cautelare violata, ritenendo quella che impone di dare la precedenza, senza tuttavia verificare la correttezza della condotta di guida dell'imputato con riferimento alla svolta a sinistra, secondo l'art. 154, codice strada, per il quale l'arresto del veicolo è richiesto solo in caso di concreta possibilità di avvistamento. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi nuovi, con riferimento al terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo, oltre che a miglior intelligenza dei rilievi fotografici e planimetrici posti a fondamento dei motivi di censura, insistendo nelle conclusioni e chiedendo, in ogni caso, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Corte d'appello o sezione della Corte d'appello perché pronunci in modo conforme al diritto e alle prove, previa enunciazione dei principi di diritto cui uniformarsi. 5. La difesa delle parti civili TO IO, EL GI e TO PO ha depositato memoria con conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile o infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legali per il presente giudizio di legittimità, come da allegata nota spese. La stessa difesa, per queste parti civili, ha inoltre depositato memoria di replica ai motivi nuovi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. 6. La difesa della parte civile EL ND ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della condanna, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese e competenze anche di questo giudizio di legittimità, come da nota allegata. 7. La difesa delle parti civili AR PO, EL AN, RA NA e EL IA ha depositato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione con conferma della sentenza e la condanna alle spese e compensi legali per il presente giudizio come da nota in calce, nonché memoria di replica ai motivi nuovi. 4 8. La difesa del responsabile civile, UnipolSai, ha depositato note datate 5 aprile 2023, con le quali ha rappresentato di non aver ricevuto notifica della fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, esprimendo tuttavia la volontà di sanare tale difetto di notifica e rappresentando di avere già effettuato pagamenti, concludendo per l'accoglimento di tuti i motivi del ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto precisato, quanto alla eccepita omessa citazione dell'imputato per l'udienza in appello, che la stessa era stata effettuata sia presso la sua residenza, ove aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio di garanzia, con esito positivo, sia presso il difensore di fiducia, presso il quale lo RI aveva eletto domicilio in sede di verbale di identificazione, di talché non si era prodotta alcuna lesione del contraddittorio, in premessa avendo pure precisato che la trattazione del ricorso era avvenuta in forma non partecipata. Allo stesso modo, quanto alla ammissione dell'appello delle parti civili, censurata dalla difesa per l'assenza di riferimenti specifici agli effetti civili, la Corte del merito ha precisato che la inammissibilità del gravame nella parte relativa alle attenuanti generiche non travolgeva l'atto nel suo complesso, emergendo dallo stesso che gli effetti civili ai quali le stesse aspiravano potevano desumersi inequivocabilmente dalla impugnazione, avendo con essa le parti inteso dimostrare un errore nella ripartizione delle responsabilità del sinistro, ciò che avrebbe evidenti ricadute anche sugli aspetti civilistici della vicenda. Quanto alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità del sinistro, i giudici territoriali hanno intanto condiviso il giudizio di completezza e di rigoroso approccio tecnico scientifico espresso dal Tribunale in merito all'elaborato del consulente del pubblico ministero, osservando che i rilievi mossi allo stesso erano già stati esaminati analiticamente dal Tribunale e disattesi con argomentazioni convincenti fatte proprie dalla Corte d'appello. Nello specifico, inoltre, quel giudice ha ritenuto non corrispondente al vero che quell'ausiliario si fosse limitato ad adeguare il proprio parere ai rilievi eseguiti dalla PG, avendo invece chiarito, anche in sede di esame, la genesi delle proprie valutazioni anche quanto alla dinamica del sinistro, tema ampiamente scandagliato nel contraddittorio. In particolare, quel tecnico aveva individuato il punto d'urto, facendo riferimento alle tracce di frenata rilevate, disattendendo la Corte il rilievo del tecnico di parte, secondo il quale esso doveva invece essere localizzato nel luogo ove erano stati rinvenuti pezzi del motoveicolo, la cui posizione, invece, non era dirimente potendo esser dipesa dall'onda d'urto conseguente all'impatto. Inoltre, per la Corte non residuerebbero dubbi sulla riconducibilità di entrambe le tracce rilevate al motoveicolo condotto dalla vittima, stante la compatibilità della conformazione e della loro dimensione con gli pneumatici di quel mezzo e la loro direzione, avendo peraltro il consulente della parte pubblica chiarito che la prima traccia era attribuibile al freno posteriore, l'altra a quello anteriore, il distacco tra le due coincidendo proprio con il passo della moto. Anche il punto d'impatto della moto con l'auto era stato correttamente individuato, avuto riguardo ai danni rilevati. Quanto, invece, alla velocità, quel tecnico aveva 5 tenuto conto della massa del veicolo, delle energie dissipate nelle fasi antecedente e successiva, della lunghezza delle tracce di frenata e del tempo di reazione, cosicché era del tutto priva di pregio la tesi difensiva per la quale il metodo applicato sarebbe stato errato, siccome basato su un calcolo che poco si adatterebbe alla dinamica del sinistro, avendo il consulente utilizzato un metodo che si applica alle barriere autostradali e a moto più potenti di quella a bordo della quale viaggiava il TO. La Corte, di contro, ha rilevato che tale metodo era stato utilizzato solo per calcolare l'energia associabile alle deformazioni riscontrate sulla moto, avendo il consulente confrontato le due situazioni, per giustificarne l'applicazione al caso di specie, non essendo emersi elementi per dubitare della correttezza dell'impiego di crash test aventi a oggetto motoveicoli similari, le cui caratteristiche strutturali non dipendono dalla maggior potenza del mezzo. Il consulente, peraltro, non aveva tenuto conto della velocità massima, siccome irrilevante, cosicché era del tutto ininfluente quella indicata nel libretto di circolazione del mezzo. Quanto, invece, alla vettura, il consulente aveva calcolato che la stessa procedeva a 27,9 Km/h, non essendo l'automobilista partito da fermo prima della svolta a sinistra, poiché in caso contrario l'auto non avrebbe mai potuto impattare contro il montante posteriore della moto. Ha, poi, ritenuto non corrispondente al vero la circostanza addotta a difesa secondo cui il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sul dichiarato di due testimoni che non avrebbero assistito al sinistro, la ricostruzione essendo invece avvenuta esclusivamente sui dati tecnici, quelle dichiarazioni essendo state utilizzate solo per confermare alcuni passaggi fattuali antecedenti al sinistro, altresì precisando che, in ogni caso, la velocità dell'auto non poteva essere determinata sulla scorta di dichiarazioni testimoniali, trattandosi di elemento tecnico non rimesso alla percezione soggettiva di costoro. Infine, ha considerato meramente suggestivo l'assunto difensivo per il quale la manovra di svolta a sinistra sarebbe regolata dall'art. 154 codice strada che non impone l'obbligo di arrestarsi prima di eseguire la manovra: la condotta, al contrario, doveva essere improntata nella specie al rispetto della diversa regola cautelare di cui all'art. 145 stesso codice, trattandosi di una svolta in prossimità di intersezione. Pur se non espressamente previsto dalla norma, peraltro, l'obbligo di arrestarsi rientrerebbe in quello di generale prudenza proprio in prossimità delle intersezioni, a seconda delle specificità delle situazioni, trattandosi di uno di quei comportamenti che consentirebbero, per l'appunto, il necessario adeguamento. Pertanto, l'imputato non doveva limitarsi a ridurre la velocità impressa al suo mezzo, ma avrebbe dovuto arrestarlo prima della svolta, onde accertare l'assenza di altri mezzi, ai quali eventualmente lasciare la precedenza. Peraltro, la Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto a difesa, la visuale dell'imputato fosse libera e tale da consentirgli di vedere i mezzi che uscivano dalla galleria, trovandosi addirittura in una posizione preminente, su una sede stradale più alta, stante la presenza di una salita. Sul tema, poi, della ripartizione delle responsabilità tra agente e vittima, la Corte ha ancora una volta richiamato il contributo tecnico, alla stregua del quale era stata accertata la velocità della moto, sopra i limiti imposti in quel tratto, la stessa essendo risultata inadeguata alle condizioni della strada, poiché l'intersezione si trovava alla fine di una salita. Tale imprudenza, tuttavia, non aveva avuto valore assorbente l'etiologia dell'evento, sul punto 6 richiamando i giudici il principio per il quale l'affidamento in materia di circolazione stradale trova un necessario contemperamento in quello per il quale l'utente della strada è responsabile anche delle imprudenze altrui, prevedibili in concreto. Nella specie, l'eccesso di velocità del motociclista non rappresentava una di queste evenienze, considerato anche il diritto di precedenza del motociclista. La Corte territoriale, poi, ha ritenuto non suffragato da risultanze probatorie l'assunto difensivo per il quale la moto sarebbe stata preceduta da una vettura il cui conducente, prima di essere superato dalla vittima, aveva segnalato all'imputato la sua intenzione di concedergli la precedenza: la circostanza, peraltro, è stata ritenuta ininfluente dalla Corte, atteso che l'obbligo di particolare attenzione andava osservato fino al momento immediatamente precedente la svolta, ma era stata anche smentita dalle testimonianze UC e MAVILLA, i quali, sorpassati dal TO in galleria pochi secondi prima del sinistro, avevano dichiarato che non vi erano macchine davanti a loro. La violazione della regola cautelare, poi, aveva concretizzato proprio il rischio che la stessa era intesa a prevenire, l'impatto cioè tra i veicoli nella esecuzione di manovra di svolta,, quanto al giudizio controfattuale affermando quel giudice che l'osservanza delle regole cautelari avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento. In definitiva, il concorso di colpa della vittima era correttamente attestato al 30%, avuto riguardo alla velocità della moto, alla sua potenza, alla priorità della condotta dell'imputato rispetto a quella della vittima, avendo il primo dato origine a una situazione di estremo pericolo. Da ultimo, la Corte d'appello ha ritenuto congrua la misura della sanzione amministrativa accessoria, in relazione alla gravità delle violazioni e all'entità delle conseguenze derivatene. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. La difesa si è limitata ad affermare che sarebbe stata omessa la notifica all'imputato della fissazione dell'udienza in appello, assumendo il silenzio motivazionale della Corte sul punto, smentito dalle affermazioni rinvenibili nella sentenza censurata (vedi pag. 7): dopo aver rigettato la eccezione formulata con riferimento alla notifica del decreto che dispone il giudizio, infatti, la Corte d'appello ha esaminato quella ulteriore, formulata a difesa in relazione a un'asserita omessa notifica della citazione per l'udienza d'appello del 2 marzo 2022, notifica che era stata effettuata sia al domicilio dell'imputato, con esito positivo, che presso il difensore fiduciario. La doglianza, dunque, non è preceduta dal necessario, preventivo confronto con il contenuto della sentenza che si intende censurare. 4. L'ottavo motivo va trattato in logica sequenza ed è manifestamente infondato. Intanto, in linea generale, deve ricordarsi che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, ,una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/3/2019, Massaria, Rv. 275953). 7 Nella specie, come precisato nella sentenza impugnata, l'appello delle parti civili era inteso a contestare il ritenuto concorso di colpa della vittima, con domanda subordinata di rinnovazione dell'istruttoria per conferimento di perizia, nelle conclusioni avendo poi chiesto il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell'imputato, con esclusione delle generiche. Tale ultima richiesta non travolge l'ammissibilità della domanda formulata con il gravame, strettamente inerente agli effetti civili derivanti proprio dalla esclusione del concorso di colpa della vittima. Sul punto, è sufficiente un rinvio ai principi già affermati in materia, in forza dei quali, si è per esempio ritenuto ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (sez. 6, n. 43644 del 11/9/2019, Murone, Rv. 277375); ma anche la legittimità dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale, dalla eventuale modifica dei quali, pertanto, la parte civile acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa (sez. 4, n. 17560 del 2/2/2010, Garbetti, Rv. 247322, richiamata anche in sez. 4, n. 26166 del 19/5/2016, Montermini, Rv. 267376). 5. Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo sono manifestamente infondati e vanno congiuntamente esaminati perché il motivo di inammissibilità delle doglianze difensive deriva direttamente dall'errato approccio argomentativo che le sostiene, tradito anche "graficamente" dal contenuto dell'impugnazione. È ormai consolidato l'orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, contestando quella operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito. Sono, infatti, del tutto estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal 8 giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, la difesa ha articolato doglianze inerenti alla valutazione degli elementi fattuali, esaminati dalla Corte d'appello proprio alla luce delle stesse doglianze difensive poi riversate nel ricorso, quindi del tutto omettendo un preventivo, necessario ed effettivo confronto con il ragionamento probatorio svolto nella sentenza impugnata. Anche la esaustività delle conclusioni del consulente del pubblico ministero, alle quali i giudici del merito hanno, per nulla acriticamente, affidato le proprie conclusioni sugli aspetti tecnici della valutazione loro rimessa, è stata giustificata attraverso il filtro delle doglianze veicolate con il gravame, superate in forza di un ragionamento non di tipo fideistico, ma critico, anche alla stregua delle risultanze fattuali acquisite. 6. Infine, è manifestamente infondato anche il dodicesimo motivo inerente alla misura della sanzione amministrativa accessoria. I giudici territoriali hanno esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, facendo espresso rinvio alla gravità della violazione e all'entità delle conseguenze che ne erano derivate, ribadendosi in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi, Rv. 185876). 7. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente e del responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in solido con il responsabile civile Unipol Sai al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili: Ritorto IO, NA GI, Ritorto PO che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge;
RR PO, NA AN, ZZ NA e NA IA che liquida in complessivi euro 5.700,00 oltre accessori come per legge;
NA ND che liquida in euro 3000,00 oltre accessori come per legge. Deciso il 5 aprile 2023