CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630/2024 R.G., avente per oggetto: “dichiarazione giudiziale di paternità”;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Cultrera giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1) nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) , nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Simona Baù, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in data 6/12/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1399/2024, pronunciata dal Tribunale di Siracusa
[...] in data 7/06/2024 con la quale veniva accolta la domanda proposta da e Controparte_2 CP_1 volta alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale del nei confronti di
[...] Parte_1
con la condanna del al rimborso delle spese sostenute da Controparte_1 Parte_1 CP_2
per il mantenimento della figlia quantificate nella misura di € 43.800,00, oltre al
[...] CP_1 pagamento delle spese di lite e di CTU.
L'appellante ha chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, che venga dichiarata infondata la domanda di riconoscimento della paternità non essendo mai stato convocato dal CTU per eseguire il test del DNA e per l'assoluta irilevanza probatoria delle altre prove poste a fondamento della sentenza
1 gravata (dichiarazioni delle attrici, fotografie che ritraggono insieme al Controparte_2 Parte_1 nel periodo coincidente con la nascita di messaggi inviati dal figlio legittimo del CP_1 Parte_1
a ; dichiarazione testimoniale di ); con conseguente revoca della Controparte_1 Testimone_1 condanna al rimborso delle spese di mantenimento e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituite tempestivamente e le quali, preliminarmente, Controparte_2 Controparte_1 hanno chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per tardività essendo stato proposto oltre i termini di legge, e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. e con il favore delle spese.
All'udienza del 13.11.2025, trattata cartolarmente su concorde richiesta delle parti, acquisite le note telematiche depositate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per tardività della proposta impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, la sentenza di primo grado è stata notificata in data 16 luglio 2024 al Parte_1 personalmente, essendo rimasto lo stesso contumace nel giudizio di primo grado: notifica che è stata rifiutata, come risulta dalla relata in atti. Il termine per l'impugnazione, dunque, ai sensi dell'art. 325
c.p.c. è quello di trenta giorni con decorrenza dal 16.7.2024 -data in cui la notifica si è perfezionata con il rifiuto del destinatario- sicchè, tenuto conto della sospensione feriale, detto termine scadeva il
15 settembre 2024. L'appello, invece, è stato notificato il 4.12.2024 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine stabilito ex lege.
Non rileva, del resto, la circostanza, dedotta dall'appellante, relativa alla prospettata incertezza del soggetto che ha rifiutato il plico (incertezza che sarebbe avvalorata, a dire della difesa, dall'indicazione erronea del codice fiscale del indicato in sentenza impugnata). Va, invero, Parte_1 rammentato che nella notificazione a mezzo del servizio postale -come nel caso di specie-, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso e ha il medesimo contenuto, “essendo egli tenuto, ai fini della validità della notifica, a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulla persona che riceve
l'atto, indicativa delle proprie qualità. Ne consegue che , anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale
2 nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (Cass n. 2421 del 4/02/2014 e in senso analogo Cass n. 11452/2003).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve dichiararsi inammissibile perché tardivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi e che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30/5/2002 n.115, i compensi dovuti sono ridotti della metà, va liquidato l'importo di €1.736,50, di cui € 514,50 (metà di €1.029,00) per fase di studio della controversia,
€354,50 (metà di € 709,00) per fase introduttiva del giudizio ed € 867,50 (metà di € 1.735,00) per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1630/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Siracusa del 7 giugno 2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte, e Controparte_2 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € €1.736,50 per compensi, oltre alle spese
[...] forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania in data 20.11.2025 nella camera di consiglio della sezione della Famiglia, della
Persona e dei Minori della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori – composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630/2024 R.G., avente per oggetto: “dichiarazione giudiziale di paternità”;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Cultrera giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1) nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) , nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Simona Baù, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in data 6/12/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1399/2024, pronunciata dal Tribunale di Siracusa
[...] in data 7/06/2024 con la quale veniva accolta la domanda proposta da e Controparte_2 CP_1 volta alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale del nei confronti di
[...] Parte_1
con la condanna del al rimborso delle spese sostenute da Controparte_1 Parte_1 CP_2
per il mantenimento della figlia quantificate nella misura di € 43.800,00, oltre al
[...] CP_1 pagamento delle spese di lite e di CTU.
L'appellante ha chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, che venga dichiarata infondata la domanda di riconoscimento della paternità non essendo mai stato convocato dal CTU per eseguire il test del DNA e per l'assoluta irilevanza probatoria delle altre prove poste a fondamento della sentenza
1 gravata (dichiarazioni delle attrici, fotografie che ritraggono insieme al Controparte_2 Parte_1 nel periodo coincidente con la nascita di messaggi inviati dal figlio legittimo del CP_1 Parte_1
a ; dichiarazione testimoniale di ); con conseguente revoca della Controparte_1 Testimone_1 condanna al rimborso delle spese di mantenimento e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituite tempestivamente e le quali, preliminarmente, Controparte_2 Controparte_1 hanno chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per tardività essendo stato proposto oltre i termini di legge, e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. e con il favore delle spese.
All'udienza del 13.11.2025, trattata cartolarmente su concorde richiesta delle parti, acquisite le note telematiche depositate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per tardività della proposta impugnazione.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, la sentenza di primo grado è stata notificata in data 16 luglio 2024 al Parte_1 personalmente, essendo rimasto lo stesso contumace nel giudizio di primo grado: notifica che è stata rifiutata, come risulta dalla relata in atti. Il termine per l'impugnazione, dunque, ai sensi dell'art. 325
c.p.c. è quello di trenta giorni con decorrenza dal 16.7.2024 -data in cui la notifica si è perfezionata con il rifiuto del destinatario- sicchè, tenuto conto della sospensione feriale, detto termine scadeva il
15 settembre 2024. L'appello, invece, è stato notificato il 4.12.2024 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine stabilito ex lege.
Non rileva, del resto, la circostanza, dedotta dall'appellante, relativa alla prospettata incertezza del soggetto che ha rifiutato il plico (incertezza che sarebbe avvalorata, a dire della difesa, dall'indicazione erronea del codice fiscale del indicato in sentenza impugnata). Va, invero, Parte_1 rammentato che nella notificazione a mezzo del servizio postale -come nel caso di specie-, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso e ha il medesimo contenuto, “essendo egli tenuto, ai fini della validità della notifica, a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulla persona che riceve
l'atto, indicativa delle proprie qualità. Ne consegue che , anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale
2 nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (Cass n. 2421 del 4/02/2014 e in senso analogo Cass n. 11452/2003).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve dichiararsi inammissibile perché tardivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dei parametri minimi e che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30/5/2002 n.115, i compensi dovuti sono ridotti della metà, va liquidato l'importo di €1.736,50, di cui € 514,50 (metà di €1.029,00) per fase di studio della controversia,
€354,50 (metà di € 709,00) per fase introduttiva del giudizio ed € 867,50 (metà di € 1.735,00) per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1630/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Siracusa del 7 giugno 2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte, e Controparte_2 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € €1.736,50 per compensi, oltre alle spese
[...] forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Si dà atto che sussiste il presupposto processuale di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania in data 20.11.2025 nella camera di consiglio della sezione della Famiglia, della
Persona e dei Minori della Corte di Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
3