CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2024, n. 40792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40792 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RO LU MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 15/01/2024 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv.to Vincenzo NI IL, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40792 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 gennaio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Como, emessa in data 16 ottobre 2022, nei confronti di LU MA IG, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato, aggravato dalla recidiva qualificata. 1.1. Con il primo motivo di ricorso (replicato con memoria del 14 giugno c.a.) si deducono inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (artt. 157 e 159 cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), atteso che i giudizi di primo e di secondo grado si sono svolti a seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.) al difensore di ufficio nominato all'imputato irreperibile. La dichiarazione di irreperibilità sarebbe tuttavia irrituale, giacché resa senza estendere le ricerche anche all'ultimo domicilio conosciuto dell'imputato ed al luogo di lavoro conosciuto;
consegue la nullità derivata, assoluta ed insanabile, di tutti gli atti successivi, non potendo spiegare alcuna efficacia sanante la notificazione all'imputato del verbale di udienza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio, edotto il difensore nominato in primo grado, che nulla eccepiva in proposito, se non con i motivi di gravame spesi nel merito. 1.2. Con il secondo motivo si deducono ancora i medesimi vizi, anche in relazione alla inosservanza degli artt. 179, comma 1, 185 cod. proc. pen., trattandosi di vizio che determina la nullità assoluta ed insanabile della stessa dichiarazione di irreperibilità e di tutti gli atti successivi, rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. 1.3. Con il terzo motivo di deducono ancora i vizi della inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e cod. proc. pen.), avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità maturato nel giudizio di primo grado, pur a fronte della equivocità del corredo probatorio posto a sostegno della decisione. 4. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre u.s., il difensore del ricorrente insiste, replicando alle conclusioni del P.g., per l'accoglimento del ricorso, attesa la fondatezza dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo processuale dedotto (erronea dichiarazione di irreperibilità, non essendo state effettuate le ricerche presso tutti i luoghi indicati al comma 1 dell'art. 159 cod. proc. pen.) non appare manifestamente infondato;
il secondo è infondato, nei termini di cui in motivazione. 1. Correttamente il ricorrente deduce che, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato ha stabilito l'ultimo domicilio conoscibile consultando gli atti dell'anagrafe civile (certificato di residenza storico allegato ai motivi di ricorso). In questi termini la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024. n. 11341 del 27/11/2020, Rv. 280976; Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Rv. 266442; Sez. 1 n. 5479 del 10.1.2006, Rv 235098). 1.1. Il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. 1.2. Tuttavia, l'irreperibilità che ha dato luogo alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il difensore di ufficio provoca una patologia non esiziale degli atti successivi;
si tratta, infatti, di una violazione del diritto di difesa, piuttosto che di vizio che incide sulla vocatio in iudicium oppure sulla compiuta conoscenza del processo;
detto vizio produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, riconducibile nello schema dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. pen., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 stesso codice (Sez. 4, n. 20377 del 3/02/2021, Rv. 281177; Sez. 7, n. 27055 del 25/96/2024, n.m.; Sez. 2 , n. 10393 del 20/12/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 2, n. 4641, del 2/10/2020, ric. Panico, n.m.; Sez. 4, n. 44551, del 18/9/2009, Rv. 245502; Sez. U, n. 39060, del 16/7/2009, Rv. 244187). Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e si è sanata, in quanto era onere del difensore nominato a seguito della corretta notificazione all'imputato del verbale di udienza e del decreto che dispone il giudizio, avvisato e presente, eccepire tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, la nullità dedotta, solo con i motivi di appello, dal difensore di fiducia nelle more nominato. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato vizi della motivazione, che ridondano in censure di merito sulla valutazione della prova. Gli argomenti valorizzati dalla Corte di merito per collegare l'imputato al fatto, sulla base ricondu7bilità di carte di pagamento e intestazione di numeri telefonici, non appaiono affatto illogici, tanto meno in maniera manifesta;
né è ravvisabile alcun travisamento della prova documentale apprezzata in modo conforme nel doppio grado di merito. Il vizio denunciato si pone pertanto fuori dal perimetro di quelli ammessi innanzi alla Corte di legittimità. 2. Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il testo dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
<< Z _i W Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ul a. --9- o CII H, 0 < 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv.to Vincenzo NI IL, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40792 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 gennaio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Como, emessa in data 16 ottobre 2022, nei confronti di LU MA IG, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato, aggravato dalla recidiva qualificata. 1.1. Con il primo motivo di ricorso (replicato con memoria del 14 giugno c.a.) si deducono inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (artt. 157 e 159 cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), atteso che i giudizi di primo e di secondo grado si sono svolti a seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.) al difensore di ufficio nominato all'imputato irreperibile. La dichiarazione di irreperibilità sarebbe tuttavia irrituale, giacché resa senza estendere le ricerche anche all'ultimo domicilio conosciuto dell'imputato ed al luogo di lavoro conosciuto;
consegue la nullità derivata, assoluta ed insanabile, di tutti gli atti successivi, non potendo spiegare alcuna efficacia sanante la notificazione all'imputato del verbale di udienza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio, edotto il difensore nominato in primo grado, che nulla eccepiva in proposito, se non con i motivi di gravame spesi nel merito. 1.2. Con il secondo motivo si deducono ancora i medesimi vizi, anche in relazione alla inosservanza degli artt. 179, comma 1, 185 cod. proc. pen., trattandosi di vizio che determina la nullità assoluta ed insanabile della stessa dichiarazione di irreperibilità e di tutti gli atti successivi, rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. 1.3. Con il terzo motivo di deducono ancora i vizi della inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e cod. proc. pen.), avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità maturato nel giudizio di primo grado, pur a fronte della equivocità del corredo probatorio posto a sostegno della decisione. 4. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre u.s., il difensore del ricorrente insiste, replicando alle conclusioni del P.g., per l'accoglimento del ricorso, attesa la fondatezza dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo processuale dedotto (erronea dichiarazione di irreperibilità, non essendo state effettuate le ricerche presso tutti i luoghi indicati al comma 1 dell'art. 159 cod. proc. pen.) non appare manifestamente infondato;
il secondo è infondato, nei termini di cui in motivazione. 1. Correttamente il ricorrente deduce che, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato ha stabilito l'ultimo domicilio conoscibile consultando gli atti dell'anagrafe civile (certificato di residenza storico allegato ai motivi di ricorso). In questi termini la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024. n. 11341 del 27/11/2020, Rv. 280976; Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Rv. 266442; Sez. 1 n. 5479 del 10.1.2006, Rv 235098). 1.1. Il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. 1.2. Tuttavia, l'irreperibilità che ha dato luogo alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il difensore di ufficio provoca una patologia non esiziale degli atti successivi;
si tratta, infatti, di una violazione del diritto di difesa, piuttosto che di vizio che incide sulla vocatio in iudicium oppure sulla compiuta conoscenza del processo;
detto vizio produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, riconducibile nello schema dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. pen., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 stesso codice (Sez. 4, n. 20377 del 3/02/2021, Rv. 281177; Sez. 7, n. 27055 del 25/96/2024, n.m.; Sez. 2 , n. 10393 del 20/12/2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 2, n. 4641, del 2/10/2020, ric. Panico, n.m.; Sez. 4, n. 44551, del 18/9/2009, Rv. 245502; Sez. U, n. 39060, del 16/7/2009, Rv. 244187). Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e si è sanata, in quanto era onere del difensore nominato a seguito della corretta notificazione all'imputato del verbale di udienza e del decreto che dispone il giudizio, avvisato e presente, eccepire tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, la nullità dedotta, solo con i motivi di appello, dal difensore di fiducia nelle more nominato. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato vizi della motivazione, che ridondano in censure di merito sulla valutazione della prova. Gli argomenti valorizzati dalla Corte di merito per collegare l'imputato al fatto, sulla base ricondu7bilità di carte di pagamento e intestazione di numeri telefonici, non appaiono affatto illogici, tanto meno in maniera manifesta;
né è ravvisabile alcun travisamento della prova documentale apprezzata in modo conforme nel doppio grado di merito. Il vizio denunciato si pone pertanto fuori dal perimetro di quelli ammessi innanzi alla Corte di legittimità. 2. Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il testo dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
<< Z _i W Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ul a. --9- o CII H, 0 < 2