CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27396 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/7/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL AO D'UI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Enrico Gaveglio, nell'interesse della parte civile AI DI, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
lette le conclusioni dell'Avv. Antonio Genovese, nell'interesse delle parti civili GI FI e NO UD, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
lette le conclusioni dell'Avv. Giorgo Romagnolo, nell'interesse delle parti civili SC AN e TE AN, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27396 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/03/2023 lette le conclusioni dell'Avv. Marisa Ferrero, nell'interesse della parte civile Ordine degli Avvocati di Torino, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di UN IA dal Tribunale di Torino in data 13 maggio 2020, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), riducendo le pene principali ed accessorie inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per i delitti consumati e tentati di truffa aggravata, patrocinio infedele ed appropriazione indebita aggravata, unificati dal vincolo della continuazione, oltre alle condanne al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizi della motivazione sia con riguardo alla valutazione della perizia disposta, per l'errata indicazione di dati fattuali (l'esser l'imputato in cura in Italia presso un centro di salute mentale, mentre era attestata la sua residenza all'estero in Spagna), sia in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 14) fondato sul dato fattuale della consegna di falsi documenti senza rilevare che l'imputato aveva agito quale semplice incaricato da terzi senza aver concorso nella contraffazione dei documenti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al d. Igs. 36/2018, e vizio della motivazione, per l'evidente tardività di molte delle querele sporte nei confronti dell'imputato, per la revoca della parte civile IN e per l'implicita rinuncia manifestata dalle persone offese TI, IT e Allione;
era inoltre errato il riferimento contenuto nella sentenza impugnata all'epoca di pubblicazione sui quotidiani delle vicende che avevano riguardato l'imputato, trattandosi di data non specificata;
anche per i fatti in cui risultava persona offesa OG LO (capi 7 e 8) non era stata mai presentata querela, né vi era stata costituzione di parte civile;
anche per il fatto contestato al capo 10 risultava presentata una querela tardiva, da parte di soggetto diverso dalla persona offesa (Giannotti FI, in luogo della figlia). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione per aver riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo 9), in assenza di alcuna prova del danno sofferto dalle presunte persone offese. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 380 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità per i 2 reati di cui ai capi 5) e 10), risultando la prova che il difensore si era attivato per l'instaurazione dei relativi giudizi e le parti vi avevano partecipato. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 380 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 15), 17), 21) e 23): i giudizi instaurati avevano condotto al riconoscimento delle pretese dei clienti e al raggiungimento di risultati positivi senza alcun danno. 2.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo del calcolo dei termini di prescrizione, operato tenendo conto della contestata recidiva che invece era da escludere per la diversità delle violazioni contestate. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare, va dato atto che la difesa dell'imputato ha inviato, a mezzo pec, in data 15 marzo 2023 comunicazione del proprio impedimento (per concomitante impegno quale giudice di pace in altra sede giudiziaria) a partecipare all'odierna udienza, formulando istanza di rinvio;
l'istanza è evidentemente inammissibile, non avendo la parte ricorrente formulato, né personalmente, né attraverso il difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, la richiesta di discussione orale, non trovando pertanto applicazione la previsione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). 1.2. Il primo motivo di ricorso è proposto per ragioni non consentite, poiché si sostanzia nell'illustrazione di una serie di rilievi in fatto, del tutto privi di specificità, senza alcun confronto critico con la motivazione (come per le generiche deduzioni sull'estraneità del ricorrente alla truffa oggetto dell'imputazione di cui al capo 14 - in realtà 12 - per non essere il proprietario del veicolo per cui furono ottenute in modo artificioso prestazioni di riparazione, senza versare il relativo corrispettivo, a fronte di una compiuta motivazione che indica una serie di 3 ccR condotte fraudolente, tutte riconducibili al ricorrente - che aveva la disponibilità del veicolo a titolo di comodato - di cui non si tiene conto nell'articolare le censure); per altro verso il motivo non individua punti esattamente determinati della decisione da attaccare, affidandosi a censure del tutto generiche, che peraltro non attengono ad alcun profilo decisivo della motivazione (come per i presunti vizi formali della perizia sulla capacità dell'imputato). 1.3. Il secondo motivo è anch'esso viziato da assoluta genericità, al pari dei corrispondenti motivi di appello, come già attestato dalla sentenza impugnata (v. pag. 27 e s.); quanto al reato di cui al capo 7), le censure sono comunque manifestamente infondate (v. la sentenza impugnata a pag. 29 in cui si dà atto dell'esistenza della querela); per ciò che riguarda il reato contestato al capo 10), già il primo giudice aveva dato atto della procedibilità d'ufficio della truffa al momento del fatto e, comunque, dell'esistenza della querela sporta da entrambe le persone offese (v. la sentenza di primo grado, pag. 34). 1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata (v. pag. 31, punto 13.2.) ha specificato che della presunta restituzione delle somme e dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa non vi era prova in atti. 1.5. Il quarto motivo è anch'esso generico, oltre che inconferente, poiché riferito a capi di imputazione (5 e 10) che non attengono alla contestazione di patrocinio infedele. 1.6. Allo stesso modo il quinto motivo è assolutamente generico, in quanto privo di alcun riferimento a specifici dati processuali in grado di fondare l'assunto del ricorrente. 1.7. Il sesto motivo è proposto per ragioni non consentite, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di devoluzione con l'atto di appello. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili SC AN, TE AN, GI FI, NO UD, AI DI ed Ordine degli Avvocati di Torino, nella misura indicata in dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SC AN e TE AN, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge;
dalle parti civili AI DI ed Ordine degli Avvocati di Torino che liquida in complessivi euro duemilatrecentoquindici ciascuna, oltre accessori di legge;
dalle parti civili GI FI e NO UD, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL AO D'UI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Enrico Gaveglio, nell'interesse della parte civile AI DI, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
lette le conclusioni dell'Avv. Antonio Genovese, nell'interesse delle parti civili GI FI e NO UD, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
lette le conclusioni dell'Avv. Giorgo Romagnolo, nell'interesse delle parti civili SC AN e TE AN, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27396 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/03/2023 lette le conclusioni dell'Avv. Marisa Ferrero, nell'interesse della parte civile Ordine degli Avvocati di Torino, come da atto depositato unitamente alla relativa nota spese, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di UN IA dal Tribunale di Torino in data 13 maggio 2020, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), riducendo le pene principali ed accessorie inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per i delitti consumati e tentati di truffa aggravata, patrocinio infedele ed appropriazione indebita aggravata, unificati dal vincolo della continuazione, oltre alle condanne al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizi della motivazione sia con riguardo alla valutazione della perizia disposta, per l'errata indicazione di dati fattuali (l'esser l'imputato in cura in Italia presso un centro di salute mentale, mentre era attestata la sua residenza all'estero in Spagna), sia in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 14) fondato sul dato fattuale della consegna di falsi documenti senza rilevare che l'imputato aveva agito quale semplice incaricato da terzi senza aver concorso nella contraffazione dei documenti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al d. Igs. 36/2018, e vizio della motivazione, per l'evidente tardività di molte delle querele sporte nei confronti dell'imputato, per la revoca della parte civile IN e per l'implicita rinuncia manifestata dalle persone offese TI, IT e Allione;
era inoltre errato il riferimento contenuto nella sentenza impugnata all'epoca di pubblicazione sui quotidiani delle vicende che avevano riguardato l'imputato, trattandosi di data non specificata;
anche per i fatti in cui risultava persona offesa OG LO (capi 7 e 8) non era stata mai presentata querela, né vi era stata costituzione di parte civile;
anche per il fatto contestato al capo 10 risultava presentata una querela tardiva, da parte di soggetto diverso dalla persona offesa (Giannotti FI, in luogo della figlia). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione per aver riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo 9), in assenza di alcuna prova del danno sofferto dalle presunte persone offese. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 380 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità per i 2 reati di cui ai capi 5) e 10), risultando la prova che il difensore si era attivato per l'instaurazione dei relativi giudizi e le parti vi avevano partecipato. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 380 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 15), 17), 21) e 23): i giudizi instaurati avevano condotto al riconoscimento delle pretese dei clienti e al raggiungimento di risultati positivi senza alcun danno. 2.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo del calcolo dei termini di prescrizione, operato tenendo conto della contestata recidiva che invece era da escludere per la diversità delle violazioni contestate. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare, va dato atto che la difesa dell'imputato ha inviato, a mezzo pec, in data 15 marzo 2023 comunicazione del proprio impedimento (per concomitante impegno quale giudice di pace in altra sede giudiziaria) a partecipare all'odierna udienza, formulando istanza di rinvio;
l'istanza è evidentemente inammissibile, non avendo la parte ricorrente formulato, né personalmente, né attraverso il difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, la richiesta di discussione orale, non trovando pertanto applicazione la previsione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). 1.2. Il primo motivo di ricorso è proposto per ragioni non consentite, poiché si sostanzia nell'illustrazione di una serie di rilievi in fatto, del tutto privi di specificità, senza alcun confronto critico con la motivazione (come per le generiche deduzioni sull'estraneità del ricorrente alla truffa oggetto dell'imputazione di cui al capo 14 - in realtà 12 - per non essere il proprietario del veicolo per cui furono ottenute in modo artificioso prestazioni di riparazione, senza versare il relativo corrispettivo, a fronte di una compiuta motivazione che indica una serie di 3 ccR condotte fraudolente, tutte riconducibili al ricorrente - che aveva la disponibilità del veicolo a titolo di comodato - di cui non si tiene conto nell'articolare le censure); per altro verso il motivo non individua punti esattamente determinati della decisione da attaccare, affidandosi a censure del tutto generiche, che peraltro non attengono ad alcun profilo decisivo della motivazione (come per i presunti vizi formali della perizia sulla capacità dell'imputato). 1.3. Il secondo motivo è anch'esso viziato da assoluta genericità, al pari dei corrispondenti motivi di appello, come già attestato dalla sentenza impugnata (v. pag. 27 e s.); quanto al reato di cui al capo 7), le censure sono comunque manifestamente infondate (v. la sentenza impugnata a pag. 29 in cui si dà atto dell'esistenza della querela); per ciò che riguarda il reato contestato al capo 10), già il primo giudice aveva dato atto della procedibilità d'ufficio della truffa al momento del fatto e, comunque, dell'esistenza della querela sporta da entrambe le persone offese (v. la sentenza di primo grado, pag. 34). 1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata (v. pag. 31, punto 13.2.) ha specificato che della presunta restituzione delle somme e dell'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa non vi era prova in atti. 1.5. Il quarto motivo è anch'esso generico, oltre che inconferente, poiché riferito a capi di imputazione (5 e 10) che non attengono alla contestazione di patrocinio infedele. 1.6. Allo stesso modo il quinto motivo è assolutamente generico, in quanto privo di alcun riferimento a specifici dati processuali in grado di fondare l'assunto del ricorrente. 1.7. Il sesto motivo è proposto per ragioni non consentite, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di devoluzione con l'atto di appello. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili SC AN, TE AN, GI FI, NO UD, AI DI ed Ordine degli Avvocati di Torino, nella misura indicata in dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SC AN e TE AN, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge;
dalle parti civili AI DI ed Ordine degli Avvocati di Torino che liquida in complessivi euro duemilatrecentoquindici ciascuna, oltre accessori di legge;
dalle parti civili GI FI e NO UD, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/3/2023