Articolo 11 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 ottobre 1939
Art. 11.

Il proprietario o gestore del teatro, per ottenere il rimborso delle somme da lui anticipate, relative ai diritti erariali o ai diritti demaniali sulle opere di pubblico dominio spettanti ai palchettisti a norma degli articoli 13 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, e 8 del R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1369, puo' valersi del procedimento d'ingiunzione.

Il decreto d'ingiunzione e' immediatamente esecutivo nonostante opposizione.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939