Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05 353 /02 NOM DEC OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 13346/00 Consigliere Cron.2. 16248 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Michele DE UC Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: OR UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LAMACCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI studio dell'avvocato GERARDO RIPETTA 22, presso lo 1 cheVESCI, lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in 526 atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 3118/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/07/99 R.G.N. 1714/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino, sezione distaccata di Cirié, UC Amoroso chiedeva la condanna della sua datrice di lavoro, Rete Gamma s.p.a., a pagargli la somma di L. 1.895.649, oltre accessori, a titolo di conguaglio dell'indennità di trasferta corrispostagli per il periodo giugno 1994-10 agosto 1994, durante il quale egli era stato comandato a prestare la propria opera a Genova, e quindi fuori dall'unità operativa presso la quale era stato assunto. In particolare lamentava la violazione della disposizione dell'art. 27, paragr. IV, del c.c.n.l., prevedente la corresponsione ininterrotta dell'indennità di trasferta per tutti i giorni interi compresi tra l'inizio e il termine della trasferta, inclusi i giorni festivi, nonché il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario su cinque giorni. Precisava che egli nel periodo della trasferta aveva subito notevoli disagi, poiché era stato costretto a lasciare la sua abitazione già la Stel domenica sera, potendo poi farvi ritorno solo il venerdì sera, dopo avere completato l'orario di lavoro. La convenuta si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Il Pretore accoglieva integralmente la domanda, con sentenza che era appellata dalla Soc. Rete Gamma. Il Tribunale di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva inadempiente la società convenuta solo quanto all'importo di L. 436.478, oltre interessi e rivalutazione, e conseguentemente condannava il lavoratore a restituire la somma di L. 2.064.440, oltre interessi dall'11.2.1997, in considerazione di quanto egli aveva ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. 3 Il Tribunale, per quanto ancora rileva, riteneva infondata la prima delle doglianze formulate dall'appellante, condividendo l'affermazione del Pretore circa il carattere a tempo indeterminato della trasferta oggetto del giudizio. Osservava, infatti, che, come era pacifico, l'Amoroso, in servizio presso l'unità produttiva di Leinì, a partire dal giugno 1994 era stato comandato a prestare la propria attività a Genova, a tempo indeterminato, in vista di un futuro trasferimento che poi non aveva avuto luogo. Né poteva spiegare efficacia ostativa la circostanza che l'Amoroso nei fine settimana facesse ritorno a casa, dovendosi al riguardo osservare che il lavoratore, terminato l'orario di lavoro, può recarsi dove vuole, senza che la scelta di tornare presso la sua residenza (nella specie in Torino) possa in alcun modo incidere sulla qualificazione del provvedimento adottato dal datore di lavoro nell'ambito delle sue scelte organizzative e produttive. Sulla base di questa conclusione, il giudice d'appello riteneva nella specie applicabile la minore misura dell'indennità di trasferta, prevista dall'art. 27, punto I, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata per le trasferte di durata superiore ai 30 giorni. Passando ad esaminare la questione relativa al diritto o meno dell'Amoroso di percepire l'integrale indennità di trasferta per tutto il periodo della stessa, nonostante il suo rientro a casa nei fine settimana, il Tribunale, premessa un'ampia esposizione della disciplina contrattuale sull'indennità di trasferta, "che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese [dai lavoratori] sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti" come precisato nel citato punto I), rilevava che apparentemente sussisteva un'antinomia tra le varie disposizioni dell'art. 27 del c.c.n.l. Infatti al punto I) 4 era specificato che gli importi complessivi giornalieri, rispettivamente stabiliti per le trasferte di durata pari o superiore a 30 giorni, comprendono due pasti e il pernottamento, e, coerentemente, il punto II) prevedeva per ciascuna di queste tre componenti la corresponsione di un importo parti ad un terzo della indennità complessiva, con la indicazioni delle condizioni per l'erogabilità delle varie componenti, e, in particolare la precisazione, quanto all'indennità di pasto serale e all'indennità di pernottamento, del requisito dell'impossibilità per il lavoratore di fare ritorno alla propria abitazione (usando dei normali mezzi di trasporto). rispettivamente, entro le ore 21 ed entro le ore 22. Invece al punto IV) si prevedeva la spettanza dell'indennità giornaliera di trasferta “ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio e il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana (...), nonché per i giorni di eventuale sospensione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e [che la stessa] sarà computata dall'ora di partenza". Peraltro, il Tribunale rilevava che il contrasto - ricollegabile al fatto che nessun elemento testuale poteva far ritenere che le previsioni di cui al punto II) si riferissero esclusivamente alle trasferte a tempo determinato o a quelle giornaliere era solo apparente, poiché i punti I) e IV) disciplinavano in via - generale ed astratta la spettanza e l'importo dell'indennità di trasferta, mentre al punto II) era previsto in base a quali presupposti spettasse in concreto, giorno per giorno, l'indennità in questione. Ne conseguiva l'insussistenza nella specie del diritto del lavoratore a percepire l'indennità per tutti i giorni compresi nel complessivo periodo di trasferta, essendo risultato che egli faceva ritorno a Torino il venerdì intorno alle 21,30. 5 Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione l'Amoroso, in base a due motivi. La Rete Gamma s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 27, punti I) e IV) del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata, ed erronea e contraddittoria motivazione sul punto. Rileva che il giudice di merito non ha fornito alcuna motivazione convincente a fondamento della sua decisione, in particolare non essendo chiarificatrice delle ragioni dell'esistenza di due norme contraddittorie tra di loro la mera affermazione che ai punti I) e IV) sono disciplinati in via generale ed astratta la spettanza e l'importo dell'indennità di trasferta, mentre al punto II) è previsto in concreto, giorno per giorno, in base a quali presupposti spetti l'indennità stessa. Inoltre non si comprende perché il Tribunale ha dato rilievo al dato letterale in relazione a punti I) e II) e non, invece, in relazione al punto IV, che con l'uso dei del termine "ininterrottamente", e il richiamo a giorni festivi e non lavorativi compresi tra l'inizio e la fine della trasferta, indica chiaramente la volontà delle parti sociali di considerare quel tipo di trasferta come una trasferta unica, all'interno della quale applicare, poi, i criteri per il computo di ogni giornata. Senza contare che l'interpretazione proposta dal tribunale rende inapplicabile la disposizione del punto IV), poiché sempre, o quasi sempre, è possibile il rientro nella propria abitazione entro le ore 21 o 22 nei giorni non lavorativi. 6 Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicazione del trattamento per le indennità di trasferta superiore a giorni 30. Rileva la contraddittorietà esistente tra il procedimento seguito in concreto dal Tribunale, che ha concretamente spezzato il complessivo periodo di trasferta in tanti periodi pari alle settimane di trasferta, e l'applicazione della misura dell'indennità prevista per le trasferte della durata di oltre 30 giorni, basata sull'accertamento, contrastante con tale impostazione, della qualificazione della trasferta come a tempo indeterminato (peraltro in rigetto di un motivo di appello della datrice di lavoro, che da tale rigetto ha conseguito solo risultati positivi). Il ricorso non è fondato. Il primo motivo, come palesa la sua stessa rubrica, in gran parte è inammissibilmente basato sulla enunciazione di una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice di merito e non sulla denuncia della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione. D'altra parte il Tribunale ha fornito una spiegazione comprensibile e logica della ragione per cui ha ritenuto sussistente, tra le disposizioni dei punti I) e II), da un lato, e del punto IV), una coordinazione e non già una contrapposizione tale da richiedere l'individuazione delle diverse fattispecie rispettivamente assoggettate alle une o alle altre di dette disposizioni. Il giudice d'appello ha rilevato, infatti, sulla base di una analitica loro disamina, come nessun elemento testuale delle disposizioni dei primi due punti possa far ritenere che esse si riferiscano esclusivamente alle trasferte a tempo determinato o a quelle giornaliere, né il ricorrente ha in alcun modo censurato tale affermazione. 7 D'altra parte non è concludente l'affermazione del ricorrente secondo cui l'uso del termine “ininterrottamente", con riferimento anche ai giorni festivi, non lavorativi e di sospensione dell'attività lavorativa, indichi la volontà delle parti sociali di considerare le trasferte di durata plurigiornaliera come una trasferta unica, se poi egli stesso afferma che all'interno di detta trasferta devono applicarsi i criteri per il computo di ogni giornata, pertanto apparentemente concordando con il Tribunale. Sicché integra poi una affermazione apodittica, e comunque idonea semmai a proporre una interpretazione alternativa a quella del giudice di merito, e non a censurare la sentenza impugnata per violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti o vizio di motivazione, la tesi che con il punto IV) le parti abbiano voluto dare per pacifico che, nei casi di trasferte continuative, si debbano ritenere automaticamente sussistenti le condizioni in witheste genere previste per la corresponsione dell'indennità di trasferta. Tale conclusione del resto non apparirebbe fornita della evidente logicità pretesa dal ricorrente, anche perché implicherebbe il diritto del lavoratore in deroga con le previsioni dei punti I) e II, riassunti dal Tribunale e, in parte trascritti nello stesso ricorso - alla quota dell'indennità di trasferta relativa al pasto meridiano, anche in caso di fruizione da parte sua di un servizio di mensa anche in trasferta, e alla quota relativa alla cena e al pernottamento, anche quando, per la vicinanza dei luoghi, egli possa del tutto agevolmente ritornare a casa al termine della prestazione lavorativa. D'altra parte anche il quesito, posto dal ricorrente, circa la funzione del punto IV) trova risposta nell'affermazione del Tribunale secondo cui esso concorre con il punto I) a configurare astrattamente l'ambito di operatività del diritto all'indennità di trasferta. E' evidentemente insito, infatti, in talensito, 8 affermazione, il rilievo che il punto IV) ha la funzione di precisare che l'indennità di trasferta (concorrendo le condizioni specificate nelle altre disposizioni) spetta anche nei giorni di mancata prestazione lavorativa. Inoltre non contrasta con la logicità dell'interpretazione fornita dal Tribunale la circostanza che, in relazione a specifiche situazioni, possano essere necessari ulteriori approfondimenti ermeneutici al fine di stabilire, in relazione alla distanze dei luoghi, ai mezzi di trasporto disponibili, alla disciplina contrattuale aziendale delle spese di trasporto, ecc., se sia applicabile la disposizione circa il ritorno del lavoratore presso la sua abitazione. E' infondato anche il secondo motivo, poiché, come risulta dalle considerazioni svolte a proposito del primo motivo, non è ravvisabile. nell'ambito dell'interpretazione della normativa contrattuale fornita dal Tribunale, alcuna contraddizione tra l'affermazione sul carattere continuativo della trasferta e quella dell'inesistenza dell'incondizionato diritto del lavoratore, per il relativo periodo, a tutte le quote dell'indennità di trasferta astrattamente ad esso riferibili. In conclusione, il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sa w Tell diglich land IL CANCELLIERS * Car PA