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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI UA, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
vista la rinuncia alla trattazione del ricorso trasmessa dall'avvocato Guido Contestabile, difensore di DI UA;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del 21/05/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di UA DI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2095 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 18/12/2024 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UA DI contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede che delle esigenze cautelari. 3. Dopo la proposizione del ricorso, è stato trasmesso un atto di rinuncia alla sua trattazione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, così dovendo interpretarsi la rinuncia alla sua trattazione, espressamente correlata alla "sopravvenuta carenza di interesse". 2. Non essendo stata neppure allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che faccia venire meno l'interesse al ricorso, tale non essendo la generica dizione contenuta nella rinuncia alla sua trattazione, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 2 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/12/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
vista la rinuncia alla trattazione del ricorso trasmessa dall'avvocato Guido Contestabile, difensore di DI UA;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del 21/05/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di UA DI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2095 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 18/12/2024 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UA DI contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede che delle esigenze cautelari. 3. Dopo la proposizione del ricorso, è stato trasmesso un atto di rinuncia alla sua trattazione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, così dovendo interpretarsi la rinuncia alla sua trattazione, espressamente correlata alla "sopravvenuta carenza di interesse". 2. Non essendo stata neppure allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che faccia venire meno l'interesse al ricorso, tale non essendo la generica dizione contenuta nella rinuncia alla sua trattazione, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 2 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/12/2024.