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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1054/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ggi 9 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI ROMANO Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Controparte_1 Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. LOMBARDI ROMANO che lo Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che la Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n.13106 del 26/04/2023 notificata in pari data, per chiederne l'annullamento previa sospensione, con cui la aveva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa di € 620,45 in conseguenza del processo verbale nr. 5569 del 15.10.2019 notificato il 25/11/2019 con cui gli Agenti della Polizia Municipale del contestavano al sig. Parte_2
odierno ricorrente, quale obbligato in solido ex art. 6 della L. 689/81, la violazione Parte_1 dell'art. 192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 255 comma 1 dello stesso.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, l'errata applicazione dell'art. 6 della L. 689/1981, oltreché l'insussistenza dell'illecito di cui agli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva documentalmente.
All'udienza del 9.12.2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
pagina 2 di 4 L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Il fatto
L'ordinanza di ingiunzione oggi impugnata era stata emessa in quanto in data 07/09/2019 alle ore 19.45, in Grosseto Strada dei laghi “un soggetto di sesso maschile abbandonava(no) fuori dal cassonetto dell'indifferenziata un sacco di plastica….utilizzando per il trasporto dei rifiuti descritti l'autoveicolo Fiat Panda targato Z37OWN intestato a sopra generalizzato. Parte_1
L'accertamento si era perfezionato a seguito della visione del file video denominato 20190907194831 memorizzato su supporto magnetico a seguito di riprese tratte dal sistema di video sorveglianza installato da personale di 6 come da verbale 06/09/2019 in relazione alla Delibera di Pt_3
Giunta del nr. 16 del 03/04/2019”. Parte_2
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente lamenta il difetto di motivazione. L'eccezione appare fondata laddove si rileva che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza Cass. Civ, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti Cass. Civ., VI, 30/07/20 N° 16316 e Cass. Civ., II, 31/07/21 N° 21924).
Entrando nel merito della questione, l'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. La violazione di tale articolo prevede sanzioni amministrative, ma la responsabilità solidale del proprietario del veicolo è un punto dibattuto che dipende dalle circostanze specifiche e dalla giurisprudenza. L'articolo 192 stabilisce un divieto generale di abbandono dei rifiuti;
i trasgressori sono tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino ambientale dell'area. In caso di inottemperanza, l'autorità competente emette un'ordinanza per l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.
La questione della responsabilità solidale del proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto e l'abbandono dei rifiuti è complessa e oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali. La giurisprudenza tende a ritenere il proprietario del veicolo obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito al pagamento delle spese a meno che non dimostri l'estraneità ai fatti (ad esempio, provando il furto del mezzo prima dell'abbandono), spettando al proprietario del veicolo dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire la commissione dell'illecito o che l'utilizzo del mezzo è avvenuto contro la sua volontà.
pagina 3 di 4 In sintesi, la contestazione si basa sul principio che il proprietario del mezzo ha una responsabilità oggettiva sulla custodia e l'uso del proprio bene, è onere del proprietario discolparsi fornendo prova contraria, dimostrando di non essere coinvolto nell'abbandono dei rifiuti.
Si deve rilevare nel caso di specie che il ricorrente non è riuscito a fornire la prova della sua assenza di colpa o mancata responsabilità nella commissione dell'illecito.
Ravvisato che risultano integrati i presupposti di fatto e di diritto dell'illecito contestato, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità della questione trattata ad esclusione della fase di trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1054/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ggi 9 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI ROMANO Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Sophia Controparte_1 Demasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. LOMBARDI ROMANO che lo Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che la Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n.13106 del 26/04/2023 notificata in pari data, per chiederne l'annullamento previa sospensione, con cui la aveva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa di € 620,45 in conseguenza del processo verbale nr. 5569 del 15.10.2019 notificato il 25/11/2019 con cui gli Agenti della Polizia Municipale del contestavano al sig. Parte_2
odierno ricorrente, quale obbligato in solido ex art. 6 della L. 689/81, la violazione Parte_1 dell'art. 192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 255 comma 1 dello stesso.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, l'errata applicazione dell'art. 6 della L. 689/1981, oltreché l'insussistenza dell'illecito di cui agli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto, con la conseguente condanna al pagamento della sanzione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva documentalmente.
All'udienza del 9.12.2025 la causa veniva discussa previo deposito delle note conclusive ed il Giudice alla presenza delle parti presenti dava lettura della sentenza e del dispositivo.
pagina 2 di 4 L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Il fatto
L'ordinanza di ingiunzione oggi impugnata era stata emessa in quanto in data 07/09/2019 alle ore 19.45, in Grosseto Strada dei laghi “un soggetto di sesso maschile abbandonava(no) fuori dal cassonetto dell'indifferenziata un sacco di plastica….utilizzando per il trasporto dei rifiuti descritti l'autoveicolo Fiat Panda targato Z37OWN intestato a sopra generalizzato. Parte_1
L'accertamento si era perfezionato a seguito della visione del file video denominato 20190907194831 memorizzato su supporto magnetico a seguito di riprese tratte dal sistema di video sorveglianza installato da personale di 6 come da verbale 06/09/2019 in relazione alla Delibera di Pt_3
Giunta del nr. 16 del 03/04/2019”. Parte_2
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente lamenta il difetto di motivazione. L'eccezione appare fondata laddove si rileva che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza Cass. Civ, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti Cass. Civ., VI, 30/07/20 N° 16316 e Cass. Civ., II, 31/07/21 N° 21924).
Entrando nel merito della questione, l'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. La violazione di tale articolo prevede sanzioni amministrative, ma la responsabilità solidale del proprietario del veicolo è un punto dibattuto che dipende dalle circostanze specifiche e dalla giurisprudenza. L'articolo 192 stabilisce un divieto generale di abbandono dei rifiuti;
i trasgressori sono tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino ambientale dell'area. In caso di inottemperanza, l'autorità competente emette un'ordinanza per l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.
La questione della responsabilità solidale del proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto e l'abbandono dei rifiuti è complessa e oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali. La giurisprudenza tende a ritenere il proprietario del veicolo obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito al pagamento delle spese a meno che non dimostri l'estraneità ai fatti (ad esempio, provando il furto del mezzo prima dell'abbandono), spettando al proprietario del veicolo dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire la commissione dell'illecito o che l'utilizzo del mezzo è avvenuto contro la sua volontà.
pagina 3 di 4 In sintesi, la contestazione si basa sul principio che il proprietario del mezzo ha una responsabilità oggettiva sulla custodia e l'uso del proprio bene, è onere del proprietario discolparsi fornendo prova contraria, dimostrando di non essere coinvolto nell'abbandono dei rifiuti.
Si deve rilevare nel caso di specie che il ricorrente non è riuscito a fornire la prova della sua assenza di colpa o mancata responsabilità nella commissione dell'illecito.
Ravvisato che risultano integrati i presupposti di fatto e di diritto dell'illecito contestato, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità della questione trattata ad esclusione della fase di trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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