Sentenza 20 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
+ $ % ??Y ¢ AP REGISTRAZIONE E BOLLO POP ITAL ANO00725 /03 991, N.374 PACE) REPUBBLICA ITALIAN. LA COR DICASSAZIONE Oggetto SENTENZA SEZIONE TERZA CIVILE CONCILIATORE RICORSO PER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CASSIZIONE Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente - R.G.N. 8834/98 Cron. 1569 Dott. Paolo VITTORIA -Rel. Consigliere Consigliere Dott. Italo PURCARO - Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.25/10/02 - Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUROBUNKER MILAZZO 22, presso lo studio dell'avvocato GANGEMI DOMENICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSICURAZIONI PRIMARIE FONDO ENEL SPA, SAI SPA GARANZIA;
intimati .. .... avversO la sentenza n. 20/98 del Giudice conciliatore di MESSINA, 10/01/1998, depositata il 11/02/98; rg.624/89; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2015 -1- udienza del 25/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. . -2- Svolgimento del processo con la 1. L'EN conveniva in giudizio la società UN e, di Messina,citazione a comparire davanti al conciliatore notificata il 27.12.1989, ne chiedeva la condanna а pagare la somma di L. 500 mila, aumentata di rivalutazione ed interessi. Esponeva che un veicolo di proprietà della società, il giorno 14.5.1987, a Messina, in località San Raineri, via Don Blasco, era andato a cozzare contro un palo in cemento armato della linea elettrica danneggiandolo. - La società UN si costituiva in giudizio, resisteva 2. all'accoglimento della domanda e, autorizzatavi, con la citazione notificata il 26.3.1990, chiamava in causa la società Titano, contro cui proponeva la domanda d'essere tenuta indenne. La società Titano non si costituiva in giudizio.3. - - L'EN non prendeva conclusioni contro la Titano.
4. Il conciliatore riteneva provato il fatto e con sentenza 5. dell'11.2.1998 condannava sia la UN sia la Titano, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 600 mila oltre agli interessi legali. 6. - La UN ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato all'EN 1'11.5.1998. L'EN non ha svolto attività difensiva. Del ricorso è stata chiesta la notifica a mezzo del servizio postale anche alla società Sai, per il Fondo di garanzia, ma non è stato depositato il relativo avviso di ricevimento. 3 7. - La Corte, nell'udienza dell'11.10.2000, ha ordinato che il ricorso fosse notificato anche alla società Titano e per provvedervi ha assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione. L'ordinanza è stata comunicata il 10.11.2000. depositato l'atto di integrazione del Non è stato contraddittorio. Motivi della decisione 1. L'ordinanza 11.10.2000 deve essere revocata. - L'EN ha convenuto in giudizio la UN, proponendo 1.1. solo in suo confronto la domanda di condanna al risarcimento dei danni. La parte che subisca un danno da circolazione stradale ha bensì azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato, ma non è obbligato a proporla. Se la propone, deve chiamare in giudizio anche il danneggiante sulla base della domanda diretta, si svolge una sola causa con e, più parti (artt. 18, primo comma, e 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990). Se non intende proporla, può limitarsi ad agire contro il danneggiante, anche se deve comunque Osservare la condizione di proponibilità imposta dall'art. 22 della legge, ovverosia chiedere all'assicuratore il risarcimento del danno. Il danneggiante però può egli chiamare in giudizio il suo assicuratore e chiedere che sia condannato a tenerlo indenne ovvero che sia condannato a pagare direttamente al danneggiato. Quando chiama in giudizio l'assicuratore, il danneggiato può o no proporre domanda contro l'assicuratore. L'EN non ha proposto questa domanda. Nel giudizio svoltosi davanti al conciliatore si sono quindi avute non una sola causa, con pluralità di parti, quella che si inizia con la domanda diretta del danneggiato contro l'assicuratore, ma due cause, ciascuna a due parti, una tra danneggiato e danneggiante, l'altra tra questo e l'assicuratore. L'UN, dunque, poteva limitarsi a chiedere che fosse cassata la sentenza per la parte che l'aveva condannata al risarcimento del danno, senza dovere estendere il contraddittorio al suo assicuratore, che aveva un proprio interesse a chiedere la i cassazione della sentenza. 1.2. - Si deve perciò passare all'esame dei motivi del ricorso. Il primo motivo non è fondato. 2. - Le statuizioni contenute in una sentenza vanno ricostruite in base alla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo. Se si procede in questo modo alla lettura della sentenza, non possono avere dubbi sul fatto che ad essere condannata, come Si responsabile del danno provocato dall'urto della vettura contro il palo, è la società UN, in quanto proprietaria del veicolo. Nel dispositivo si dice che la vettura era guidata da un dipendente della società, ma si tratta di circostanza che non crea incertezze sulla parte contro cui è stata proposta la domanda ed è stata pronunciata la condanna. 5 La sentenza non presenta quindi il vizio di nullità dedotto nel motivo (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 2, dello stesso codice). 2.1. - Il secondo motivo è anch'esso infondato. Il conciliatore ha indicato in base a quali prove assunte nel giudizio ha ritenuto dimostrato il fatto, la sua imputabilità a comportamento del conducente della vettura, l'entità del danno. La sentenza, dunque, sui punti decisivi, presenta argomenti che si lasciano comporre in modo logico e costituiscono adeguato supporto della decisione. Il requisito della motivazione, richiesto dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., è rispettato né il giudice ha pronunciato sulla base di prove non dedotte in giudizio, sicché neppure è stato violato l'art. 115 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato. 3. - Non si deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese 4. - processuali, perché l'EN non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso il giorno 22 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente Meppentine prali DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.0 GEN. 2003 innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 E NERGITRA T IO Innocenze Battista ART E 30 L. 21-11- (ISTINE STUDI 1.374