Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d'appello conforme a quella pronunziata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato. Conseguentemente i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 17037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17037 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 421
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 031689/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NI CE N. IL 09/08/1978;
avverso ORDINANZA del 26/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Malagò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Milano, con atto in data 3 maggio 2007, ha respinto la richiesta avanzata da NO NI CE, intesa ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A seguito di appello dell'imputato, l'ordinanza in questione è stata confermata dal Tribunale del riesame di Milano con atto del 26 giugno 2007.
La questione inerente alla scadenza dei termini di custodia cautelare si colloca in un processo in cui il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. La pronunzia è stata confermata dalla Corte
d'appello. Tale ultima sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio limitatamente alle statuizioni relative all'entità della pena.
La Corte d'appello, con la richiamata ordinanza, ha ritenuto che si è in presenza di una "doppia conforme", giacché l'annullamento pronunziato dal giudice di legittimità riguarda soltanto l'entità della pena, mentre rimane ferma l'affermazione di responsabilità. Pertanto trovano applicazione i termini di durata della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. B). Tale opinamento è stato fatto proprio dal Tribunale del riesame con l'ordinanza pure sopra indicata.
2. Con atti distinti, ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato.
Un difensore eccepisce violazione della legge processuale per ciò che concerne la durata della custodia cautelare. Si pone in luce che l'art. 303 c.p.p., comma 2, statuisce che, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare, decorrono di nuovo i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. Si rammenta, inoltre, la sentenza costituzionale n. 299 del 2005 che ha dichiarato l'illegittimità di tale comma nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304 c.p.p., comma 6, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Nel caso di specie, si afferma ancora, vi è stata una pronunzia di annullamento con rinvio da parte della Suprema corte, che ha travolto la sentenza d'appello facendo regredire il procedimento. Non rileva che l'annullamento abbia investito solo la parte relativa alla pena e non anche quella relativa alla responsabilità, poiché l'art. 303 c.p.p., comma 2, utilizzando un'espressione generica, non pone alcuna distinzione tra l'una e l'altra forma di annullamento. Ne consegue che la fase da tenere in considerazione non è quella che va dalla pronunzia della sentenza di condanna in appello alla pronunzia di sentenza irrevocabile ma, al contrario, quella prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C), cioè quella che va dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado alla pronunzia di sentenza di appello.
Tale interpretazione è sorretta dalla considerazione che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. D), ultima parte, contiene una disposizione di carattere eccezionale, che opera soltanto nell'ambito di un fisiologico sviluppo delle fasi processuali. Al contrario, qualora il procedimento sia affetto da un qualsiasi vizio che venga censurato dal giudice di legittimità, con conseguente regressione del procedimento, la regola eccezionale cede il passo a quella di carattere generale che prevede termini autonomi per ogni fase del procedimento. In conclusione, il termine da prendere in considerazione è quello di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. C, cioè di un anno, raddoppiato ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6. L'altro difensore argomenta in termini sostanzialmente coincidenti, invocando anche il peso della sentenza costituzionale n. 292 del 1998, che ha affermato che il superamento di un periodo di custodia cautelare pari al doppio della fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della sospensione del processo.
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che l'annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena abbia determinato la formazione di giudicato parziale su tutti i profili della decisione non interessati dalla declaratoria di nullità; ed in particolare su quello relativo al giudizio di responsabilità. Pertanto, per quanto attiene alla responsabilità, si è in presenza di una pronunzia di secondo grado in tutto valida ed inoltre coperta dal giudicato parziale. La conseguenza è che si configura la cosiddetta "doppia conforme" di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. D) seconda parte,che comporta l'applicazione dei termini di custodia complessivi di cui allo stesso art. 303 c.p.p., u.c.. Alla luce di tali principi il Tribunale conclude che il termine di quattro anni previsto per l'illecito contestato non è decorso.
La ricostruzione della disciplina proposta dal Tribunale va condivisa. L'art. 303 c.p.p., comma 2 prevede che nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il processo regredisca ad un grado di giudizio diverso, decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1. Il richiamato primo comma prevede un termine dalla sentenza di condanna in grado d'appello alla irrevocabilità della pronunzia. Tuttavia, nel caso in cui la condanna in appello si sovrapponga a quella del primo giudice, trovano applicazione solo i termini di durata complessiva di cui al ridetto art. 303 c.p.p., comma 4. Orbene, per comprendere quale sia la disciplina applicabile nel caso in esame è decisivo stabilire se si sia o meno in presenza di una pronunzia di condanna in appello, nonostante l'annullamento con rinvio cui si è ripetutamente fatto cenno.
La questione trova agevole soluzione nel principio di formazione progressiva del giudicato: in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione.
Tale principio, enunciato per la prima volta della Sezioni, unite nell'anno 1990 (Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, Rv. 186114), è stato confermato dalla giurisprudenza successiva anche a Sezioni unite (Sez. Un. 19 gennaio 2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini ed altri, Rv. 196889; Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti, Rv. 193419).
Tale giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma di cui all'art. 624 cod. proc. pen. fa riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.
Ne consegue che quando l'annullamento non riguarda l'affermazione di responsabilità, tale statuizione assume autorità di cosa giudicata. Non può dubitarsi, quindi, che in tale caso (che è quello che si configura nel processo in esame) si sia in presenza di una pronunzia d'appello irrevocabile nel suo nucleo centrale che riguarda l'imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica. Ne discende che, essendosi in presenza di "doppia conforme", trova applicazione il termine già più volte richiamato di cui all'art.303 cod. proc. pen., u.c.. Tale norma trova razionale applicazione in una situazione come quella in esame. Essa, infatti, ha il suo fondamento nel fatto che, in presenza di due pronunzie di condanna, vi è una elevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità. In conseguenza, è giustificata una minore tutela del favor libertatis.
Tale ratio si rinviene a maggior ragione nel caso in cui non solo vi sia stata una doppia affermazione di responsabilità ma tale accertamento sia divenuto irrevocabile per effetto di una pronunzia di legittimità che si sia limitata ad annullare la sentenza d'appello per ciò che attiene al punto inerente alla determinazione della pena. In una tale situazione, infatti, come si è visto, l'affermazione di responsabilità è coperta dal giudicato parziale. Pertanto, non essendovi timore che il giudizio di responsabilità possa essere controvertito nel prosieguo è giustificata la protrazione della custodia cautelare conseguente ali applicazione del più ampio termine previsto dalla norma di cui si discute. Per completezza occorre solo aggiungere che le sentenze della Corte Costituzionale indicate dai ricorrenti non sono pertinenti. Esse, infatti riguardano il computo dei termini di fase;
mentre la questione in discussione nel presente giudizio attiene all'individuazione della disciplina applicabile alla particolare situazione che si è esposta.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008