Sentenza 29 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/03/2002 n° 16103Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
1 Oggetto: impug a one libera ndo0 11 60/02 Reg. gen. N° 14568/1999 enza del 26 e em 2001. RE UBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON 2853 (. 325 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rup. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Richiesta copia studio Consigliere dal Sig. IL-SOLE 24 ORF Dott. GIANDONATO NAPOLETANO per diri 9-GE 2002 Consigliere Dott. ROSARIO DE JULIO il IL CANCELLIERE Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO E VARIE DCV ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180. presso l'avv. Giuseppe Antonini, che lo difende, unitamente all'avv. Enzo Paiar. in forza di mandato in atti: - ricorrente-
contro
CONDOMINIO ROBERTA di Trento, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Mordini n. 14. presso l'avv. Manlio Abati che lo difende, unitamente all'avv. Giovanni Ceola, in forza di procura speciale alle liti per notar Franca Chiappani di Trento in data 13 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1252/01 2 settembre 2001, repert. N. 38205 resistente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trento in data 16 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Giuseppe Antonini e l'avv. Manlio Abati. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI AS, condòmino del condominio Roberta di Trento. composto da due corpi di fabbrica denominati A e B. con citazione del 26 marzo 1986 esponeva di essere proprietario di porzioni materiali situate sia nel corpo A che in quello B. e che in data 9 luglio 1979 era stata sottoscritta una convenzione tra lui e il condominio in base alla quale i condòmini gli avevano concesso il diritto di transito a piedi e con automezzi sulla p. ed. 1650/4 retrostante il corpo B. Tale convenzione era stata poi revocata con delibera assembleare del 3 marzo 1986, la quale doveva tuttavia considerarsi nulla in quanto, essendo costituito il condominio da 25 condomini, non avevano votato a favore della delibera tanti condomini da rappresentare la quota di 1/3. Tanto premesso il AS conveniva dinanzi al tribunale di Trento il condominio Roberta per sentir dichiarare la nullità della delibera di cui sopra, ed il condominio, costituitosi, deduceva che la delibera impugnata era stata revocata da una successiva delibera del 7 aprile 1986, per cui doveva ritenersi cessata la materia del contendere. 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 Quindi il AS con autonomi atti impugnava pure le delibere del 7 aprile 1986. del 25 giugno 1986 e del 30 giugno 1987. e le relative cause venivano riunite, mentre il condominio sosteneva che la delibera del 1987 era stata approvata dai condomini dei due corpi di fabbrica, per cui la convenzione del 1979 doveva considerarsi revocata. All'esito il Tribunale, con sentenza del 28 ottobre 1993, rigettava le domande dell'attore, compensando in parte le spese giudiziali La sentenza, impugnata dal AS, veniva confermata dalla Corte di appello di Trento, con decisione del 16 febbraio 1999. La corte. premesso che l'appellante aveva riconosciuto la regolarità formale della delibera del 30 giugno 1987, con la quale era stato deciso di non ы м rinnovare alla scadenza la convenzione con lui stipulata il 9 luglio 1979, con la quale gli era stato concesso il diritto di transito pedonale e veicolare sulla particella retrostante il corpo di fabbrica A. consentendogli in sostanza di gestire nell'ambito condominiale un esercizio commerciale, con accesso di estranei al suo negozio, rilevava che con il mancato rinnovo della convenzione non era stato impedito al AS di utilizzare un bene comune (come questi sosteneva), ma gli era stato soltanto inibito l'esercizio dell'accesso per i fini di cui alla delibera stessa. Tale delibera, quindi, era pienamente legittima anche per quanto riguardava il contenuto poiché, se è indiscutibile il diritto di ogni condòmino di utilizzare la cosa comune, nell'esercizio di tale diritto non bisogna perdere di vista il pari diritto degli altri condòmini, che nella fattispecie sarebbe stato limitato dall'esercizio del passaggio esercitato secondo la convenzione poi non rinnovata. 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 La corte rilevava poi anche l'infondatezza. o comunque l'irrilevanza, della lamentata erronea interpretazione dell'art. 8 del regolamento condominiale. poiché il primo giudice non aveva fatto altro che affermare il diritto di ogni condomino di utilizzare la cosa comune e la possibilità di disciplinare tale utilizzazione con il regolamento condominiale, che poneva all'art. 8 determinate limitazioni all'uso della cosa comune. In ogni caso la limitazione nei confronti del AS non era scaturita da detta norma regolamentare, ma dal mancato rinnovo della convenzione di cui si è detto. Inoltre, secondo la corte, correttamente il tribunale aveva escluso l'interclusione della particella di proprietà del AS basandosi sulle conclusioni del c.t.u. che, con planimetrie e vasta documentazione fotografica. aveva chiarito che tale particella aveva un accesso alla via pubblica, т sia pure non molto comodo. о Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il AS in base a quattro motivi di ricorso. illustrati anche con memoria. Il condominio ha resistito avvalendosi della sola difesa orale svolta alla odierna udienza dal difensore appositamente nominato. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ed un errore di diritto il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe ritenuto in maniera del tutto apodittica la lesione del diritto degli altri condomini a causa dell'utilizzazione, da parte sua, come zona di passaggio a piedi e con veicoli. della area condominiale ugualmente usata, con identiche modalità. dagli altri condomini. Occorreva inoltre tenere conto della destinazione commerciale del piano terra e di quello seminterrato, e che il suo uso della zona 14568-1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 comune consisteva nell'attraversamento della stessa a piedi. con auto e con autocarri suoi o dei suoi fornitori, per accedere al retrostante immobile commerciale di sua proprietà, fornito di propria area di sosta. Il motivo non risulta fondato. Il senso della motivazione della sentenza impugnata, infatti, non è quello che gli attribuisce il ricorrente, poiché la corte trentina non ha ritenuto illegittimo l'attraversamento della zona condominiale da parte dello stesso AS e di autoveicoli destinati al suo uso personale o dei suoi familiari. bensì l'attraversamento della zona stessa da parte di terzi estranei, quali clienti o fornitori dell'esercizio commerciale gestito dal AS in un retrostante locale. प L'affermazione secondo la quale altri condomini avrebbero fatto un identico uso फी della zona condominiale in questione risulta essere del tutto nuova, e comunque non sorretta da alcuna dimostrazione. Il ricorrente, infatti. non spiega neppure quali altri condomini gestirebbero, al pari di lui, un esercizio commerciale o altra impresa analoga, e quindi avrebbero necessità, al pari di lui, di rendere accessibili i propri locali terranei da parte di clienti. fornitori o comunque terzi estranei al condominio. Così pure, l'affermazione secondo cui l'intero piano terra ed il piano seminterrato avevano destinazione commerciale è troppo generica per permettere di ritenere che effettivamente vi fossero altri condòmini i cui locali erano frequentati da estranei che transitavano sulla zona condominiale in contestazione. La circostanza che il transito di estranei da e per i locali terranei di proprietà esclusiva del AS fosse avvenuto negli anni precedenti in forza di una apposita convenzione stipulata dal ricorrente con il condominio costituisce una evidente smentita di tale ipotesi. 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 Con il secondo motivo il AS denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la corte di merito avrebbe citato precedenti giurisprudenziali non conferenti, in quanto relativi a casi in cui un condomino aveva esercitato nel condominio un'attività implicante una continua affluenza di estranei, anche con automezzi, negli spazi riservati ai condomini. mentre nella specie si trattava del semplice passaggio, sul terreno condominiale, di estranei diretti ad altro terreno, di sua proprietà esclusiva. ove gli stessi parcheggiavano. Neanche questo motivo risulta meritevole di accoglimento in quanto censura una valutazione di fatto operata dalla corte di appello, la quale ha evidentemente ritenuto che l'attraversamento della zona condominiale da parte di terzi estranei, a piedi o con autoveicoli anche di grosse dimensioni. come gli u M autocarri, per accedere ai terranei del AS, costituisse un uso anomalo della cosa comune, al quale i condomini avevano pieno diritto di opporsi. Il ricorrente lamenta poi, con il successivo motivo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. sostenendo che erroneamente la corte di appello avrebbe ritenuto del tutto priva di rilevanza ai fini della decisione la doglianza relativa alla erronea interpretazione dell'art. 8 del regolamento condominiale, in base al quale era vietato solo il parcheggio, e non anche il passaggio, nel cortile ad est ed a sud est del corpo B. che era quello riguardante la controversia. Ed egli con la censura prospettata in sede di appello si era doluto proprio del fatto che il tribunale aveva ritenuto il passaggio esercitato su tale cortile contrario al disposto del citato art. 8. 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 Trattasi di una doglianza strettamente connessa con quella di cui al motivo precedente, che va respinta per ragioni analoghe a quelle di cui innanzi. La corte di appello, infatti, ha correttamente ritenuto infondata, o comunque irrilevante, la doglianza relativa al preteso errore di interpretazione dell'art. 8 del regolamento condominiale, il quale contempla solamente il divieto di parcheggio sull'area in questione. Infatti la pretesa del AS, secondo il giudice di merito. non era illegittima perché violava la norma in questione. dal momento che egli non pretendeva che i terzi estranei frequentatori del suo esercizio commerciale parcheggiassero i propri autoveicoli nella zona condominiale in contestazione. Era invece illegittima perché contraria alla volontà della maggioranza dei condomini che, esercitando un loro diritto, si opponevano al transito pedonale e veicolare di estranei su tale zona. Infine, con il quarto motivo. il AS denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. per avere la corte di appello escluso. sulla base della relazione del c.t.u. l'interclusione della p.m. 26. area di parcheggio di sua proprietà esclusiva, senza considerare che tale particella. dal punto di vista giuridico, non ha diritto di servitù di passaggio sulla attigua p.m. 18. condominiale, dalla quale si accede alla via pubblica. Pertanto l'interclusione, che non sussiste come situazione di fatto, certamente è riscontrabile da un punto di vista giuridico. Anche questo motivo deve essere disatteso in quanto inammissibile. Esso consiste infatti in una generica contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.. che la corte di appello ha fatto proprie, la cui verifica implicherebbe delle indagini di fatto che non sono consentite nel giudizio di legittimità. Le censure 14568 1999 AS Condominio Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 alla relazione del c.t.u. avrebbero dovute essere sottoposte al giudice di merito. il quale avrebbe potuto correttamente pronunciarsi sulla loro fondatezza o meno. In ogni caso il ricorrente non contrappone alle conclusioni del c.t.u.. delle quali avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso almeno le parti più rilevanti, elementi di fatto concreti e specifici, in grado di evidenziare un eventuale errore commesso dal giudice di merito nella valutazione di tali conclusioni. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del condominio resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 20.000 (€ 10,33) oltre a (€ 1549,37) £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2001. Alege Miggin est Spada IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico blazico 1097 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 GEN. 2002 20,66 IL CANCELLIERECK CO 456T AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2.77 TOT. 149,77 19 NOV 2002 brie 4 Registrato ja * 4*7 49436 al n. SUAR. CEN WOV (euro. Duijorte 002 p. (Don esa Maria Croa A M 11 Responsabile O R 14568 1999 AS Condoms to Roberta. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.