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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10017 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella per- sona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18371/2020 promossa
DA
Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Marino Vittorio Bottini e Simona Falconieri
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_2
(ora “ e in avanti, per Parte_1
1 brevità, “ ” o “ ) conveniva in giudizio l Pt_2 Pt_1 [...]
Contr
(d'ora in avanti “ ) chiedendo di accertare la Controparte_2 correttezza delle codificazioni attribuite a 61 interventi di chirurgia vertebrale, identifi- cati dai corrispondenti numeri di cartelle cliniche, e per l'effetto di riconoscere il suo di- Contr ritto a ricevere da la remunerazione prevista per tali interventi per un importo pari a euro 701.192,00.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva che: Contr
- nel settembre del 2019 il Nucleo Operativo di Controllo (NOC) di aveva effet- tuato una verifica di appropriatezza su 1.046 cartelle cliniche relative a interventi di chi- rurgia endoprotesica e di chirurgia vertebrale eseguiti dal tra aprile 2018 e Pt_1 maggio 2019, e all'esito, aveva contestato la codificazione attribuita a 121 interventi, ri- tenendo più corretto attribuire codificazioni comportanti una remunerazione inferiore;
- come previsto dalla normativa regionale, l' aveva presentato le proprie
contro
- Pt_2
Cont deduzioni al direttore generale di in merito a 71 pratiche relative a interventi di chirurgia vertebrale, cui era seguita la procedura di verifica da parte della Commissione Contr di Valutazione istituita presso l'Unità Operativa di Controllo di
- la Commissione aveva accolto le controdeduzioni soltanto per 11 pratiche, mentre per le restanti 60 aveva confermato la derubricazione operata dal NOC, con conseguente variazione in diminuzione del rimborso;
- ai fini del rimborso delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture ospedaliere è stato elaborato un sistema di classificazione dei ricoveri per gruppi omogenei di diagno- si (c.d. DRG): tale sistema prevede che ogni episodio di ricovero sia classificato con co- dici predefiniti in base alle sue caratteristiche principali, idonee a identificare i costi sop- portati, l'insieme delle quali comporta la riconducibilità ad uno specifico DRG, ossia ad una specifica valorizzazione e, dunque, ad una specifica remunerazione;
- sia a livello nazionale che regionale sono state elaborate delle linee guida per la corret- ta compilazione delle schede di dimissione e per la corretta codificazione degli interven- ti e delle pratiche eseguite;
- l'evoluzione delle tecniche rende a volte complessa l'esatta individuazione del DRG cui ricondurre determinati interventi, ragion per cui, a decorrere dal 2009, è stato costi- tuito presso la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia il “Gruppo di La-
2 voro, Accreditamento, Appropriatezza e Controlli” con il compito di fornire indicazioni clinicamente condivise (c.d. “GdL”);
- tutte le pratiche oggetto della presente controversia riguardano interventi di artrodesi, intendendosi per “artrodesi” un intervento chirurgico che determina una fusione artico- lare, ciò che si può realizzare con tecniche differenti, ognuna classificata con un proprio codice di intervento che può a sua volta determinare un differente DRG;
Contr
- nel caso in esame, aveva ritenuto non corretta l'attribuzione alle suddette 60 pra- tiche delle codifiche proprie degli interventi di artrodesi, in quanto la descrizione conte- nuta nei verbali operatori non dava conto dell'effettuazione, in ciascuna fase di inter- vento, dell'attività di “cruentazione” e di apposizione di “innesto osseo”, aspetti questi rite- nuti dirimenti ai fini della corretta attribuzione dei detti codici di “artrodesi” in base alle indicazioni di cui al verbale del GdL del 13.6.2014 e alla nota regionale prot. n.
G1.2019.0003607 del 29.01.2019 recante “Chiarimenti in merito alle regole di codifica delle prestazioni di ricovero di chirurgia vertebrale”; Contr
- il richiamo ai suddetti provvedimenti da parte di era inappropriato in quanto le indicazioni da essi fornite riguardavano interventi di chirurgia vertebrale aventi caratte- ristiche del tutto differenti da quelle oggetto della verifica in questione (atteso che non si tratta di interventi di artrodesi svolti con l'utilizzo del dispositivo ASPEN, ossia di serbatoio in titanio che consente la fissazione dei processi spinosi) e, comunque, non contenevano né una definizione generale di “artrodesi”, né prescrizioni di codifica esau- stive circa gli interventi di “artrodesi”;
- le indicazioni contenute nella nota regionale del 29.01.2019 non potevano poi essere invocate poiché, da un lato, contenute in un atto successivo al periodo in cui l Pt_2 aveva svolto gli interventi e attribuito i codici e, dall'altro, emanate da un soggetto in- competente a fornire chiarimenti circa l'appropriata codifica degli interventi;
- in ogni caso, gli interventi svolti dall' configurano “artrodesi” in senso proprio Pt_2 anche in base alle indicazioni di cui al verbale del GdL del 13.6.2014 e alla nota regiona- le del 29.01.2019, come si evince dalla descrizione degli interventi riportata nei verbali operatori e nei moduli di rettifica in cui, pur non comparendo le espressioni “cruenta- zione” e “apposizione di innesto osseo”, la terminologia tecnica utilizzata e la tipologia
3 di tecnica chirurgica seguita (e descritta) rendono evidente la reale natura dell'intervento;
- l'approccio formalistico adottato da ATS era pertanto inaccettabile, non essendo escluso l'utilizzo di una terminologia equivalente ancorché non identica e dovendosi comunque vagliare l'appropriatezza delle codificazioni sulla base delle caratteristiche ef- fettive dell'intervento come descritte nei singoli verbali operatori. Contr 2. – Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inadempimento del agli obblighi Pt_1 contrattuali di corretta compilazione e rendicontazione delle prestazioni sanitarie e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, sostenendo che l'attrice non avesse assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
3. – Istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – Prima di passare ad analizzare le questioni sottese alle domande formulate nel pre- Cont sente giudizio, occorre rilevare che analoghe controversie insorte tra e gestori di strutture sanitarie (tra cui l'odierna attrice) in merito ai rimborsi spettanti alle seconde per interventi di artrodesi sono già state decise da questa Sezione con sentenze n.
5659/2022 del 27.06.2022 e n. 3862/2023 del 11.05.2023, entrambe confermate in ap- pello con sentenze n. 2777/2024 e n. 2282/2025.
A tali decisioni il Tribunale intende dare continuità, trattandosi di pronunce motivate in modo diffuso e supportate da valutazioni condivisibili che ben si attagliano alla vicenda in esame.
5. – Le pratiche di chirurgia vertebrale oggetto di causa riguardano interventi di artrode- si, classificati dal attraverso i codici di procedura 81.00 e seguenti ritenuti ap- Pt_1 propriati a seconda del tipo di intervento eseguito e della tecnica di fusione utilizzata.
Nello specifico, l' ha utilizzato: Pt_2
i. DRG 496 (“Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore”) in tutte le ipo- tesi in cui l'intervento si è svolto in due successivi tempi chirurgici (l'uno anteriore e l'altro posteriore), dando così luogo ad una artrodesi con doppio approccio o artro- desi combinata;
4 ii. DRG 498 (“Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC”) nei casi in cui l'intervento si è svolto in un solo tempo chirurgico con approccio solo anteriore (at- traverso una apertura della cavità addominale o toracica), dando luogo ad una artro- desi lombare anteriore.
Il NOC ha modificato i suddetti DRG ritenendo rilevante un solo momento chirurgico
(in alcuni dei casi in cui la struttura aveva codificato l'intervento come di doppia artro- desi) oppure riconducendo gli interventi di artrodesi a interventi di stabilizzazione o fis- sazione vertebrale.
Tale valutazione è stata successivamente confermata da ATS con riguardo a 60 delle 71 pratiche di chirurgia derubricate dal NOC. Con provvedimento trasmesso all'attrice il
30.01.2020 il Direttore UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero di ATS rilevava che “[i]l razionale delle modifiche è lo stesso in tutte le pratiche: laddove nei verbali operatori non si è trovata evidenza di effettuata artrodesi, in tutte le sue fasi, così come definita dalle regole di codifica re- gionali vigenti, è stato eliminato il codice di artrodesi e sostituito con i codici di stabilizzazione vertebra- le o altra procedura, secondo quanto descritto nel verbale di intervento. Laddove sia stato eliminato il codice di artrodesi in uno solo dei due tempi di una artrodesi codificata come combinata, la pratica è stata codificata con il DRG corrispondente al tipo di artrodesi considerata congrua e non più come ar- trodesi combinata” (all. 7 fasc. attrice).
Veniva altresì precisato che la valutazione su ciascuna cartella clinica oggetto di
contro
- deduzioni sarebbe stata compiuta tenendo conto sia della definizione di artrodesi pre- sente nel GdL del 13.06.2014 (in cui si dice, tra l'altro, che “[a]i fini del giudizio di con- gruenza dei codici di procedura impiegati [è] dirimente […] la lettura dei verbali operatori”: all. 8 fasc. attrice), sia delle indicazioni derivanti dalla nota regionale del 29.01.2019.
6. – Il Tribunale ritiene che le cartelle cliniche e i verbali operatori rilevino in quanto contenenti la descrizione dell'attività sanitaria resa e che risultino perciò strumentali alla verifica della corretta codificazione attribuita agli interventi di artrodesi, acquisendo tut- tavia rilevanza l'attività concretamente svolta e non la terminologia usata per descriver- la.
In tale prospettiva, quindi, nella descrizione delle attività operatorie contenuta nelle car- telle cliniche rileva non solo la presenza dei termini “cruentazione” e “innesto osseo”, ma
5 anche l'utilizzo di espressioni diverse e tuttavia equivalenti in quanto indicative di prati- che operatorie analoghe o similari che conducono ai medesimi risultati.
Come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano nelle sentenze n. 2777/2024 e n.
2282/2025, se è vero che la Delibera della Giunta regionale N. VII/12692 del 10 aprile
2003, che disciplina le funzioni di controllo del NOC, impone a quest'ultimo, in sede di verifica del rimborso spettante alle strutture sanitarie accreditate, una mera operazione di verifica della corrispondenza tra i codici di diagnosi e di procedure presenti sulle
S.D.O. (schede di dimissioni ospedaliere) e i contenuti della cartella clinica (c.d. control- lo di congruenza), “nondimeno […] la ratio di tale disposizione è da individuarsi in un'esigenza di semplificazione che non può tradursi in un'indiscriminata prevalenza della forma sulla sostanza, in violazione del principio di ragionevolezza, nonché del diritto al contraddittorio laddove, come nel caso di specie, avverso le valutazioni del N.O.C. siano state formulate puntuali contestazioni e laddove emerga con sufficiente certezza, all'esito di specifiche indagini, che la diversa qualificazione sia dipesa da un me- ro vizio formale, piuttosto che dal difetto di qualità intrinseche dell'intervento”. E infatti, “se da un la- to è del tutto logico che, in sede di controllo da parte del N.O.C., si tenga conto di dati strettamente formali, data la mole di cartelle cliniche e di documenti da vagliare, dall'altro è altrettanto logico che, qualora vengano formulate deduzioni da parte del soggetto interessato, esse vengano compiutamente va- lutate”, onde il meccanismo dei controlli previsto dalla disciplina di settore non esclude che le valutazioni del NOC possano costituire oggetto di contestazione e che le conte- stazioni debbano essere successivamente scrutinate nel rispetto del principio di ragio- nevolezza e di prevalenza della sostanza sulla forma (Trib. Milano n. 3862/2023).
In quest'ordine di concetti, la tesi secondo cui basterebbe un'incompiuta descrizione dell'operazione nella cartella clinica per giustificare la riduzione del rimborso dovuto al- la struttura sanitaria non può trovare accoglimento, dovendosi al contrario ritenere, alla luce della ratio sottesa alla normativa in esame, “che un controllo meramente formale non sia idoneo a legittimare la derubricazione dei codici operatori (con conseguente diffalco del rimborso) laddove la struttura accreditata abbia mosso contestazioni sostanziali che, nel caso di specie, si sono rivelate fondate […]”(cfr. ancora App. Milano n. 2777/2024).
7. – Ciò detto, in questa sede assumono valore centrale le indagini che il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto sulle 60 pratiche oggetto di contestazione, analizzando in dettaglio l'attività operatoria descritta nei verbali di intervento.
6 Il CTU ha in primo luogo fornito una definizione di artrodesi, identificandola con
“quell'azione chirurgica che trasforma qualsiasi articolazione da mobile a statica” e che “può avvenire sia utilizzando dei mezzi di sintesi metallici e/o sintetici (chiodi, viti, placche, gabbie, ecc) sia innesti ossei (osso autologo, eterologo ecc.)”, tramite procedure di differente invasività e complessità a seconda della differente tecnica chirurgica utilizzata (pagg. 6 ss. della relazione).
Ha poi aggiunto che gli innesti ossei giocano un ruolo fondamentale nella guarigione della deformità vertebrale, garantendo non solo l'immobilizzazione degli arti, ma anche la solidificazione dell'osso articolare, e che le attività di “cruentazione”, “scarificazione dei tessuti”, “preparazione dei piatti vertebrali” (o “posizionamento della Cage”), “sche- letrizzazione”, “esposizione delle faccette articolari”, “decorticazione dei processi arti- colari” e “artrectomia” identificano le fasi o i tempi operativi necessari all'artrodesi, ma non rappresentano di per sé e da sole l'ottenimento dell'artrodesi, e possono coesistere in differenti modalità all'interno dello stesso intervento chirurgico.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU ha analizzato le singole cartelle cliniche (cfr. pagg. da 43 a 47 della relazione) e ha infine appurato che:
a) con riguardo alle 34 cartelle cliniche contrassegnate con i nn. 2018009731,
2018010658, 2018010834, 2018010840, 2018011059, 2018011074, 2018011659,
2018012013, 2018012232, 2018012591, 2018012594, 2018012800, 2018012802,
2019000302, 2019000587, 2019000924, 2019001289, 20180077266,
2018008529, 2018009605, 2018010091, 2018010260, 2018010389, 201814332,
2018007799, 2018008207, 2018009350, 2018010499, 2018010856, 2018011995,
2018013183, 2019002641, 2018015285 e 2018011907, la semplice descrizione contenuta nei verbali operatori consente di affermare che l' ha eseguito Pt_2 un intervento di artrodesi e che la codifica attribuita è corretta, facendo i verbali esplicito riferimento all'apposizione di innesto osseo (Attrax) e/o di una cage in coroent, unitamente all'effettuazione, a seconda dei casi, di un'artrectomia e/o di un'attività di cruentazione e/o di scheletrizzazione;
b) alle stesse conclusioni possa giungersi per le 12 cartelle contrassegnate con i nn.
2019007440, 2018011183, 2018006212, 2018006685, 2018007063, 2018007102,
2018007442, 2018007695, 2018010648, 2018013179, 2018006022, 2018011267, tenuto conto delle precisazioni fornite nei moduli di rettifica dei verbali opera-
7 tori (addendum) predisposti dall'Istituto per chiarire le attività effettivamente svolte e descritte con terminologia diversa nei verbali operatori;
c) gli interventi di cui alle restanti 14 cartelle non rispondano invece alla definizio- ne di artrodesi.
8. – Il Tribunale ritiene che, mentre le conclusioni compendiate alle lett. a) e c) siano condivisibili e meritino di essere confermate, le prestazioni considerate alla lett. b) deb- bano essere invece escluse dal novero di quelle qualificabili come artrodesi e rimborsa- bili come tali.
L'accertamento della sussistenza del diritto al rimborso deve infatti necessariamente poggiare sulla descrizione dell'intervento contenuta nel verbale operatorio, senza possi- bilità di valorizzare le integrazioni fornite dall'Istituto attraverso moduli di rettifica for- mati in un momento successivo e inseriti in cartella al dichiarato fine di porre rimedio a carenze descrittive dei verbali che già in passato avevano portato a contestazioni di ATS analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Il in particolare, ha chiarito di aver provveduto all'inserimento di “specifici 'mo- Pt_1 duli di rettifica dei verbali operatori' nei quali il chirurgo ha meglio specificato quanto già dettagliato nel verbale operatorio […], specificando di aver effettuato una cruentazione (laddove l'utilizzo di tale speci- fico termine risultasse mancante) e di aver provveduto all'apposizione di osso (laddove ciò non specifica- to) oppure di averlo lasciato in situ, a seguito della cruentazione, dei frammenti ossei tali da consentire la rifusione ossea e dunque l'artrodesi” (cfr. pag. 25 dell'atto di citazione).
Nel caso in esame, tuttavia, i moduli sono stati utilizzati non per eliminare semplici er- rori materiali del verbale operatorio ma per correggere a posteriori la descrizione dell'intervento così come risultante dal verbale, introducendo nel documento elementi sostanziali inediti allo scopo di ottenere un rimborso maggiore rispetto a quello attri- buibile alla prestazione per come descritta in cartella. Cont Come correttamente evidenziato dalla difesa di la necessità di riportare e descrive- re nel registro operatorio ogni fase dell'intervento risponde non solo ad esigenze di co- difica, ma serve soprattutto a garantire le caratteristiche di rappresentatività, coevità, certezza, definitività e coerenza che la documentazione sanitaria deve necessariamente possedere.
8 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico produce effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e documenta, altresì, le attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. Trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi (Sez.
5, n. 55385 del 22/10/2018, Rv. 274607 – 01, in motivazione;
Sez. 5, n. 31858 del
16/04/2009, P., Rv. 244907 – 01, secondo la quale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza).
Ne deriva che le attestazioni rese dal pubblico ufficiale mediante annotazione su cartella clinica – e sui documenti che vi accedono, quali il diario clinico e la scheda di dimissioni ospedaliere – debbono rispon- dere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, nonché di completezza delle informazioni, di immediatezza della redazione rispetto all'atto medico descritto e di continuità delle annotazioni, in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.
La descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica deve dunque essere completa, oltre che veri- tiera, non potendo essere tale onere assolto attraverso l'implicito rinvio ad altri atti”, tanto più se le circostanze omesse risultano centrali nella dinamica dell'intervento e nelle sue conse- guenze (Cass. pen. n. 17647/2025).
Al pari della cartella clinica, anche il registro operatorio – il cui contenuto deve essere integralmente riprodotto nella cartella – ha valore di atto pubblico in ragione della sua intrinseca natura e della precipua finalità di soddisfacimento di esigenze di pubblica fe- de, in funzione della documentazione e informazione del tipo di intervento invasivo praticato ai pazienti, delle modalità con cui è stato posto in essere, degli operatori che vi hanno preso parte e delle attività da ciascuno espletate (Cass. pen. n. 23732/2013; Cass. pen. n. 15953 /2012; Cass. pen. n. 11366/1989).
Nella stesura di tale documento l'autore è pertanto chiamato a rappresentare la sequen- za dell'attività chirurgica secondo criteri di esattezza formale, chiarezza espositiva, con- testualità e immodificabilità dell'atto, non essendo ammesse correzioni successive o adeguamenti ex post del suo contenuto, posto che dall'accuratezza e dalla tempestività di redazione del verbale possono derivare diritti e obblighi per lo Stato e per il paziente
9 (Cass. pen. n. 1329/1984 e Cass. pen. n. 476/1983). Del resto, l'integrazione apportata a un documento già definitivo e perfetto, fatto salvo il caso dell'emenda dell'errore ma- teriale, determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare fatti diversi da quelli che rap- presentava e documentava nel suo tenore originale, con conseguente lesione dell'interesse sociale a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame, è evidente che l'affermazione tardiva, da parte dell , di avere Pt_2 effettuato una cruentazione o di aver provveduto all'apposizione di osso, in mancanza di una descrizione chiara e particolareggiata di simili attività nei verbali originari, modi- fica l'elemento contenutistico degli atti, introducendo elementi nuovi non desumibili dalle espressioni e dai termini utilizzati nelle annotazioni effettuate subito dopo gli in- terventi (elementi che – rileva il CTU a pag. 23 della relazione – “nella maggior parte dei ca- si, se ritenuti validi, determinano, una sostanziale differenza in termini di descrizione delle procedure eseguite”).
In questo senso, dunque, le precisazioni svolte da parte attrice nei verbali di rettifica non possono essere valorizzate a suo vantaggio ai fini del riconoscimento del rimborso previsto per le operazioni di artrodesi.
9. – L'adozione di un criterio di valutazione sostanziale, incentrato sull'apprezzamento in concreto delle caratteristiche dei singoli interventi per come emergenti dai verbali operatori, induce in conclusione a riconoscere la correttezza delle codificazioni attribui- te dall' agli interventi di chirurgia vertebrale di cui alle pratiche nn. 2018009731, Pt_2
2018010658, 2018010834, 2018010840, 2018011059, 2018011074, 2018011659,
2018012013, 2018012232, 2018012591, 2018012594, 2018012800, 2018012802,
2019000302, 2019000587, 2019000924, 2019001289, 20180077266, 2018008529,
2018009605, 2018010091, 2018010260, 2018010389, 201814332, 2018007799,
2018008207, 2018009350, 2018010499, 2018010856, 2018011995, 2018013183,
2019002641, 2018015285 e 2018011907, con esclusione di quelle rimanenti.
Per i suddetti interventi spetta dunque a parte attrice la remunerazione prevista dai
DRG scaturenti dalle codifiche di intervento originariamente applicate.
10 10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo ap- plicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della causa (nei limiti entro i quali il diritto di parte attrice è stato ritenuto fondato) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno pa- rimenti poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincen- zo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_4
di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
[...] CP_1
- dichiara la correttezza delle codificazioni attribuite da parte attrice agli interventi di chirurgia vertebrale di cui alle pratiche nn. 2018009731, 2018010658, 2018010834,
2018010840, 2018011059, 2018011074, 2018011659, 2018012013, 2018012232,
2018012591, 2018012594, 2018012800, 2018012802, 2019000302, 2019000587,
2019000924, 2019001289, 20180077266, 2018008529, 2018009605, 2018010091,
2018010260, 2018010389, 201814332, 2018007799, 2018008207, 2018009350,
2018010499, 2018010856, 2018011995, 2018013183, 2019002641, 2018015285 e
2018011907;
- dichiara che, in relazione agli interventi indicati al precedente capo,
[...]
è tenuta a corrispondere a Controparte_2 [...] la remunerazione prevista dai DRG Parte_3 derivante dalle codifiche originariamente applicate;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro
1.715,58 per esborsi e in euro 19.375,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
11 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 27.12.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
12