Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
Il giudice chiamato a pronunciare su questioni di competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza deve avere riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza e, come tali, preclusive dell'applicazione delle relative norme, intese, nelle ipotesi degli artt. 39 e 40 del cod. proc. civ., alla determinazione del giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILCOSTRUZIONI CROCETTI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso l'avvocato AGOSTINO MASCIOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CIPRIANI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso l'avvocato ANNALISA GARCEA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ABBONDANZA FRANCESCA, LO PRESTI SILVANA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3380/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Lo Presti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 11.11.1988 la Soc. Edilcostruzioni Crocetti a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso il 27.10 precedente dal Pretore di Firenze ad istanza del Prof. Nicola RI per somme che questi richiedeva a titolo di compenso professionale.
L'opponente, contrastata nel merito la pretesa di pagamento, anche con diniego del conferimento dell'incarico, eccepì la litispendenza rispetto al giudizio da essa introdotto, nei confronti dello stesso Prof. RI, dinanzi al Pretore di EN con domanda di accertamento negativo del credito vantato da quest'ultimo. Riunite le cause dinanzi a sè, dopo l'introduzione della legge 1.2.1989 n. 30 (costituzione delle preture circondariali), il
Pretore di Firenze, con sentenza emessa il 15.02.1995, rigettò l'eccezione di litispendenza e rigettò altresì, nel merito, l'opposizione.
Propose appello l'opponente, che la Corte territoriale rigettò osservando:
1) per il motivo in rito, che il rapporto tra le due cause trovava la sua disciplina sia nella sopravvenuta (all'introduzione delle stesse) legge n. 30 del 1989, la quale aveva disposto in ordine alla (nuova) struttura del giudice naturale, sia nel principio giuridico che imponeva il riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione, rispetto al quale la norma dell'art. 5 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 353 del 1990
non aveva apportato innovazioni, sia nel rilievo ulteriore che i rapporti tra la sede della giurisdizione pretorile e la sezione distaccata della stessa non davano luogo a problemi di competenza (sono richiamate le pronunce di questa Corte 1992 n. 486 e 1991 n. 8983);
2) per le censure di merito, a) che l'istruttoria della causa aveva dimostrato come il riferimento dell'incarico al Prof. RI da parte di dipendenti della Soc. Edilcostruzioni a tanto abilitati era stato poi ratificato dalla società stessa e b) che la tesi dell'opponente circa l'esistenza di un accordo per la corresponsione del compenso in un importo predeterminato, negata dal RI, era stata fondatamente ritenuta non provata dal Pretore. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la stessa società opponente. Resiste il RI, costituitosi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi del ricorso, illustrati con memoria, la ricorrente denuncia:
1°) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla eccepita litispendenza tra le due cause;
2°) l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla pretesa creditoria del RI.
Il primo motivo è infondato.
Sul rapporto tra le due cause incideva decisivamente il sopravvenuto, con la legge n. 353 del 1990, mutamento della struttura del giudice adito nelle due cause, onde, esclusa la configurabilità di una questione di competenza tra il Pretore di Firenze e quello della sede distaccata di EN (v. sul punto S.U. 1994 n. 1374), il rapporto stesso era regolato proprio dal richiamato - dalla Corte di merito - principio giuridico secondo il quale "il giudice chiamato a pronunciare su questioni di competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza deve aver riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza e, come tali, preclusive dell'applicazione delle relative norme, intese, nelle ipotesi degli artt. 39 e 40 c.p.c., alla determinazione del giudice competente".
Pretura circondariale e sede distaccata della stessa costituiscono un unico ufficio giudiziario (Cass. S.U. 1994 n. 1374 dinanzi richiamata) sicché, al momento della decisione del Pretore, difettava il presupposto stesso della litispendenza, costituito dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, per persone, causa petendi e petitum, dinanzi a due uffici giudiziari diversi. Soccorreva dunque il diverso istituto di cui all'art. 274 c.p.c., correttamente applicato, per il caso di specie, dal Pretore di Firenze.
Infondato, anche per genericità delle enunciazioni di svolgimento, è il secondo motivo.
La ratio decidendi di merito è da individuare nei rilievi fatti dalla Corte di merito circa a) l'intervenuta ratifica, da parte della società Edilcrocetti, del conferimento dell'incarico al Prof. RI ad opera dei dipendenti della società stessa a ciò abilitati, b) l'infondatezza, derivante dal difetto di prova sul punto già rilevato dal primo giudice, della tesi circa l'esistenza di un accordo per la corresponsione di un compenso in una misura predeterminata .
L'ulteriore rilievo della Corte circa la nullità del patto stipulato in violazione delle tariffe professionali costituisce una argomentazione ad adbundantiam essendo evidente che la nullità sarebbe venuta in rilievo se il patto fosse stato provato nella sua effettiva stipulazione - ciò che la Corte stessa ha escluso. A fronte dei rilievi costituenti il fondamento della ratio decidendi il ricorrente ha svolto ora censure del tutto generiche sia nel riferimento alla "estensione della ratifica" sia nell'altro relativo alla dedotta "applicabilità dell'art. 2233 c.c.", punto quest'ultimo per il quale sarebbe stata necessaria una puntualizzazione specifica rispetto alla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di una notula approvata dall'Ordine professionale cui il RI era iscritto.
Il ricorso va dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 129.100 oltre lire 1.500.000 per onorario.
Così deciso addì 7 aprile 1999 nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione.
Depositata in cancelleria il 20 settembre 1999.