Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT AN0043 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23308/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Cron.1076 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 140 FORTE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio Ud. 04/10/2001 FITTIPALDI - Rel. Consigliere Dott. Onofrio CORTE P EN CASSAZIONE ha pronunciato la seguente JFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3,10 RI MIRTA 7 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: per girini DI RI MORENA, DI IL CANCELLIERE elettivamente domiciliate in ROMA VIA CORRIDONI 15, presso l'avvocato PAOLO AGNINO, rappresentate e difese dall'avvocato MARIO MARINUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
€1,55 L3000
- ricorrenti -
CANCELLERIA
contro
TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DF023337SpA, in persona del suo legale rappresentante 1,55 L3000 Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA 2001 ROMA VIA G. SCARABELLI 21, presso l'avvocato TOMMASO 2062 RUPERT O, che la rappresenta e difende unitamente DF023338 1 all'avvocato ENZO FORMISANI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IMPRESA EDILE DI VE I. e DI RI U. Snc nonchè dei soci DI VE ISAIA, DI RI UMBERTO;
intimati - avversO la sentenza n. 378/99 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 31/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marinucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di l'Aquila, rigettava l'appello proposto da DI RI MO e da DI RI TA avversO la sentenza del Tribunale di Teramo la quale aveva accolto una domanda di revocato- ria di un atto di donazione di cui le stesse erano be- neficiarie, proposta originariamente dalla TERCAS 2 Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, creditri- ce in virtù di fideiussioni e di un pagherò cambiario, riguardo ad atto pubblico del 8/9/87 con il quale il sig. DI RI RT, genitore delle stesse, ave- va loro trasferito, a titolo gratuito, rispettivamente, diritti pari a ½ della nuda proprietà, e diritti pari ad della piena proprietà, di un compendio immobilia- re (sopravvenuti nel 1990 la dichiarazione di fallimen- to della Impresa edile VE I. e DI RI U. s.n.c., di cui il DI RI U. era socio e fi- deiussore e quindi il fallimento anche di quest'ultimo la Curatela era subentrata nell'azione facendo proprie le domande della TERCAS). La domanda di revocatoria era fondata sull'as- sunto secondo cui il donante, al momento della stipula- zione dell'atto, versasse in difficoltà economiche, sicché la donazione risultasse essere stata finalizzata solamente al depauperamento del suo patrimonio. Nel rigettare il gravame, la Corte di Appello os- servava, più in particolare, quanto ad una prova per testi dedotta dalle appellanti, come la stessa, oltre che inammissibile per il difetto di indicazione nomina- tiva dei testi, si rivelasse, ad ogni buon conto, come del tutto irrilevante, potendo essa al più soltanto dimostrare che, nell'aprile 1989, i funzionari dello 3 istituto bancario avevano, nel procedere al dedotto au- mento del fido, errato nella valutazione degli effetti negativi dell'atto di donazione sulla garanzia patrimo- niale del già preesistente credito. Quanto poi al merito, la Corte rilevava come, trattandosi, nella fattispecie, di revocatoria ex art. 2901 C.C. di atto a titolo gratuito, l'unico presuppo- sto fosse rappresentato dal pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, mentre nessun rilievo potesse assumere il consilium fraudis, rendendosi in realtà sufficiente la mera consapevolezza del donante in ordi- ne al valore pregiudizievole dell'atto da lui compiuto. Quanto al pregiudizio, la Corte riteneva che cor- rettamente il Tribunale avesse valorizzato, al riguar- do, sia l'intervenuto fallimento della società debitri- ce principale (e di riflesso del RI) dopo appe- na tre anni dall'atto di donazione, sia il fatto che altro istituto di credito avesse richiesto, successiva- mente all'atto di donazione, una specifica fideiussione di una delle due beneficiarie della donazione. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio, la ri- intrinseca nello stesso compimento in sé teneva dell'atto а titolo gratuito, posto che con esso il DI RI, pochi giorni dopo avere chiesto alla TERCAS s.p.a. un aumento dell'apertura di credito di cui gode- 4 Va la società di cui era socio e fideiussore, si era spogliato dei suoi beni. Ricorrono per cassazione le sorelle DI RI sulla base di 3 motivi. Resiste la sola TERCAS s.p.a. con controricorso Hanno depositato memorie difensive sia le ricor- renti che la TERCAS s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo le ricorrenti deducono VIOLAZIONE DELL' ART. 2901 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 n.
3. C.P.C., sottolineando il malgoverno del regime proba- - a loro dire dalla Corte di Appello, po- torio fatto sto che la gratuità dell'atto compiuto dal loro genito- re, a loro dire, non avrebbe giustificato, in nessun modo, una differenziata interpretazione della norma principale, non risultando derogabile, neppure nel caso della domanda di revocatoria di un atto compiuto a ti- tolo di liberalità, la necessità che venga specifica- mente provata la conoscenza, da parte del donante, del pregiudizio arrecato ai creditori, e non trovando per- tanto alcun fondamento lo assunto sviluppato dai giudi- ci di merito circa la ravvisabilità della "mala fede" del Di AR "in re ipsa", nello stesso fatto in sé dell'avvenuta stipulazione dell'atto. Tutto ciò, ap- plicato alla fattispecie concreta, comporterebbe - a che, di contro a quanto ritenu- dire delle ricorrenti dai giudici di merito, si sarebbe reso necessario to che risultasse comprovato che, al momento della stipu- lazione dell'atto (fase temporale che aveva preceduto sempre a dire delle ricorrenti di cinque e non di tre anni quella della dichiarazione di fallimento, e nella quale sempre a dire delle ricorrenti - non era- no giammai sussistiti dubbi in capo all'istituto banca- rio in ordine alla solidità economica della società, tanto è che lo stesso istituto aveva, successivamente all'atto di donazione, accordato addirittura un consi- derevole aumento dell'affidamento alla Società medesi- ma), fosse sussistita la specifica volontà del donante di privare il creditore della garanzia immobiliare da lui offerta in favore della società. Aggiungono, altre- sì, le ricorrenti la considerazione secondo cui agli atti sussisterebbe una seria prova documentale secondo la quale: a) l'atto di disposizione aveva risposto, in realtà, ad una ben diversa finalità, quale quella di attribuire, ad esse, inferme per una malattia irrever- sibile, un più importante grado di tranquillità econo- mica;
b) un pregiudizio avrebbe potuto essere ipotizza- semmai - in relazione ad un ben distinto (ma del to successivo) momento nel quale esse ricorrenti tutto avevano poi prestato fideiussione ad altro istituto di 6 credito;
momento il quale tuttavia proprio in quan- to del tutto successivo, meno che mai nessun rilievo avrebbe potuto ovviamente acquisire, ai fini della con- figurabilità, al momento della stipula dello atto di donazione, dello elemento soggettivo della "consapevolezza del pregiudizio". Al di là dei profili relativi alla natura quanto mai incomprensibile in sé - della premessa po- sta dalle ricorrenti allorché deducono che, fra la sti- pula dell'atto di donazione (avvenuta nel 1987) e la data del fallimento (risalente al 1990), sarebbe inter- corso in realtà un intervallo temporale di cinque anni e non di tre anni, va sottolineato come sia tutto il più generale impianto del motivo in esame, ad appale- sarsi come del tutto incondivisibile, in quanto le do- glianze in esso sviluppate si rivelano, ad un tempo, inammissibili oltreché del tutto infondate. L'inammissibilità discende dal profilo per cui esse pretenderebbero di chiamare questa Corte ad una incon- cepibile, nuova e diversa organizzazione ricostruttiva del quadro storico fattuale che ha fatto da sfondo alla presente vicenda (vedi la sequenza storica degli eventi e dei vari rapporti susseguitisi fra l'istituto di cre- dito, il DI RI e la società, e che le ricorren- ti pretenderebbero essere stata difforme da quella con- cretamente ritenuta dai giudici di merito), il che im- plicherebbe una cognizione diretta di profili di merito della vicenda processuale da parte di questa Corte la quale risulta ovviamente del tutto preclusa in questa fase di legittimità, nella quale le valutazioni fattua- li compiute dal giudice di merito si rendono sindacabi- li solo sotto il profilo dell'eventuale difetto intrin- seco di motivazione riguardato o sotto l'aspetto del- l'assenza della motivazione stessa 0 della manifesta illogicità e/o incongruità intrinseche del percorso ar- gomentativo e giuridico compiuto. Tali ultimi profili non a caso esulano del tutto dalla presente fattispe- cie, nella quale i giudici della Corte di Appello, al di là di un del tutto pleonastico riferimento anche a circostanze successive alla stipula dell'atto di dona- zione, hanno, con valutazione del tutto insindacabile in questa sede (e nel pieno rispetto dei principi più volte ribaditi da questa Suprema Corte in tema di pre- supposti per l'accoglibilità di una domanda di revoca- toria ordinaria di un atto dispositivo compiuto a ti- tolo gratuito), dato conto del percorso logico da loro seguito onde pervenire a ritenere assodati sia i pro- fili della "consapevolezza" (non richiedendosi, per la revocabilità di un tal tipo di atti, altresì il requi- sito del consilium fraudis dei beneficiari dell'atto) 8 del donante in ordine alla natura pregiudizievole del- l'atto di donazione da lui compiuto (consapevolezza del tutto plausibilmente sul piano logico, ritenuta, dalla Corte di Appello, implicita nella stessa avvenuta dismissione, da parte del DI RI dei propri im- mobili proprio pochi giorni dopo aver richiesto ed ot- tenuto l'aumento dell'apertura di credito di cui la so- cietà di cui egli era socio e fideiussore già godeva), sia i profili in sé del pregiudizio (profili ritenuti, altrettanto plausibilmente sul piano logico, desumibili dalla circostanza del poi sopravvenuto fallimento della società debitrice principale - una società in nome col- lettivo, e perciò di persone di cui il DI RI stesso era, appunto, socio oltre che fideiussore). Quanto poi alla deduzione in sé delle ricor- renti, relativa alla supposta erroneità della ricostru- zione storica in concreto compiuta dai giudici di meri- to allorché hanno ritenuto che la richiesta di aumento dell'affidamento avesse preceduto e non seguito - la stipula dell'atto di donazione, trattasi di prospetta- zione di un errore di mero fatto, suscettibile pertanto anche ove eventualmente fondata di essere fatta va- lere solo attraverso lo strumento della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.. Con il II motivo le ricorrenti deducono invece 9 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2627 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C., lamentando: a) l'uso del tutto illegittimo a loro dire dello strumento della "presunzione" operato da parte della Corte di Appello di L'Aquila nel momento in cui avrebbe ritenuto di trarre argomento di valutazione ai fini della ricostru- zione della "malafede" del donante, da circostanze del tutto successive all'atto di donazione (una fideiussio- ne prestata, successivamente, ad altra banca, da una sola delle ricorrenti;
nonché l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società); b) il malgoverno del re- gime dell'onere probatorio realizzato dalla Corte di Appello, posto che, di contro all'illegittimo ricorso operato dalla stessa allo strumento della presunzione, intendersi nella fattispe- l'onere della prova doveva esclusivamente sulla parte attrice, la cie incombere quale lo aveva invece totalmente disatteso, e ciò anche nel profilo relativo alla situazione patrimoniale della Società (composizione dell'attivo); profilo invece ri- velantesi del tutto imprescindibile a dire delle ri- correnti al fine di poter desumere, aliunde, elementi in ordine all'importanza concreta che l'atto di dispo- sizione era andato ad assumere rispetto alla capacità economico-finanziaria della società. Anche un tal secondo motivo va del tutto di- 10 satteso, ed infatti, ribadite le considerazioni già sviluppate in sede di esame del primo motivo, e relati- ve all'inammissibilità - in sede di giudizio di legit- timità ed allorché la motivazione sviluppata dal giudi- ce di merito si presenti di per sé compiuta ed immune da vizi logico giuridici di ogni censura tesa a pro- vocare una riconsiderazione del materiale probatorio ed un sindacato sul merito - in sé - delle valutazioni in fatto compiute dai giudici di merito, vanno ancora una volta ribaditi, in questa sede, i principi già altra volta affermati da questa Suprema Corte e relativi: a) al profilo per cui, in tema di azione revocatoria ordi- naria (vedi per tutte Cass. 18/12/99, n. 14274; Cass. 5 giugno 2000, n. 7452), ai fini della configurabilità del profilo soggettivo del c.d. "consilium fraudis" ne- gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non sia necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma si renda sufficiente già la mera consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche da parte del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, venga in concreto ad essere ar- recato alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzio- ni;
b) all'ulteriore profilo per cui (vedi per tutte 11 Cass. 10 gennaio 1995, n. 237; Cass. 26 marzo 1997, n. 2700), in tema di prova per presunzioni, è incensurabi- le in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa la rilevanza probatoria degli elementi indiziari da lui utilizzati, quando esso si appalesi in sé congruo dal punto di vista logico giuridico (e - di per sé tale si prospetta - il rilievo attribuito dal giudice di merito alla successiva dichiarazione di fallimento della società di persone, al fine di ritene- re l'incidenza pregiudizievole rivestita dall'atto di disposizione dei suoi beni immobili precedentemente compiuto dal socio fideiussore della stessa); c) al- l'ancora ulteriore profilo per cui, da un lato, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, 1'"eventus damni1 1 deve ritenersi sussistente non solo quando l'atto di disposizione compiuto dal debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda soltanto più difficoltosa (Cass. 27 maggio 1977, n. 2180), e, dall'altro, in tali casi sia onere del de- bitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 6 maggio 1998 n. 4578) Con il III motivo le ricorrenti deducono, infine, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 244 E 245 C.P.C. IN RELAZIONE 12 ALL'ART. 360 n. 5 C.P.C., e lamentano, più in partico- lare, come la motivazione con la quale i giudici di me- rito hanno rigettato la richiesta di ammissione di pro- va testimoniale da esse ricorrenti formulata, non sem- a loro bri esente da critica, posto che, da un lato i testimoni da esse addotti erano stati comun- dire que, benchè non nominativamente indicati, pur sempre inequivocamente identificati e specificati attraverso il riferimento alla qualità di funzionari da essi svol- la deduzione conclusiva sviluppatata, e dall'altro - dai giudici di merito e relativa alla comunque irri- levanza della prova - si renderebbe - a loro dire il frutto di un mero giudizio probabilistico comminato а posteriori con visione del tutto soggettiva e critica- bile. Anche un tal ultimo motivo di gravame non può trovare alcun ingresso. Ed infatti, premesso il profilo per cui del tutto corretta si appalesa la con- clusione tratta dalla Corte di Appello di L'Aquila in ordine al profilo per cui non soddisfi di certo i re- quisiti di specificità nell'articolazione della prova fissati dal primo comma dell'art. 244 c.p.c., la indi- cazione dei testi effettuata, non attraverso la speci- ficazione delle generalità degli stessi, ma attraverso un generico riferimento alla titolarità di una funzio- 13 ne, va sottolineato, in ogni caso, come nella fatti- specie il provvedimento di diniego dell'ammissione della prova testimoniale risulti fondato anche su di una distinta e autonoma e concorrente ratio, e come an- che sotto di essa esso resista alle censure mossegli, queste posto che esse finiscono per risolversi, ancora una volta, in una inammissibile richiesta di esercizio di sindacato sul merito delle valutazioni compiute dalla Corte di Appello di L'Aquila allorchè ha ritenuto CO- munque irrilevante la prova testimoniale richiestac Non può infatti che ribadirsi, anche sotto un tal pro- filo, come trattisi di valutazioni rimesse esclusiva- mente all'apprezzamento del giudice di merito, le quali si rendono del tutto insindacabili in sede di giudizio di legittimità ove come nella presente fattispecie risultino adeguatamente motivate con un percorso argo- mentativo immune da vizi logico e giuridici. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali di questo grado di giudizio, in favore del- la TERCAS Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo spa;
spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore della TERCAS 14 Spa, che liquida in complessive £ 2.141.000 di cui £ 2.500.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della I se- di Cassazione, il 4 zione civile della Suprema Corte ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore RosarioDe MusisMusis Onofrio Fittipaldi MunisКорито ве Щиніз Qurifin Parysker elteto in Capellene 17 GEN 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passineni 109TDOT 129,11 456T 41,32 TOT 170,43 Registrato in date: 22-03.02 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ● versate € 170, 43 Serie an. 12355 43(euro 3 p. Il Dirigente Area Seri (Dott.ssa Maria Crazia #Respons e Practi t 15